Articolo 26
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione
della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno
comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi
momento mediante accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entrera'
in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del
presente Articolo e sara' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via
diplomatica. La cessazione avra' effetto il centottantesimo giorno
successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia
non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione
medesima.
4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta
presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati
sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
Fatto a Dakar, il giorno 4 gennaio dell'anno 2018 in due
originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico