Articolo 14
Comparizione mediante videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e
deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle
Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultima puo'
chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, se
risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti
volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi',
richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a
procedimento penale e per la sua partecipazione all'udienza, se
questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione
nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, il difensore della
persona che compare deve poter essere presente e deve poter
comunicare riservatamente con il proprio assistito, anche a distanza.
3. L'esame di persone detenute nel territorio della Parte
Richiesta ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per
videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per
realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono
indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i
quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare
o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente,
nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti
che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire
la persona in conformita' alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si
applicano le seguenti disposizioni:
(a) le Autorita' competenti di entrambe le Parti sono presenti
durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un
interprete. L'audizione e' condotta direttamente dalle autorita'
della Parte Richiedente. L'Autorita' competente della Parte Richiesta
provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che
la procedura sia svolta in conformita' al proprio ordinamento
giuridico. Detta autorita' adotta, se del caso, le misure necessarie
ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali del proprio
ordinamento;
(b) se necessario, le Autorita' competenti di entrambe le Parti
si accordano in ordine alle misure di protezione della persona
citata;
(c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona
comparsa, la Parte Richiesta provvede affinche' detta persona sia
assistita da un interprete.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorita'
competente della Parte Richiesta redige, al termine della
comparizione, un verbale in cui sono indicati la data ed il luogo
della comparizione, le generalita' e la qualifica della persona
comparsa e di tutte le altre persone che hanno partecipato
all'attivita', nonche' le condizioni di svolgimento della procedura.
Detto verbale e' trasmesso alla Parte Richiedente.
9. Le spese inerenti alla videoconferenza sono rimborsate dalla
Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta vi rinunzi in tutto o
in parte.
10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di
collegamento in videoconferenza per finalita' diverse da quelle
specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per
effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.