(Allegato-art. 26)
                             Articolo 26 
 
              Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
 
    1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione
della seconda delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti  si  saranno
comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 
    2. Il presente Trattato potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entrera'
in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del
presente Articolo e sara' parte del presente Trattato. 
    3. Il presente Trattato avra' durata illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi
momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via
diplomatica. La cessazione avra' effetto  il  centottantesimo  giorno
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di  efficacia
non pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della  cessazione
medesima. 
    4.  Il  presente  Trattato  si  applichera'  ad  ogni   richiesta
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i  relativi  reati
sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 
    Fatto a  Dakar,  il  giorno  4  gennaio  dell'anno  2018  in  due
originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi
facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico