(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                        Notifica di documenti 
 
    1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni  e  di
altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformita' alla
sua legislazione nazionale. 
    2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri
documenti, ne da' alla Parte Richiedente una prova firmata recante il
timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora,
luogo e modalita' della consegna, ed in particolare della  persona  a
cui sono stati consegnati i documenti.  Quando  la  notifica  non  e'
eseguita,  la  Parte  Richiesta  informa  tempestivamente  la   Parte
Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 
    3. Le richieste di  notifica  di  citazioni  a  comparire  devono
essere formulate alla Parte Richiesta entro il  termine  previsto  al
paragrafo 2 dell'Articolo 10. 
    4. La citazione e la notifica non devono essere  accompagnati  da
minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.