(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
 
               Rifiuto o differimento dell'Assistenza 
 
    1. La Parte Richiesta puo' rifiutare, in tutto  o  in  parte,  di
concedere l'assistenza richiesta: 
      (a) se la richiesta di assistenza  e'  contraria  alla  propria
legislazione nazionale  o  non  e'  conforme  alle  disposizioni  del
presente Trattato; 
      (b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica
o ad un reato connesso ad un  reato  politico.  A  tal  fine  non  si
considerano reati politici: 
        i) l'omicidio o altro  reato  contro  la  vita,  l'integrita'
fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro
della sua famiglia; 
        ii) i  reati  di  terrorismo  e  qualsiasi  altro  reato  non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
      (c) se  la  richiesta  si  riferisce  ad  un  reato  di  natura
esclusivamente  militare,  ai   sensi   delle   leggi   della   Parte
Richiedente; 
      (d) se il reato per  cui  si  procede  e'  punito  dallo  Stato
Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta; 
      (e) se ha seri motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata
al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei
confronti di  una  persona  per  motivi  attinenti  a  razza,  sesso,
religione, nazionalita' od opinioni politiche o  che  un  pregiudizio
possa  essere  arrecato  alla  posizione   di   detta   persona   nel
procedimento giudiziario per uno qualsiasi dei suddetti motivi; 
      (f) se ha gia' in corso  un  procedimento  penale,  o  ha  gia'
pronunciato una  sentenza  definitiva,  nei  confronti  della  stessa
persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta  di
assistenza giudiziaria; 
      (g)  se  ritiene  che   l'esecuzione   della   richiesta   puo'
compromettere la sua  sovranita',  sicurezza,  l'ordine  pubblico  od
altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze
contrastanti con  i  principi  fondamentali  della  sua  legislazione
nazionale. 
    2. La Parte Richiesta puo' differire l'esecuzione della richiesta
di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in
corso nella Parte Richiesta. 
    3. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione,
la Parte Richiesta ha la facolta' di valutare se  l'assistenza  possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal  fine,  le  Autorita'
Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi  dell'Articolo  4  del
presente Trattato, si consultano e, se la Parte  Richiedente  accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e'  eseguita  in  conformita'
alle modalita' convenute. 
    4. Quando la Parte Richiesta rifiuta  o  differisce  l'assistenza
giudiziaria,  informa   tempestivamente   per   iscritto   la   Parte
Richiedente delle ragioni del rifiuto o del differimento.