Articolo 9
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
1. La Parte Richiesta assume, in conformita' alla sua
legislazione nazionale, le prove indicate nella richiesta di
assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte
Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta. Se
necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire
una data conveniente, quando l'esecuzione della richiesta deve
avvenire alla presenza delle persone autorizzate ai sensi del
paragrafo 3 dell'articolo 6.
3. La persona invitata a rendere dichiarazioni in virtu' del
presente trattato puo' rifiutarsi di renderle quando la legislazione
della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo consente. La
Parte Richiedente deve fare espressa menzione di questa facolta'
nella richiesta di assistenza.
4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della
persona citata a rendere dichiarazioni, laddove cio' sia previsto
dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella
della Parte Richiesta.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia
riferita la persona ascoltata possono essere acquisiti e sono
ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in
conformita' all'ordinamento di questa Parte.