Articolo 23
Riservatezza
1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte
Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza non
puo' essere garantita, la Parte richiesta informa la Parte
Richiedente, la quale decide se la richiesta deve essere ugualmente
eseguita.
2. La Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza
alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte Richiesta, se
cosi' richiesto da quest'ultima.