Articolo 16
Perquisizioni, Sequestri e Confisca
1. La Parte Richiesta esegue conformemente alla sua legislazione
le richieste di identificazione, di localizzazione, di congelamento o
sequestro e di confisca dei proventi e strumenti del reato presentate
dalla Parte Richiedente.
2. Oltre agli elementi enunciati all'articolo 5 di cui sopra, la
richiesta di assistenza relativa ai procedimenti di congelamento, di
sequestro o di confisca comprende:
a) le informazioni sul bene rispetto al quale e' richiesta
l'assistenza;
b) il luogo in cui si trova il bene;
c) il legame tra il bene ed il reato, se sussistente;
d) le informazioni sugli interessi dei terzi sul bene;
e) la copia della decisione di congelamento o di sequestro o
della decisione definitiva di confisca resa dall'autorita'
giudiziaria.
3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna,
ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse
concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche
volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita'
o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali
condizioni particolari da applicare.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i
diritti della Parte Richiesta e dei terzi in buona fede.