(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9 
 
             Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 
 
    1.  La  Parte  Richiesta  assume,   in   conformita'   alla   sua
legislazione  nazionale,  le  prove  indicate  nella   richiesta   di
assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente. 
    2.  La  Parte  Richiesta   informa   tempestivamente   la   Parte
Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta.  Se
necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di  stabilire
una  data  conveniente,  quando  l'esecuzione  della  richiesta  deve
avvenire  alla  presenza  delle  persone  autorizzate  ai  sensi  del
paragrafo 3 dell'articolo 6. 
    3. La persona invitata a  rendere  dichiarazioni  in  virtu'  del
presente trattato puo' rifiutarsi di renderle quando la  legislazione
della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo  consente.  La
Parte Richiedente deve fare  espressa  menzione  di  questa  facolta'
nella richiesta di assistenza. 
    4. La Parte Richiesta ammette la  presenza  del  difensore  della
persona citata a rendere dichiarazioni,  laddove  cio'  sia  previsto
dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella
della Parte Richiesta. 
    5. I documenti e gli altri elementi di  prova  ai  quali  si  sia
riferita  la  persona  ascoltata  possono  essere  acquisiti  e  sono
ammissibili  nella  Parte  Richiedente  come  mezzo   di   prova   in
conformita' all'ordinamento di questa Parte.