Articolo 20
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, ai fini del
procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza
giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti
penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di
cittadini della Parte Richiedente.