Articolo 12
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, la
videoconferenza non e' possibile o opportuna, la Parte Richiesta, a
domanda della Parte Richiedente, ha facolta' di trasferire
temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona detenuta
a fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a
altri atti procedurali. La persona in questione deve espressamente
consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi sulle
modalita' del trasferimento.
2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito
a condizione che:
(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in
corso nella Parte Richiesta;
(b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente
in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato
Richiedente e' computato ai fini della durata massima della custodia
cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito della
persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, le
relative formalita' sono a carico dello Stato Richiedente.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato
Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al
paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro
termine specificamente convenuto dalle Autorita' Centrali dei due
Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al
presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di
cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dallo Stato
Richiesto in presenza di seri motivi.