Articolo 2
Doppia incriminazione
1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il
fatto per il quale e' richiesta non costituisce reato nella Parte
Richiesta.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce
all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri
atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano
invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto
per cui e' richiesta e' previsto come reato anche dall'ordinamento
giuridico della Parte Richiesta.