(Allegato-art. 23)
                             Articolo 23 
 
                            Riservatezza 
 
    1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte
Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza  non
puo'  essere  garantita,  la  Parte  richiesta   informa   la   Parte
Richiedente, la quale decide se la richiesta deve  essere  ugualmente
eseguita. 
    2. La Parte Richiedente  attribuisce  carattere  di  riservatezza
alle informazioni o alle prove  fornite  dalla  Parte  Richiesta,  se
cosi' richiesto da quest'ultima.