(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
          Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza 
        delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari 
 
Aggiornamento  accertamenti  antimafia.  Rinnovo  dell'iscrizione  in
  Anagrafe. 
    Questo  Comitato,  nell'ambito  delle   funzioni   di   indirizzo
generale,   fornisce   le   seguenti    indicazioni    immediatamente
applicabili, in merito ai controlli in fase di rinnovo. 
    La Struttura provvede all'iscrizione e monitoraggio e  quindi  ad
un aggiornamento degli accertamenti antimafia in sede di richiesta di
rinnovo  dell'iscrizione  in  Anagrafe  con  le  modalita'   che   si
propongono come di seguito indicate. 
    La manifestazione dell'interesse a  permanere  in  Anagrafe  deve
essere  comunicata  dall'operatore  economico  interessato   con   le
modalita' tecniche  stabilite  dalla  Struttura  entro trenta  giorni
prima  dal  termine  di  scadenza  dell'iscrizione.   Gli   operatori
economici che non manifestino interesse a rimanere  in  Anagrafe  nel
termine sopraindicato decadono automaticamente al termine del periodo
di iscrizione. 
    La  Struttura  puo'  comunque  disporre  in   qualsiasi   momento
verifiche  sulla  permanenza  dei  requisiti  in  capo  all'operatore
economico iscritto. Queste ultime possono essere attivate secondo una
metodologia a campione, o sulla scorta di valutazioni espresse  dalla
Sezione specializzata,  anche  sulla  base  di  analisi  di  contesto
ambientale da parte della DIA e del GIC che evidenzino l'esigenza  di
una specifica attenzione verso determinati settori imprenditoriali  o
ambiti territoriali, in una logica di massima prevenzione finalizzata
a intercettare qualsiasi forma di interferenza  criminale  nel  ciclo
contrattuale. 
    La Struttura, su domanda dell'interessato, procedera' al  rinnovo
dell'iscrizione in Anagrafe, qualora  l'operatore  economico  risulti
presente  in  uno  degli  Elenchi  tenuti   dalle   Prefetture-Uffici
territoriali del Governo ai sensi del  comma  52  dell'art.  1  della
legge n. 190/2012 (c.d. white list). Il rinnovo avra'  una  validita'
temporale  pari  al  periodo  residuo  di  efficacia  dell'iscrizione
nell'Elenco.  E'   comunque   facolta'   della   Struttura   attivare
accertamenti  sull'operatore  economico  sulla  base   di   eventuali
segnalazioni da parte delle autorita' competenti. 
    La Struttura provvedera' altresi' al rinnovo  dell'iscrizione  in
Anagrafe per un periodo temporale  uguale  di  mesi  12,  su  domanda
dell'operatore economico che risulti censito in BDNA acquisendo  agli
atti l'informazione con esito  liberatorio  in  corso  di  validita'.
Anche  in  questo  caso  e'   facolta'   della   Struttura   attivare
accertamenti  sull'operatore  economico  interessato  sulla  base  di
segnalazioni da parte delle autorita' competenti. 
    Negli altri casi la  Struttura,  ricevuta  la  manifestazione  di
interesse,  avviera'   il   procedimento   di   aggiornamento   degli
accertamenti   antimafia,   articolato   in   due   fasi   correlate,
analogamente a quanto precedentemente indicato  per  l'iscrizione  in
Anagrafe.  Tali  accertamenti  saranno  rivolti  principalmente  alla
verifica della sussistenza di elementi rilevanti successivi alla data
dell'ultimo  controllo   effettuato   nei   riguardi   dei   soggetti
destinatari delle verifiche di cui all'articolo 85 del  Codice  delle
leggi antimafia. 
    Nella  fase  dei  rinnovi,  la  Struttura  inviera'   alla   DIA,
attraverso l'apposito  canale  dedicato,  la  richiesta  di  elementi
informativi  che  sara'  riscontrata   sulla   scorta   di   evidenze
documentali,  giudiziarie  o  di  prevenzione,  nel  termine  massimo
di trenta giorni soltanto nel caso in cui emergano controindicazioni.
In assenza di controindicazioni, la Struttura  disporra'  il  rinnovo
dell'iscrizione, condizionato all'esito definitivo delle verifiche da
parte    dalle    Prefetture-Uffici    territoriali    del    Governo
territorialmente competenti. 
    Nel caso in cui, invece, dai primi accertamenti  da  parte  della
DIA emergano risultanze che non consentono il rinnovo,  la  Struttura
avviera' l'istruttoria per verificarne  l'attualita',  oltre  che  la
presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. Ove da tali
ulteriori accertamenti non emergano ragioni  ostative,  la  Struttura
procedera' al  rinnovo  dell'iscrizione  in  Anagrafe.  Diversamente,
adottera' un'informazione interdittiva, che verra' comunicata secondo
quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo  91  del  Codice  delle
leggi  antimafia,   disponendo   contestualmente   la   cancellazione
dall'Anagrafe, ovvero, dara' corso all'istituto della cd «prevenzione
collaborativa» - sussistendone i  presupposti  -  previsto  dall'art.
94-bis del citato Codice delle leggi antimafia. 
    Dal secondo rinnovo di richiesta  di  mantenimento  nell'anagrafe
delle imprese, la  Struttura,  qualora  non  siano  state  comunicate
variazioni  nell'assetto  socio-gestionale  dell'operatore  economico
richiedente o il trasferimento della sede legale/residenza  in  altra
provincia,   inoltrera'   la   richiesta   di   aggiornamento   delle
informazioni  unicamente  alla  DIA,  che  dara'  espresso  riscontro
soltanto nel caso in  cui  emergano  situazioni  rilevanti  entro  il
termine  di trenta  giorni.  In  assenza  di  controindicazioni,   la
Struttura procedera' al rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe. 
    La Sezione specializzata sara' chiamata a fornire alla Struttura,
in caso di situazioni non definibili,  un  parere  nel  merito  della
verifica. 
    La Struttura procedera' altresi'  ad  una  attualizzazione  degli
accertamenti  antimafia  precedentemente  effettuati  a  seguito   di
mutamenti nell'assetto societario o gestionale.  In  questa  ipotesi,
l'operatore economico interessato deve  trasmettere  alla  Struttura,
entro  trenta  giorni  da  quando  le  predette  modificazioni  siano
intervenute,  copia  dei  relativi  atti  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 86, comma 3,  del  Codice  delle  leggi  antimafia.  La
Struttura, sulla scorta di tale comunicazione,  inoltrera'  alla  DIA
una  richiesta  di  elementi  informativi  sui  nuovi  soggetti,  che
provvedera' al riscontro soltanto nel caso in cui emergano situazioni
rilevanti, entro il termine massimo di quindici giorni.  In  pendenza
dell'aggiornamento, l'iscrizione continua  comunque  a  mantenere  la
propria efficacia senza soluzione di continuita'. 
    Restano confermate tutte le altre  disposizioni  contenute  nelle
Prime, Seconde e  Terze  Linee  -  guida  approvate,  ai  fini  della
ricostruzione post sisma.