Articolo 6
Esecuzione della Richiesta
1. La Parte Richiesta esegue immediatamente la richiesta di
assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale e alle
disposizioni del presente Trattato.
2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale,
la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le
modalita' indicate dalla Parte Richiedente.
3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale,
la Parte Richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella
richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione
della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente
la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della
richiesta di assistenza.
4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte
Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se
l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, la Parte Richiesta ne
da' immediata comunicazione alla Parte Richiedente, indicandone i
motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la
richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative o
privilegi, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale
della Parte Richiesta, la questione e' risolta dall'Autorita'
competente della Parte Richiesta anteriormente all'esecuzione della
richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente. Se la
persona invoca immunita', prerogative o privilegi, diritti o
incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte
Richiedente, di tale eccezione e' data comunicazione alla Parte
Richiedente affinche' decida al riguardo.