Articolo 5
Forma e Contenuto della Richiesta
1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve
recare la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita'
alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le
indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi
il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati,
nonche' la loro qualificazione giuridica;
(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere
inflitta;
(d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste;
(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza;
(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad
essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al
successivo Articolo 6 paragrafo 3;
(g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui
ha diritto la persona che e' citata a comparire nella Parte
Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al
successivo Articolo 10 paragrafo 3;
(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova
mediante videoconferenza, in conformita' al successivo Articolo 14
paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, contiene
altresi':
(a) le informazioni sull'identita' e sulla residenza delle
persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e
dei periti;
(b) le informazioni sull'identita' della persona da
identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi;
(c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona
destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al
procedimento, nonche' il modo in cui la notifica deve essere
eseguita;
(d) l'indicazione e la descrizione del luogo o della cosa da
ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare;
(e) le eventuali procedure particolari da seguire nel dare
esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
(f) le eventuali esigenze di riservatezza;
(g) qualsiasi altra informazione che possa facilitare
l'esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta
non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato,
ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione
giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono
accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso
le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere
preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi
fax e posta elettronica. La Parte richiedente trasmette l'originale
della domanda il piu' presto possibile. La Parte richiesta informa la
Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto
l'originale della stessa.