(Allegato A)
 
                                                         (Articolo 7) 
 
                             Allegato A 
                   Interventi in attivita' libera 
 
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione 
    1. Sono soggetti al regime di  attivita'  libera  gli  interventi
relativi a: 
      a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12  MW,
integrati su coperture di  strutture  o  edifici  esistenti  o  sulle
relative  pertinenze,  con  la  stessa  inclinazione  e   lo   stesso
orientamento  della  falda,  senza  modifiche  della   sagoma   della
struttura o dell'edificio e con superficie  non  superiore  a  quella
della copertura su cui e' realizzato; 
      b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati
al di fuori della zona A) di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 
        1) inferiore a 12 MW, se installati su  strutture  o  edifici
esistenti  o  sulle  relative  pertinenze  o  posti  su  strutture  o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 
        2) fino a 1 MW,  se  collocati  a  terra  in  adiacenza  agli
edifici esistenti cui sono asserviti; 
      c) impianti solari fotovoltaici di potenza  inferiore  a  5  MW
installati a terra ubicati nelle zone e  nelle  aree  a  destinazione
industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti
di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o  porzioni
di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 
      d)  impianti  solari  fotovoltaici  ubicati   in   aree   nella
disponibilita' di  strutture  turistiche  o  termali,  finalizzati  a
utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per  i  fabbisogni
delle medesime strutture, di potenza: 
        1) inferiore a 10 MW, se installati su  strutture  o  edifici
esistenti  o  sulle  relative  pertinenze  o  posti  su  strutture  o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 
        2) fino a 1 MW,  se  collocati  a  terra  in  adiacenza  agli
edifici esistenti cui sono asserviti; 
      e) impianti agrivoltaici  di  potenza  inferiore  a  5  MW  che
consentono la continuita' dell'attivita' agricola e pastorale; 
      f) singoli generatori eolici installati  su  edifici  esistenti
con altezza complessiva non superiore a  1,5  metri  e  diametro  non
superiore a 1 metro; 
      g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione  temporanea
del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante
strutture mobili, semifisse  o  comunque  amovibili,  fermo  restando
l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei
luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione; 
      h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20  kW  posti
al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto  del
Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968; 
      i) impianti eolici con potenza  complessiva  fino  a  20  kW  e
altezza non superiore a 5 metri; 
      l) impianti alimentati  da  biomasse,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a  50
kW operanti in assetto cogenerativo; 
      m) impianti solari termici a servizio di edifici,  con  potenza
nominale utile fino a  10  MW,  installati  su  strutture  o  edifici
esistenti o sulle loro pertinenze o posti su  strutture  o  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a  terra  in  adiacenza
agli edifici esistenti cui sono asserviti, purche' al di fuori  della
zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per  i  lavori
pubblici n. 1444 del 1968; 
      n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione
e l'acqua calda sanitaria; 
      o) impianti a biomassa per la produzione di energia  termica  a
servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria,
installati negli edifici  esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati
annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW; 
      p) unita' di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; 
      q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 20  del  2007  a  servizio  di
edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con  potenza
nominale utile fino a 200 kW; 
      r) generatori di calore  a  servizio  di  edifici,  diversi  da
quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione
e l'acqua calda sanitaria; 
      s) sonde geotermiche a circuito chiuso a  servizio  di  edifici
esistenti, che non alterano  volumi  e/o  superfici,  ne'  comportano
modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti  strutturali
dell'edificio,  aumento  del  numero  delle  unita'   immobiliari   o
incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva
fino a 50 kW e con profondita' non superiore a 2 metri dal  piano  di
campagna, se orizzontali, e non superiore a 80  metri  dal  piano  di
campagna, se verticali; 
      t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza  fino  a  10
MW; 
      u)  elettrolizzatori,  compresi  compressori  e  depositi,  con
potenza fino a 10 MW; 
      v) le opere connesse e le  infrastrutture  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  cui  alle  precedenti
lettere,  comprensive  delle  opere  di  connessione  alla  rete   di
distribuzione  e  alla  rete  di  trasmissione  nazionale  necessarie
all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. 
Sezione II - Interventi su impianti esistenti 
    1. Sono soggetti al regime di  attivita'  libera  gli  interventi
consistenti in: 
      a)  modifiche  su  impianti  solari   fotovoltaici   esistenti,
abilitati  o  autorizzati,   ivi   inclusi   il   potenziamento,   il
ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione,
anche integrale, a condizione che: 
        1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli  collocati  a
terra, non incrementino l'area occupata e comportino  una  variazione
dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per  cento,  anche
qualora consistenti nella sostituzione  della  soluzione  tecnologica
utilizzata,  mediante  la  sostituzione  dei  moduli  e  degli  altri
componenti e/o la modifica del layout  dell'impianto,  a  prescindere
dalla potenza risultante; 
        2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su  strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze,  non  comportino  un
incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a  quella  della
balaustra perimetrale; 
        3) nel caso di moduli fotovoltaici  su  edifici,  che,  senza
incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle  opere  connesse,
anche  qualora  consistenti  nella   sostituzione   della   soluzione
tecnologica  utilizzata  e  a  prescindere  dalla  potenza  elettrica
risultante, non comportano  variazioni  o  comportano  variazioni  in
diminuzione dell'angolo tra il piano dei  moduli  e  il  piano  della
superficie su cui i moduli sono collocati; 
        4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati  su  coperture
di strutture o edifici  esistenti  o  sulle  relative  pertinenze,  a
condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica; 
      b)  modifiche  su  impianti  eolici  esistenti,   abilitati   o
autorizzati, ivi incluse quelle relative alla  soluzione  tecnologica
utilizzata che, senza incremento dell'area occupata  dall'impianto  e
dalle  opere  connesse  e  a  prescindere  dalla  potenza   elettrica
risultante, consistono nella sostituzione della tipologia  di  rotore
che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle
pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento; 
      c)  modifiche  su  impianti  eolici  esistenti,   abilitati   o
autorizzati, ivi incluse quelle relative alla  soluzione  tecnologica
utilizzata che, senza incremento dell'area occupata  dall'impianto  e
dalle  opere  connesse  e  a  prescindere  dalla  potenza   elettrica
risultante, consistono in una riduzione di superficie  o  di  volume,
indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori; 
      d)  modifiche  su  impianti  eolici  esistenti,   abilitati   o
autorizzati che comportano una  riduzione  minima  del  numero  degli
aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e
sono realizzati nello stesso sito dell'impianto  esistente.  Ai  fini
della presente lettera: 
        1) nel caso di impianti  su  un'unica  direttrice,  il  nuovo
impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione
massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza piu'  una
tolleranza  pari  al  20  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto
esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli  assi  dei  due
aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso; 
        2) nel caso di impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al  massimo
pari alla superficie oggetto di abilitazione  o  autorizzazione,  con
una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di
abilitazione o autorizzazione e' definita dal perimetro  individuato,
planimetricamente, dalla linea che  unisce,  formando  sempre  angoli
convessi, i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli  aerogeneratori
autorizzati piu' esterni; 
        3) i nuovi aerogeneratori, a  fronte  di  un  incremento  del
diametro,  presentano  un'altezza  massima,  da  intendersi  come  il
prodotto  tra  l'altezza  massima  dal   suolo   (h1)   raggiungibile
dall'estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia'  esistente  e  il
rapporto tra i diametri del rotore del nuovo  aerogeneratore  (d2)  e
dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 =  h1*(d2/d1),  non  superiore
all'altezza massima dal suolo raggiungibile  dalla  estremita'  delle
pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto  fra
il diametro  del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  e  il  diametro
dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima  dal
suolo    (h1)    raggiungibile     dall'estremita'     delle     pale
dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i  diametri  del
rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore  esistente
(d1): h2 = h1*(d2/d1); 
        4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati  o
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri,  il
numero dei nuovi aerogeneratori non supera il  minore  fra  n1*2/3  e
n1*d1/(d2-d1); 
        5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
abbiano un diametro d1 superiore a 70  metri,  il  numero  dei  nuovi
aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2  arrotondato  per  eccesso
dove: 
          5.1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati; 
          5.2)   n1:   numero   aerogeneratori   gia'   esistenti   o
autorizzati; 
          5.3) d2: diametro nuovi rotori; 
          5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle  pale
rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'   esistente   o
autorizzato; 
      e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti,  abilitati  o
autorizzati  senza  incremento  della  portata   derivata   e   senza
incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a
prescindere  dalla  potenza  elettrica  risultante,  comportano   una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria
delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento; 
      f)  sostituzione  di  impianti  solari  termici,  con   potenza
nominale utile fino a 10 MW, a  servizio  di  edifici  installati  su
strutture o edifici esistenti o sulle  loro  pertinenze  o  posti  su
strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a
terra in adiacenza,  purche'  al  di  fuori  della  zona  A)  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444
del 1968; 
      g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; 
      h) sostituzione di impianti a biomassa  per  la  produzione  di
energia termica a  servizio  di  edifici  per  la  climatizzazione  e
l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti  e  negli
spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino
a 2 MW; 
      i)  sostituzione  di  unita'  di  microcogenerazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto  legislativo  n.  20
del 2007; 
      l)  sostituzione  di   impianti   di   cogenerazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.  20
del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda
sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW; 
      m) sostituzione di generatori di calore a servizio  di  edifici
per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria; 
      n) modifiche su sistemi di accumulo  elettrochimico  esistenti,
abilitati o autorizzati  da  realizzare  all'interno  dell'area  gia'
occupata dall'impianto  che  non  comportino  aggravi  degli  impatti
acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori  al  20
per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10  per
cento, ne' incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento; 
      o)  modifiche  su  elettrolizzatori  esistenti,   abilitati   o
autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino  a  10
MW, purche' non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a
progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati,  un  incremento
dell'altezza  dei  manufatti  superiore  al  10  per  cento  ne'   un
incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento; 
      p) realizzazione delle opere connesse  e  delle  infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli  impianti  come
modificati  o  sostituiti  ai   sensi   delle   precedenti   lettere,
comprensive delle opere di connessione alla rete di  distribuzione  e
alla  rete  di  trasmissione  nazionale   necessarie   all'immissione
dell'energia  prodotta  dagli  impianti  medesimi,  risultanti  dalla
soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. 
    2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino
un incremento di potenza di impianti esistenti  o  gia'  abilitati  o
comunque   autorizzati,    la    potenza    complessiva    risultante
dall'intervento medesimo non puo' superare le soglie stabilite  negli
allegati II,  II-bis,  III  e  IV  alla  parte  seconda  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai  casi
per i quali la presente  sezione  rechi  disposizioni  specifiche  in
relazione alla potenza.