Articolo 15
Produzione di documenti, atti o oggetti
La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto
del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilita' delle
sue autorita' competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od
oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.