(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                  Forma e Contenuto della Richiesta 
 
    1. La richiesta di assistenza e' formulata per  iscritto  e  deve
recare la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita'
alle norme interne. 
    2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: 
      (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce  le
indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; 
      (b) la descrizione dei fatti per cui si procede,  ivi  compresi
il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni  cagionati,
nonche' la loro qualificazione giuridica; 
      (c) l'indicazione  delle  disposizioni  di  legge  applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla  pena  che  puo'  essere
inflitta; 
      (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; 
      (e) l'indicazione del  termine  entro  il  quale  la  richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza; 
      (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad
essere presenti all'esecuzione della  richiesta,  in  conformita'  al
successivo Articolo 6 paragrafo 3; 
      (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui
ha  diritto  la  persona  che  e'  citata  a  comparire  nella  Parte
Richiedente  per  l'assunzione  di  una  prova,  in  conformita'   al
successivo Articolo 10 paragrafo 3; 
      (h) le informazioni necessarie  per  l'assunzione  della  prova
mediante videoconferenza, in conformita' al  successivo  Articolo  14
paragrafo 5. 
    3. La richiesta di assistenza, per  quanto  necessario,  contiene
altresi': 
      (a) le informazioni  sull'identita'  e  sulla  residenza  delle
persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e
dei periti; 
      (b)   le   informazioni   sull'identita'   della   persona   da
identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; 
      (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona
destinataria della  notifica  e  la  sua  qualita'  in  relazione  al
procedimento,  nonche'  il  modo  in  cui  la  notifica  deve  essere
eseguita; 
      (d) l'indicazione e la descrizione del luogo o  della  cosa  da
ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare; 
      (e) le eventuali procedure  particolari  da  seguire  nel  dare
esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; 
      (f) le eventuali esigenze di riservatezza; 
      (g)  qualsiasi  altra   informazione   che   possa   facilitare
l'esecuzione della richiesta. 
    4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta
non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato,
ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 
    5. La richiesta di assistenza  giudiziaria  e  la  documentazione
giustificativa  presentata  ai  sensi  del  presente  Articolo   sono
accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta. 
    6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata  attraverso
le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo  4,  puo'  essere
preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi
fax e posta elettronica. La Parte richiedente  trasmette  l'originale
della domanda il piu' presto possibile. La Parte richiesta informa la
Parte richiedente degli esiti  della  richiesta  dopo  aver  ricevuto
l'originale della stessa.