Articolo 24
Spese
1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della
richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della
Parte Richiedente:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto
per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
(b) le indennita' e le spese di viaggio e di soggiorno nello
Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui
all'Articolo 12;
(d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13;
(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto
stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(g) le spese e gli onorari per la traduzione e
l'interpretariato e di trascrizione;
(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura
straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua
esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.