(Allegato-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                    Squadre Investigative Comuni 
 
    1. Le autorita' competenti possono costituire, di comune accordo,
squadre investigative comuni per uno  scopo  determinato  e  per  una
durata limitata che puo' essere  prorogata  di  comune  accordo,  per
svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le
Parti. 
    2.  La  composizione  della  squadra  e'  indicata   nell'accordo
costitutivo e puo' comprendere personale di polizia  giudiziaria  e/o
membri dell'autorita' giudiziaria. Una squadra  investigativa  comune
puo', in particolare, essere costituita quando: 
      a) le indagini  condotte  da  una  delle  Parti  su  reati  che
richiedono inchieste difficili e di notevole  importanza  coinvolgono
l'altra Parte; 
      b) entrambe le Parti conducono indagini su reati  che,  per  le
circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata. 
    3. La richiesta di  costituzione  di  una  squadra  investigativa
comune puo' essere presentata dall'autorita' competente  della  Parte
interessata,  che  propone  anche  le  forme  di  svolgimento   delle
attivita'. 
    4. Le richieste di  costituzione  di  una  squadra  investigativa
comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra,
nonche' quanto previsto dall'articolo 5 del  presente  Trattato,  per
quanto applicabile. 
    5. Conformemente al presente articolo,  i  membri  delle  squadre
investigative comuni provenienti dalla Parte nel  cui  territorio  la
squadra  interviene,  sono  denominati  «membri»,  mentre  i   membri
provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati». 
    6. La squadra investigativa comune  opera  nel  territorio  delle
Parti secondo gli accordi  stipulati  tra  le  rispettive  competenti
Autorita' osservando le seguenti condizioni generali: 
      a) la squadra esercita la propria attivita'  nel  rispetto  del
diritto della Parte nel cui territorio interviene; 
      b) la direzione  della  squadra  e'  affidata  al  responsabile
designato, tra i suoi membri, dall'Autorita' di  indagine  competente
per la Parte nel cui territorio la squadra interviene, che assicura e
predispone le condizioni necessarie  all'esecuzione  delle  attivita'
convenute; 
      c) il responsabile della squadra agisce entro  i  limiti  delle
sue competenze in conformita' al diritto nazionale; 
      d) i membri distaccati, salva  diversa  disposizione  impartita
dal responsabile della squadra, sono autorizzati ad  essere  presenti
alla adozione delle misure investigative; possono  essere  incaricati
dell'esecuzione di specifiche misure investigative  dal  responsabile
della squadra, previa approvazione delle Autorita'  competenti  delle
Parti; 
      e)  persone  appartenenti  ad   organismi   internazionali   di
investigazione o di polizia possono partecipare alle attivita'  della
squadra  investigativa   comune   nella   misura   consentita   dalla
legislazione delle Parti; tali persone esercitano i diritti conferiti
ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtu' del presente
articolo  soltanto  quando  cio'  sia  espressamente  previsto  dagli
accordi. 
    7. I  componenti  della  squadra  provvedono  a  richiedere  alle
proprie Autorita' competenti l'esecuzione delle misure  investigative
eventualmente ritenute necessarie, che saranno esaminate  secondo  le
medesime condizioni che si applicherebbero nell'ambito di un'indagine
condotta a livello nazionale. 
    8. Se la squadra investigativa comune  necessita  dell'assistenza
di uno Stato terzo, le  autorita'  competenti  della  Parte  nel  cui
territorio la squadra  interviene  ne  possono  fare  richiesta  alle
autorita' competenti dello Stato  interessato,  in  conformita'  agli
strumenti o disposizioni pertinenti. 
    9. Le informazioni acquisite legalmente da  un  membro  o  da  un
membro  distaccato  durante  la  sua  partecipazione  a  una  squadra
investigativa comune possono essere utilizzate: 
      a) per  i  fini  previsti  all'atto  della  costituzione  della
squadra; 
      b) per l'identificazione,  l'indagine  e  il  perseguimento  di
altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio  e'
stata acquisita l'informazione. Questa Parte conserva la facolta'  di
rifiutare l'assistenza giudiziaria per i motivi previsti dall'art. 3; 
      c)  per  scongiurare  una  minaccia  immediata  e  grave   alla
sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b). 
    10.  Ai  fini  di  un'indagine  penale   svolta   dalla   squadra
investigativa  comune,  un  membro  distaccato  della  squadra  puo',
conformemente al  suo  diritto  nazionale  e  nei  limiti  della  sua
competenza, fornire alla squadra le  informazioni  disponibili  nella
Parte che lo ha distaccato. 
    11.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  si  intendono  come
autorita'  competenti  le  autorita'  giudiziarie  della   Repubblica
Italiana e della Repubblica del Senegal, le  quali  presenteranno  le
richieste di costituzione delle squadre investigative comuni  per  il
tramite  delle  Autorita'  Centrali  indicate  nell'articolo  4   del
presente Trattato.