Articolo 8
Notifica di documenti
1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di
altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformita' alla
sua legislazione nazionale.
2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri
documenti, ne da' alla Parte Richiedente una prova firmata recante il
timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora,
luogo e modalita' della consegna, ed in particolare della persona a
cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e'
eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte
Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono
essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al
paragrafo 2 dell'Articolo 10.
4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da
minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.