Articolo 19
Consegne Vigilate o Controllate
1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate
nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova
in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione,
l'individuazione e la cattura dei responsabili.
2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate e'
adottata in ciascun caso specifico dalle Autorita' competenti della
Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le
procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformita' alle
previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in
vigore tra le Parti. Le autorita' competenti della Parte Richiesta
mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo
dell'operazione.
4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste
dall'articolo 24.
5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come
autorita' competenti le autorita' giudiziarie della Repubblica
Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le
richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle
Autorita' Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.