(Allegato-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                  Accertamenti Bancari e Finanziari 
 
    1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta
e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle
operazioni  bancarie  utili  all'indagine  riferibili  alle   persone
specificate nella richiesta di assistenza. 
    2. La domanda di cui al paragrafo 1 del  presente  Articolo  puo'
riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 
    3.  Il  segreto  bancario   non   e'   un   motivo   di   rifiuto
dell'assistenza.