(Allegato-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                                Spese 
 
    1. La Parte Richiesta sostiene le spese  per  l'esecuzione  della
richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia  sono  a  carico  della
Parte Richiedente: 
      (a) le spese di viaggio e di soggiorno  nello  Stato  Richiesto
per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; 
      (b) le indennita' e le spese di viaggio e  di  soggiorno  nello
Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10; 
      (c) le spese relative all'esecuzione  della  richiesta  di  cui
all'Articolo 12; 
      (d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13; 
      (e)  le  spese  per  la  videoconferenza,  fatto  salvo  quanto
stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9; 
      (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; 
      (g)  le   spese   e   gli   onorari   per   la   traduzione   e
l'interpretariato e di trascrizione; 
      (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 
    2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese  di  natura
straordinaria, gli Stati si consultano  sulle  condizioni  della  sua
esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.