Articolo 13
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti
al Procedimento penale
Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia,
entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi
ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni
e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai
reati ed alle attivita' di assistenza richieste.