(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
PROGRAMMI  DI  INTERVENTI   RIGUARDANTI   LA   SOSTITUZIONE   ED   IL
        POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRIORITARIA 
 
        tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
            Dipartimento per i trasporti e la navigazione 
   Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
                                  e 
 
                    il Comune di ............... 
 
    il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  in  seguito
denominato     per      brevita'      Ministero,      in      persona
di.......................................  della  Direzione  Generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; 
 
                                  e 
 
    Il  Comune  ......................,  in  seguito  denominato  per
brevita' Comune, in persona del ....................................,
giusti poteri di firma conferiti con atto ..................; 
 
                              Premesso 
 
    - che il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285,  recante
«Nuovo  codice  della  strada»,  e  sue  modifiche  ed  integrazioni,
all'art. 39 definisce e classifica i segnali verticali; 
    - che il decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo
codice della strada» e sue  modifiche  ed  integrazioni  all'art.  77
comma  2  introduce  la  necessita'  di  uno  specifico  progetto  la
segnaletica riferito ad un'intera area o a singoli itinerari; 
    - che l'art. 32 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  istitutiva
del «Piano nazionale della sicurezza stradale» (PNSS)  finalizzato  a
ridurre  il  numero  e  gli  effetti  degli  incidenti  stradali  sul
territorio nazionale; 
    - che il decreto legislativo 15 marzo 2011, n 35,  di  attuazione
della direttiva 2008/96/CE in materia  di  gestione  della  sicurezza
delle  infrastrutture  stradali   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    - che il  decreto  dirigenziale  n.  37  del  17  febbraio  2023,
aggiornamento della metodologia per  il  calcolo  del  costo  sociali
degli incidenti  stradali  in  attuazione  dell'art.  7  del  decreto
legislativo 35/2011, con il quale e' stata definita la metodologia di
calcolo del costo sociale di un morto e di un  ferito  per  incidente
stradale; 
    - che il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
    - che  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti prot. n. .........  del  .....................,  registrato
dalla Corte dei  conti  in  data  .....................,  sono  stati
forniti gli indirizzi amministrativi per la  destinazione  dei  fondi
disponibili per l'esercizio finanziario 2022 e 2023, complessivamente
di euro  17.104.096,00  per  la  realizzazione  degli  interventi  di
segnaletica; 
    - che il citato decreto ha ripartito tra i Comuni con  fascia  di
popolazione al 1° gennaio 2024  compresa  tra  i  100.000  e  250.000
abitanti, le su indicate somme, demandando alla presente  Convenzione
la disciplina delle reciproche attivita'  relative  allo  svolgimento
delle  procedure  attuative  dei  programmi  finanziati  nonche'   la
disciplina delle modalita' di erogazione delle risorse statali; 
    - che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del  ........................  ha  espresso  parere  favorevole   sul
suddetto  decreto  di  riparto  delle   risorse   previste   per   la
progettazione e la realizzazione di  tali  interventi  nonche'  sullo
schema di convenzione tra Ministero e Comuni; 
    - che con delibera  n.  .........,  il  Comune  ha  approvato  il
programma,  costituente  la  proposta   consistente   nell'intervento
........................; 
    Le parti come sopra  costituite  convengono  e  stipulano  quanto
segue. 
 
                               Art. 1. 
 
                              Premesse 
 
    Le premesse costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto. 
 
                               Art. 2. 
 
                               Oggetto 
 
    La  Convenzione  regola  i  rapporti  tra  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi Ministero) e  il  Comune
........................... (d'ora in poi Comune), in relazione  agli
adempimenti esecutivi ed  al  trasferimento  di  risorse  finanziarie
statali per  la  realizzazione  di  opere  di  cui  al  Programma  di
interventi, proposto dal Comune con la delibera di G.C. n.  .........
del ........., costituito dal Piano  di  segnalamento  contenente  la
relazione illustrativa, la planimetria dello  stato  di  fatto  della
segnaletica esistente, la planimetria della segnaletica  di  progetto
da installare, nonche' il cronoprogramma con le fasi  d'installazione
ed il relativo prospetto economico, costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente Convenzione. 
 
                               Art. 3. 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    Il  Comune  nomina   il   Responsabile   del   Procedimento   per
l'attuazione della presente Convenzione e  ne  da'  comunicazione  al
Ministero.  Lo  stesso  curera'  i  rapporti  con  il  Ministero   ed
effettuera'  le  richieste,   le   certificazioni   ed   ogni   altra
comunicazione riguardo l'attuazione della Convenzione. 
 
                               Art. 4. 
 
                       Importo del contributo 
 
    L'importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire  al
Comune e' pari ad euro ...............  e  verra'  erogato  in  conto
capitale con le modalita' di cui al  successivo  art.  8,  presso  il
conto di Tesoreria n. ......... . 
    Le risorse sono destinate  alla  copertura  delle  spese  per  la
progettazione e realizzazione del Programma di interventi di  cui  al
precedente art. 2 del suo valore complessivo ed entro i limiti di cui
all'importo assentito con il decreto ministeriale n. ............ del
................ . 
    Qualora il Programma proposto  preveda  la  copertura  dei  costi
anche a carico di altre fonti di finanziamento, il Comune avra'  cura
indicare  nella  Delibera  di   Giunta/Consiglio   l'importo   e   di
specificarne la fonte. 
    Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per
la completa realizzazione del Programma,  il  Comune  avra'  cura  di
reperire e garantire la  copertura  finanziaria,  inviando  un  nuovo
Prospetto di copertura della spesa complessiva. 
 
                               Art. 5. 
 
                 Adempimenti attuativi del programma 
 
    Il Comune si impegna  al  puntuale  svolgimento  delle  attivita'
amministrative e negoziali finalizzate all' adozione  degli  atti  di
sua competenza: 
    - completa predisposizione  della  progettazione  prevista  dalle
norme di riferimento per la categoria e tipologia degli interventi da
realizzare; 
    -  espletamento   delle   procedure   tecnico-amministrative   di
approvazione in  linea  tecnico-economica  dei  progetti  proposti  e
relativi provvedimenti finali; 
    - formalizzazione degli atti di affidamento degli incarichi e dei
lavori, di adozione degli impegni contabili e di gestione degli  atti
di spesa; 
    valorizzando a tal proposito, ove ritenuto  opportuno,  l'accordo
di programma ex art. 34 del T.U.E.L. 
 
                               Art. 6. 
 
                          Quadro temporale 
 
    Il Comune si impegna al compimento progressivo dei suddetti  atti
a decorrere dalla sottoscrizione della  presente  Convenzione  e  con
riferimento  a  tutte  le  ipotesi  di  interventi  prospettate   nel
Programma  presentato,  in  maniera  tale  da  poter  concludere   le
rispettive attivita' nel seguente quadro temporale: 
    -  entro  1   mese   dalla   sottoscrizione   della   Convenzione
trasmettendo al Ministero il cronoprogramma aggiornato delle fasi  di
installazione con  l'indicazione  dell'esatto  termine  di  inizio  e
ultimazione dell'installazione, in modo da costituirne  il  programma
esecutivo; 
    -  entro  6  mesi  dalla  sottoscrizione  della  Convenzione   il
certificato di regolare esecuzione,  trasmettendo  al  Ministero  una
apposita comunicazione del Responsabile del Procedimento; 
    Qualora i  lavori  non  venissero  consegnati  entro  il  termine
previsto il Ministero procedera' allo  stralcio  dell'intervento  dal
Programma proposto con conseguente rimodulazione del finanziamento. 
 
                               Art. 7. 
 
                     Rimodulazione del programma 
 
    Il Programma degli interventi proposto puo' essere rimodulato  su
apposita  richiesta  del  Comune  ed  approvata  dal   Ministero,   a
condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa,
qualora con riferimento a tutti  gli  interventi  previsti  ovvero  a
taluni di essi: 
      a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attivita'
cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste
ne'  prevedibili  al  momento  della  predisposizione  del  programma
stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i
termini prospettati; 
      b)  sopraggiunga   una   perdita   di   interesse   alla   loro
realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreche'  non  siano
state avviate le relative attivita' esecutive  ovvero  non  risultino
gia' assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi. 
    In caso di rimodulazione il nuovo programma degli interventi deve
essere trasmesso unitamente alla richiesta  di  cui  al  comma  1  ed
andra' a sostituire il  precedente  a  seguito  dell'approvazione  da
parte del Ministero. 
    Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalita' di
cui all'art. 9 della presente convenzione. 
 
                               Art. 8. 
 
               Trasferimento delle risorse finanziarie 
 
    Il trasferimento delle risorse statali verra' erogato, nei limiti
delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalita': 
      a) una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a
titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta registrazione della presente
Convenzione da parte degli organi di controllo; 
      b) un'ulteriore quota del  50%  ad  avvenuta  presentazione  da
parte  del  Responsabile  del   Procedimento   della   documentazione
attestante il pagamento dei costi di installazione. 
      c) il rimanente 10%, del costo  di  ciascun  intervento,  viene
trasferito al Comune alla certificazione da parte dello stesso  della
regolare installazione della segnaletica. 
    Nel caso venga installata  la  segnaletica  sperimentale  di  cui
all'art.  7  del  decreto  con  cui  e'   assegnato   il   contributo
ministeriale, meta' della quota di cui alla lettera c) verra' erogata
a valle della conclusione del  periodo  di  monitoraggio  di  cui  al
successivo art. 10. 
 
                               Art. 9. 
 
            Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni 
 
    Eventuali  economie  derivanti  da   ribassi   conseguiti   nelle
procedure di gara per l'affidamento dei lavori oppure per effetto  di
rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere  utilizzate
dal Comune nell'ambito  dello  stesso  intervento  oppure  procedendo
all'ammissione a finanziamento di ulteriori  proposte  di  intervento
aventi la stessa finalita', integrando il programma adottato mediante
la presentazione delle ulteriori nuove schede. 
    Eventuali somme gia' erogate e non utilizzate, una volta conclusi
i rapporti di Convenzione, dovranno essere  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verra' comunicato dal
Ministero. 
 
                              Art. 10. 
 
           Azione di monitoraggio e verifica del Ministero 
 
    Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero  provvede
a: 
      a) verificare lo  stato  di  svolgimento  delle  attivita'  con
possibilita'  di  richiedere  relazioni  ovvero  giustificazioni   in
presenza di rilevate criticita' e significativi ritardi; 
      b) valutare risultati ed effetti delle misure poste  in  essere
in base ai dati disponibili. 
    Il Ministero puo' convocare il «Comitato per  l'indirizzo  ed  il
coordinamento  delle  attivita'  connesse  alla  sicurezza  stradale»
istituito con DM 262 del 2 settembre 2022, al fine di  verificare  le
misure adottate ed i risultati conseguiti dagli interventi  posti  in
essere. 
    In relazione all'azione di monitoraggio  del  Ministero  indicata
nei commi precedenti, il Comune: 
      a)  rende  disponibile  ogni  documentazione   utile   per   il
monitoraggio nazionale, consente e  agevola  i  sopralluoghi  che  si
rendessero opportuni, rende  disponibile  il  personale  strettamente
necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra; 
      b)  rende  disponibile  a  conclusione  del   programma   degli
interventi realizzati, i dati di incidentalita' ex-ante nei tre  anni
successivi all'anno di conclusione dei lavori. 
      c) qualora non venissero resi disponibili  i  dati  di  cui  al
punto  precedente  b),  il  Comune  verra'  escluso  dal   successivo
finanziamento ministeriale disponibile in attuazione del PNSS 2030. 
 
                              Art. 11. 
 
            Azione di monitoraggio e verifica dei Comuni 
 
    Il  Comune  esercita  le  funzioni  di  controllo,  vigilanza   e
sovrintendenza,  al  fine  di  assicurare  il  corretto  e   puntuale
svolgimento  delle  attivita'  ad  essi  spettanti,  nonche'   svolge
un'azione di monitoraggio operativo  sullo  stato  e  sull'attuazione
degli interventi ammessi al finanziamento. 
    Nell'ambito dell'azione  di  monitoraggio,  il  Comune,  oltre  a
quanto previsto in merito al controllo  dello  stato  di  avanzamento
procedurale,  fisico,  e  contabile  degli  interventi,  nonche'   di
utilizzo dei ribassi d'asta  e  delle  economie  con  riferimento  al
monitoraggio previsto dal decreto legislativo  229  del  29  dicembre
2011, segnala tempestivamente  eventuali  criticita'  riguardanti  in
particolare i tempi di  realizzazione  dell'intervento  ed  eventuali
aspetti  che  risultassero  di  rilevante  interesse  ai   fini   del
miglioramento dell'azione a favore della sicurezza stradale. 
    Il  Comune  che  installa  la  segnaletica  sperimentale  di  cui
all'art. 7, rende disponibili i dati di incidentalita' ex-ante ed  ex
post nel luogo dell'intervento,  relativi,  rispettivamente,  ai  tre
anni antecedenti ed ai tre anni successivi  all'anno  di  conclusione
dei lavori. 
    Al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici,
la trasparenza e la tracciabilita' dei flussi finanziari,  il  Comune
ha richiesto  il  Codice  unico  di  progetto  (CUP),  relativo  agli
interventi del programma da realizzare di cui all'art. 2, con  il  n.
.......... . 
 
                              Art. 12. 
 
            Termini per la risoluzione della convenzione 
 
    Qualora  l'attuazione  dell'intervento   dovesse   procedere   in
difformita'  dalle  modalita',  dai  tempi,  dai  contenuti  e  dalle
finalita', di cui alla  presente  convenzione  e  relativi  allegati,
ovvero in caso di realizzazione parziale del  progetto  proposto,  il
Ministero intima all'Ente attuatore di eliminare  le  cause  di  tale
difformita'   e   darne   tempestiva   comunicazione    dell'avvenuta
risoluzione. 
    Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle  attivita'
previste  nell'atto  di  intimazione,  il  Ministero  si  riserva  la
facolta' di sospendere l'erogazione del finanziamento. 
    Qualora in esito alle attivita' di  accertamento  e  di  verifica
circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione
delle attivita' di cui al comma  1,  il  Ministero  ravvisi  che  non
sussistano piu' le  condizioni  oggettive  per  la  prosecuzione  dei
rapporti di Convenzione comunica al Comune il proprio recesso. 
    Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso,  dando
luogo a separate attivita'  istruttorie  in  contraddittorio  con  il
Comune finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari
conseguenziali sorti con la Convenzione  ed  ancora  pendenti  ovvero
alla  redistribuzione  delle  alee  economiche  relative  agli  oneri
subiti. Detta attivita'  potra'  altresi'  riguardare  collaborazioni
nell' esercizio di pretese  restitutorie/risarcitorie  nei  confronti
degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni. 
 
                              Art. 13. 
 
           Registrazione ed esecutivita' della convenzione 
 
    La presente convenzione diverra' esecutiva solo  dopo  l'avvenuta
registrazione da parte dei competenti organi di controllo. 
 
                                                            Il Comune 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti