(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
        Localizzazione e identificazione di persone e oggetti 
 
    Le autorita' competenti della Parte richiesta adottano  tutte  le
misure previste dalla propria legislazione per  la  localizzazione  e
l'identificazione  delle  persone  e  degli  oggetti  indicati  nella
richiesta.