(Articolo 7)
Allegato A
Interventi in attivita' libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli interventi
relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW,
integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle
relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della
struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella
della copertura su cui e' realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati
al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici
esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli
edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW
installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti
di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella
disponibilita' di strutture turistiche o termali, finalizzati a
utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni
delle medesime strutture, di potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici
esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli
edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che
consentono la continuita' dell'attivita' agricola e pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti
con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non
superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea
del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante
strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando
l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei
luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti
al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e
altezza non superiore a 5 metri;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50
kW operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza
nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti, purche' al di fuori della
zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori
pubblici n. 1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione
e l'acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza
nominale utile fino a 200 kW;
r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da
quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione
e l'acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici
esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, ne' comportano
modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali
dell'edificio, aumento del numero delle unita' immobiliari o
incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva
fino a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal piano di
campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di
campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10
MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con
potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti
lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di
distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli interventi
consistenti in:
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti,
abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il
ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione,
anche integrale, a condizione che:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione
dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche
qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica
utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere
dalla potenza risultante;
2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un
incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della
balaustra perimetrale;
3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza
incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse,
anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione
tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica
risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in
diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della
superficie su cui i moduli sono collocati;
4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture
di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a
condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;
b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o
autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica
utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e
dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica
risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore
che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle
pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;
c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o
autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica
utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e
dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica
risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume,
indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;
d) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o
autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e
sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini
della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione
massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza piu' una
tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto
esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici, la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al massimo
pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con
una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di
abilitazione o autorizzazione e' definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli
convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori
autorizzati piu' esterni;
3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del
diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il
prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile
dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il
rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e
dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore
all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle
pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra
il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro
dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal
suolo (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i diametri del
rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente
(d1): h2 = h1*(d2/d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il
numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e
n1*d1/(d2-d1);
5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi
aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso
dove:
5.1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;
5.2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o
autorizzati;
5.3) d2: diametro nuovi rotori;
5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale
rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o
autorizzato;
e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o
autorizzati senza incremento della portata derivata e senza
incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a
prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria
delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento;
f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza
nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su
strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a
terra in adiacenza, purche' al di fuori della zona A) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444
del 1968;
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di
energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli
spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino
a 2 MW;
i) sostituzione di unita' di microcogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20
del 2007;
l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20
del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda
sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;
m) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici
per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti,
abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area gia'
occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti
acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20
per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 per
cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o
autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10
MW, purche' non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a
progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento
dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento ne' un
incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come
modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere,
comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e
alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione
dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino
un incremento di potenza di impianti esistenti o gia' abilitati o
comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante
dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite negli
allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi
per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in
relazione alla potenza.