(Allegato-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                 Perquisizioni, Sequestri e Confisca 
 
    1. La Parte Richiesta esegue conformemente alla sua  legislazione
le richieste di identificazione, di localizzazione, di congelamento o
sequestro e di confisca dei proventi e strumenti del reato presentate
dalla Parte Richiedente. 
    2. Oltre agli elementi enunciati all'articolo 5 di cui sopra,  la
richiesta di assistenza relativa ai procedimenti di congelamento,  di
sequestro o di confisca comprende: 
      a) le informazioni sul bene  rispetto  al  quale  e'  richiesta
l'assistenza; 
      b) il luogo in cui si trova il bene; 
      c) il legame tra il bene ed il reato, se sussistente; 
      d) le informazioni sugli interessi dei terzi sul bene; 
      e) la copia della decisione di congelamento o  di  sequestro  o
della  decisione   definitiva   di   confisca   resa   dall'autorita'
giudiziaria. 
    3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna,
ripartire  i  beni  o  gli  averi  confiscati.  A  tal   fine,   esse
concluderanno per ciascun caso gli accordi  o  le  intese  specifiche
volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita'
o la porzione degli stessi che  spetta  a  ogni  Parte  ed  eventuali
condizioni particolari da applicare. 
    4. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  pregiudicano  i
diritti della Parte Richiesta e dei terzi in buona fede.