(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                Comparizione mediante videoconferenza 
 
    1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e
deve essere  ascoltata  in  qualita'  di  testimone  o  perito  dalle
Autorita'  competenti  della  Parte  Richiedente,  quest'ultima  puo'
chiedere che la comparizione  abbia  luogo  per  videoconferenza,  se
risulta  inopportuno  o  impossibile  che  la  persona  si   presenti
volontariamente nel suo territorio. 
    2. La comparizione per  videoconferenza  puo'  essere,  altresi',
richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o  a
procedimento penale e  per  la  sua  partecipazione  all'udienza,  se
questa vi acconsente e se cio'  non  contrasta  con  la  legislazione
nazionale di ciascuno Stato.  In  questo  caso,  il  difensore  della
persona  che  compare  deve  poter  essere  presente  e  deve   poter
comunicare riservatamente con il proprio assistito, anche a distanza. 
    3.  L'esame  di  persone  detenute  nel  territorio  della  Parte
Richiesta ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza. 
    4.   La   Parte   Richiesta   autorizza   la   comparizione   per
videoconferenza  sempre  che   disponga   dei   mezzi   tecnici   per
realizzarla. 
    5.  Le  richieste  di  comparizione  per  videoconferenza  devono
indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5,  i  motivi  per  i
quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare
o interrogare si  presenti  personalmente  nello  Stato  Richiedente,
nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti
che riceveranno la dichiarazione. 
    6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a  comparire
la persona in conformita' alla propria legislazione. 
    7. Con  riferimento  alla  comparizione  per  videoconferenza  si
applicano le seguenti disposizioni: 
      (a) le Autorita' competenti di entrambe le Parti sono  presenti
durante  l'assunzione  probatoria,  se  necessario  assistite  da  un
interprete. L'audizione  e'  condotta  direttamente  dalle  autorita'
della Parte Richiedente. L'Autorita' competente della Parte Richiesta
provvede all'identificazione della persona comparsa ed  assicura  che
la  procedura  sia  svolta  in  conformita'  al  proprio  ordinamento
giuridico. Detta autorita' adotta, se del caso, le misure  necessarie
ad assicurare il  rispetto  dei  principi  fondamentali  del  proprio
ordinamento; 
      (b) se necessario, le Autorita' competenti di entrambe le Parti
si accordano in  ordine  alle  misure  di  protezione  della  persona
citata; 
      (c)  a  richiesta  della  Parte  Richiedente  o  della  persona
comparsa, la Parte Richiesta provvede  affinche'  detta  persona  sia
assistita da un interprete. 
    8. Salvo quanto stabilito al precedente  punto  (b),  l'Autorita'
competente  della  Parte   Richiesta   redige,   al   termine   della
comparizione, un verbale in cui sono indicati la  data  ed  il  luogo
della comparizione, le  generalita'  e  la  qualifica  della  persona
comparsa  e  di  tutte  le  altre  persone  che   hanno   partecipato
all'attivita', nonche' le condizioni di svolgimento della  procedura.
Detto verbale e' trasmesso alla Parte Richiedente. 
    9. Le spese inerenti alla videoconferenza sono  rimborsate  dalla
Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta vi rinunzi in tutto o
in parte. 
    10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di
collegamento in  videoconferenza  per  finalita'  diverse  da  quelle
specificate  ai  precedenti  paragrafi  1  e  2,  ivi  compreso   per
effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.