Articolo 17
Accertamenti Bancari e Finanziari
1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta
e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle
operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone
specificate nella richiesta di assistenza.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo'
riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. Il segreto bancario non e' un motivo di rifiuto
dell'assistenza.