Articolo 18
Squadre Investigative Comuni
1. Le autorita' competenti possono costituire, di comune accordo,
squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una
durata limitata che puo' essere prorogata di comune accordo, per
svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le
Parti.
2. La composizione della squadra e' indicata nell'accordo
costitutivo e puo' comprendere personale di polizia giudiziaria e/o
membri dell'autorita' giudiziaria. Una squadra investigativa comune
puo', in particolare, essere costituita quando:
a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che
richiedono inchieste difficili e di notevole importanza coinvolgono
l'altra Parte;
b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le
circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.
3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa
comune puo' essere presentata dall'autorita' competente della Parte
interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle
attivita'.
4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa
comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra,
nonche' quanto previsto dall'articolo 5 del presente Trattato, per
quanto applicabile.
5. Conformemente al presente articolo, i membri delle squadre
investigative comuni provenienti dalla Parte nel cui territorio la
squadra interviene, sono denominati «membri», mentre i membri
provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati».
6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle
Parti secondo gli accordi stipulati tra le rispettive competenti
Autorita' osservando le seguenti condizioni generali:
a) la squadra esercita la propria attivita' nel rispetto del
diritto della Parte nel cui territorio interviene;
b) la direzione della squadra e' affidata al responsabile
designato, tra i suoi membri, dall'Autorita' di indagine competente
per la Parte nel cui territorio la squadra interviene, che assicura e
predispone le condizioni necessarie all'esecuzione delle attivita'
convenute;
c) il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle
sue competenze in conformita' al diritto nazionale;
d) i membri distaccati, salva diversa disposizione impartita
dal responsabile della squadra, sono autorizzati ad essere presenti
alla adozione delle misure investigative; possono essere incaricati
dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile
della squadra, previa approvazione delle Autorita' competenti delle
Parti;
e) persone appartenenti ad organismi internazionali di
investigazione o di polizia possono partecipare alle attivita' della
squadra investigativa comune nella misura consentita dalla
legislazione delle Parti; tali persone esercitano i diritti conferiti
ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtu' del presente
articolo soltanto quando cio' sia espressamente previsto dagli
accordi.
7. I componenti della squadra provvedono a richiedere alle
proprie Autorita' competenti l'esecuzione delle misure investigative
eventualmente ritenute necessarie, che saranno esaminate secondo le
medesime condizioni che si applicherebbero nell'ambito di un'indagine
condotta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza
di uno Stato terzo, le autorita' competenti della Parte nel cui
territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle
autorita' competenti dello Stato interessato, in conformita' agli
strumenti o disposizioni pertinenti.
9. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un
membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra
investigativa comune possono essere utilizzate:
a) per i fini previsti all'atto della costituzione della
squadra;
b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di
altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio e'
stata acquisita l'informazione. Questa Parte conserva la facolta' di
rifiutare l'assistenza giudiziaria per i motivi previsti dall'art. 3;
c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla
sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b).
10. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra
investigativa comune, un membro distaccato della squadra puo',
conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua
competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella
Parte che lo ha distaccato.
11. Agli effetti del presente articolo, si intendono come
autorita' competenti le autorita' giudiziarie della Repubblica
Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le
richieste di costituzione delle squadre investigative comuni per il
tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 4 del
presente Trattato.