(Allegato-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                   Consegne Vigilate o Controllate 
 
    1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate
nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di  prova
in relazione alla  commissione  di  reati  o  per  l'identificazione,
l'individuazione e la cattura dei responsabili. 
    2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate  e'
adottata in ciascun caso specifico dalle Autorita'  competenti  della
Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 
    3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo  le
procedure  vigenti  nella  Parte  Richiesta  e  in  conformita'  alle
previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in
vigore tra le Parti. Le autorita' competenti  della  Parte  Richiesta
mantengono  il  diritto  di   iniziativa,   direzione   e   controllo
dell'operazione. 
    4. Si applicano, quanto  alle  spese,  le  disposizioni  previste
dall'articolo 24. 
    5.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  si  intendono   come
autorita'  competenti  le  autorita'  giudiziarie  della   Repubblica
Italiana e della Repubblica del Senegal, le  quali  presenteranno  le
richieste di consegne controllate o vigilate  per  il  tramite  delle
Autorita' Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.