(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                         Autorita' Centrali 
 
    1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate
dalle Parti trasmettono le  richieste  di  assistenza  giudiziaria  e
comunicano direttamente tra di loro. 
    2.  Per  la  Repubblica Italiana  l'Autorita'  Centrale   e'   il
Ministero della Giustizia e per  la  Repubblica  del  Senegal  e'  il
Ministero della Giustizia. 
    3.  Ciascuna  Parte  comunica  all'altra,   tramite   il   canale
diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.