Articolo 4
Autorita' Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate
dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza giudiziaria e
comunicano direttamente tra di loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il
Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Senegal e' il
Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale
diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.