(Allegato-art. 12)
                             Articolo 12 
 
            Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute 
 
    1.  Quando,  ai  sensi   dell'Articolo   14   paragrafo   4,   la
videoconferenza non e' possibile o opportuna, la Parte  Richiesta,  a
domanda  della  Parte  Richiedente,   ha   facolta'   di   trasferire
temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona  detenuta
a fini di interrogatorio,  testimonianza  o  della  partecipazione  a
altri atti procedurali. La persona in  questione  deve  espressamente
consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi  sulle
modalita' del trasferimento. 
    2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito
a condizione che: 
      (a) non interferisca con indagini  o  procedimenti  penali,  in
corso nella Parte Richiesta; 
      (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente
in stato di detenzione. 
    3. Il periodo  trascorso  in  stato  di  detenzione  nello  Stato
Richiedente e' computato ai fini della durata massima della  custodia
cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto. 
    4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito  della
persona detenuta attraverso il territorio  di  uno  Stato  terzo,  le
relative formalita' sono a carico dello Stato Richiedente. 
    5. Lo Stato  Richiedente  riconsegna  immediatamente  allo  Stato
Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui  al
paragrafo 1 del presente  Articolo  ovvero  alla  scadenza  di  altro
termine specificamente convenuto dalle  Autorita'  Centrali  dei  due
Stati. 
    6. Alla persona  trasferita  temporaneamente  in  conformita'  al
presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie  di
cui all'Articolo 11. 
    7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dallo  Stato
Richiesto in presenza di seri motivi.