(Allegato-art. 21)
                             Articolo 21 
 
             Scambio di Informazioni sulla Legislazione 
 
    Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in
vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in
uso nei loro  rispettivi  Paesi  relativamente  all'applicazione  del
presente Trattato.