Articolo 3
Rifiuto o differimento dell'Assistenza
1. La Parte Richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di
concedere l'assistenza richiesta:
(a) se la richiesta di assistenza e' contraria alla propria
legislazione nazionale o non e' conforme alle disposizioni del
presente Trattato;
(b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica
o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si
considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita'
fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro
della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non
considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono
parti;
(c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura
esclusivamente militare, ai sensi delle leggi della Parte
Richiedente;
(d) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato
Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta;
(e) se ha seri motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata
al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei
confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso,
religione, nazionalita' od opinioni politiche o che un pregiudizio
possa essere arrecato alla posizione di detta persona nel
procedimento giudiziario per uno qualsiasi dei suddetti motivi;
(f) se ha gia' in corso un procedimento penale, o ha gia'
pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa
persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di
assistenza giudiziaria;
(g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta puo'
compromettere la sua sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od
altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze
contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione
nazionale.
2. La Parte Richiesta puo' differire l'esecuzione della richiesta
di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in
corso nella Parte Richiesta.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione,
la Parte Richiesta ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita'
Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del
presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita'
alle modalita' convenute.
4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o differisce l'assistenza
giudiziaria, informa tempestivamente per iscritto la Parte
Richiedente delle ragioni del rifiuto o del differimento.