Allegato
MINISTERO DELL'INTERNO
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
Aggiornamento accertamenti antimafia. Rinnovo dell'iscrizione in
Anagrafe.
Questo Comitato, nell'ambito delle funzioni di indirizzo
generale, fornisce le seguenti indicazioni immediatamente
applicabili, in merito ai controlli in fase di rinnovo.
La Struttura provvede all'iscrizione e monitoraggio e quindi ad
un aggiornamento degli accertamenti antimafia in sede di richiesta di
rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe con le modalita' che si
propongono come di seguito indicate.
La manifestazione dell'interesse a permanere in Anagrafe deve
essere comunicata dall'operatore economico interessato con le
modalita' tecniche stabilite dalla Struttura entro trenta giorni
prima dal termine di scadenza dell'iscrizione. Gli operatori
economici che non manifestino interesse a rimanere in Anagrafe nel
termine sopraindicato decadono automaticamente al termine del periodo
di iscrizione.
La Struttura puo' comunque disporre in qualsiasi momento
verifiche sulla permanenza dei requisiti in capo all'operatore
economico iscritto. Queste ultime possono essere attivate secondo una
metodologia a campione, o sulla scorta di valutazioni espresse dalla
Sezione specializzata, anche sulla base di analisi di contesto
ambientale da parte della DIA e del GIC che evidenzino l'esigenza di
una specifica attenzione verso determinati settori imprenditoriali o
ambiti territoriali, in una logica di massima prevenzione finalizzata
a intercettare qualsiasi forma di interferenza criminale nel ciclo
contrattuale.
La Struttura, su domanda dell'interessato, procedera' al rinnovo
dell'iscrizione in Anagrafe, qualora l'operatore economico risulti
presente in uno degli Elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della
legge n. 190/2012 (c.d. white list). Il rinnovo avra' una validita'
temporale pari al periodo residuo di efficacia dell'iscrizione
nell'Elenco. E' comunque facolta' della Struttura attivare
accertamenti sull'operatore economico sulla base di eventuali
segnalazioni da parte delle autorita' competenti.
La Struttura provvedera' altresi' al rinnovo dell'iscrizione in
Anagrafe per un periodo temporale uguale di mesi 12, su domanda
dell'operatore economico che risulti censito in BDNA acquisendo agli
atti l'informazione con esito liberatorio in corso di validita'.
Anche in questo caso e' facolta' della Struttura attivare
accertamenti sull'operatore economico interessato sulla base di
segnalazioni da parte delle autorita' competenti.
Negli altri casi la Struttura, ricevuta la manifestazione di
interesse, avviera' il procedimento di aggiornamento degli
accertamenti antimafia, articolato in due fasi correlate,
analogamente a quanto precedentemente indicato per l'iscrizione in
Anagrafe. Tali accertamenti saranno rivolti principalmente alla
verifica della sussistenza di elementi rilevanti successivi alla data
dell'ultimo controllo effettuato nei riguardi dei soggetti
destinatari delle verifiche di cui all'articolo 85 del Codice delle
leggi antimafia.
Nella fase dei rinnovi, la Struttura inviera' alla DIA,
attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi
informativi che sara' riscontrata sulla scorta di evidenze
documentali, giudiziarie o di prevenzione, nel termine massimo
di trenta giorni soltanto nel caso in cui emergano controindicazioni.
In assenza di controindicazioni, la Struttura disporra' il rinnovo
dell'iscrizione, condizionato all'esito definitivo delle verifiche da
parte dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo
territorialmente competenti.
Nel caso in cui, invece, dai primi accertamenti da parte della
DIA emergano risultanze che non consentono il rinnovo, la Struttura
avviera' l'istruttoria per verificarne l'attualita', oltre che la
presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. Ove da tali
ulteriori accertamenti non emergano ragioni ostative, la Struttura
procedera' al rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe. Diversamente,
adottera' un'informazione interdittiva, che verra' comunicata secondo
quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 91 del Codice delle
leggi antimafia, disponendo contestualmente la cancellazione
dall'Anagrafe, ovvero, dara' corso all'istituto della cd «prevenzione
collaborativa» - sussistendone i presupposti - previsto dall'art.
94-bis del citato Codice delle leggi antimafia.
Dal secondo rinnovo di richiesta di mantenimento nell'anagrafe
delle imprese, la Struttura, qualora non siano state comunicate
variazioni nell'assetto socio-gestionale dell'operatore economico
richiedente o il trasferimento della sede legale/residenza in altra
provincia, inoltrera' la richiesta di aggiornamento delle
informazioni unicamente alla DIA, che dara' espresso riscontro
soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti entro il
termine di trenta giorni. In assenza di controindicazioni, la
Struttura procedera' al rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe.
La Sezione specializzata sara' chiamata a fornire alla Struttura,
in caso di situazioni non definibili, un parere nel merito della
verifica.
La Struttura procedera' altresi' ad una attualizzazione degli
accertamenti antimafia precedentemente effettuati a seguito di
mutamenti nell'assetto societario o gestionale. In questa ipotesi,
l'operatore economico interessato deve trasmettere alla Struttura,
entro trenta giorni da quando le predette modificazioni siano
intervenute, copia dei relativi atti secondo quanto previsto
dall'articolo 86, comma 3, del Codice delle leggi antimafia. La
Struttura, sulla scorta di tale comunicazione, inoltrera' alla DIA
una richiesta di elementi informativi sui nuovi soggetti, che
provvedera' al riscontro soltanto nel caso in cui emergano situazioni
rilevanti, entro il termine massimo di quindici giorni. In pendenza
dell'aggiornamento, l'iscrizione continua comunque a mantenere la
propria efficacia senza soluzione di continuita'.
Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nelle
Prime, Seconde e Terze Linee - guida approvate, ai fini della
ricostruzione post sisma.