(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                     Esecuzione della Richiesta 
 
    1. La Parte  Richiesta  esegue  immediatamente  la  richiesta  di
assistenza in conformita' alla  sua  legislazione  nazionale  e  alle
disposizioni del presente Trattato. 
    2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione  nazionale,
la Parte Richiesta esegue  la  richiesta  di  assistenza  secondo  le
modalita' indicate dalla Parte Richiedente. 
    3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione  nazionale,
la Parte Richiesta puo'  autorizzare  le  persone  specificate  nella
richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione
della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa  tempestivamente
la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione  della
richiesta di assistenza. 
    4.  La  Parte  Richiesta   informa   tempestivamente   la   Parte
Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione  della  richiesta.  Se
l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, la Parte Richiesta ne
da' immediata comunicazione alla  Parte  Richiedente,  indicandone  i
motivi. 
    5. Se la persona  nei  cui  confronti  deve  essere  eseguita  la
richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita',  prerogative  o
privilegi, diritti o incapacita' secondo  la  legislazione  nazionale
della  Parte  Richiesta,  la  questione  e'  risolta   dall'Autorita'
competente della Parte Richiesta anteriormente  all'esecuzione  della
richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte  Richiedente.  Se  la
persona  invoca  immunita',  prerogative  o  privilegi,   diritti   o
incapacita'   secondo   la   legislazione   nazionale   della   Parte
Richiedente, di tale  eccezione  e'  data  comunicazione  alla  Parte
Richiedente affinche' decida al riguardo.