(Allegato)
                                                             Allegato 
Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti  sul
  bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome  per
  gli esercizi 2025-2027 ai sensi dell'art. 1, commi 166 e  seguenti,
  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma
  3, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
    1. Le presenti linee guida sono finalizzate alla predisposizione,
da parte del Collegio dei revisori dei  conti,  della  relazione  sul
bilancio di previsione delle regioni e delle  province  autonome  per
gli esercizi 2025-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 3,  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. 
    La disposizione richiama la disciplina  prevista,  per  gli  enti
locali e gli enti del servizio sanitario, dall'art. 1,  comma  166  e
seguenti della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  per  la  quale  gli
organi di revisione sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali  di
controllo della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  bilancio  di
previsione e sul rendiconto, in conformita' ai criteri e  alle  linee
guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie. 
    Le citate linee guida rappresentano uno strumento di raccordo tra
l'ambito dei  controlli  interni  e  quelli  esterni,  connotati  dai
caratteri   di   neutralita'   e   indipendenza,   esercitati   dalla
magistratura contabile (Corte costituzionale, sentenze  n.  198/2012,
n. 23/2014). Attraverso le verifiche  sui  bilanci  di  previsione  e
sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  regionali  si  mira  ad
assicurare che il processo di programmazione  finanziaria  si  svolga
nel  rispetto  dei  principi   contabili   e   delle   compatibilita'
economico-patrimoniali degli enti. 
    L'armonizzazione dei  bilanci  pubblici  e'  volta  a  realizzare
l'omogeneita' dei sistemi contabili per  rendere  le  rendicontazioni
delle  amministrazioni  aggregabili  e  confrontabili,  in  modo   da
soddisfare le esigenze  informative  connesse  agli  obiettivi  della
programmazione economico-finanziaria, del coordinamento della finanza
pubblica, della gestione del federalismo fiscale  e  delle  verifiche
sul rispetto delle regole comunitarie (Corte costituzionale, sentenza
n. 80/2017). Alla Corte dei conti e' devoluto il compito di accertare
che l'impiego delle risorse  pubbliche  sia  ispirato  a  criteri  di
legalita'   finanziaria,   trasparenza,   economicita',    efficacia,
efficienza e avvenga nel  rispetto  di  primari  interessi  di  rango
costituzionale per la tutela dell'unita' economica della Repubblica. 
    Con il bilancio di previsione gli organi  di  governo  dell'ente,
nell'ambito  dell'esercizio  della  funzione  di   indirizzo   e   di
programmazione, definiscono le scelte  in  materia  di  distribuzione
delle  risorse  finanziarie  tra  i  programmi  e  le  attivita'.  Il
principio di continuita' degli esercizi finanziari richiede  che  tra
le previsioni di bilancio e la rendicontazione non vi siano soluzioni
di continuita', sicche' le risultanze del rendiconto costituiscono le
necessarie premesse della programmazione successiva. 
    L'attendibilita',  la  congruita'  e  la  coerenza  dei   singoli
documenti di programmazione condizionano il  grado  di  affidabilita'
dell'intero   sistema   di   bilancio,   che   deve    fornire    una
rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di  entrata  e
di spesa, in virtu' di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari
generati dalle operazioni che si svolgeranno nel  futuro  periodo  di
riferimento, in applicazione dei principi contabili  di  veridicita',
attendibilita',    correttezza    e    comprensibilita',     evitando
sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste. 
    In tale cornice ordinamentale si colloca il  ruolo  del  Collegio
dei revisori delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1,  lettera
e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni  dalla
legge  n.  148/2011,  la  cui  disciplina  risulta  applicabile  alle
autonomie speciali, ai fini del coordinamento della finanza  pubblica
ai sensi dell'art. 19-bis del citato decreto-legge, nel rispetto  dei
relativi statuti e delle norme di attuazione. 
    Il  puntuale  obbligatorio  adempimento   di   compilazione   del
questionario da parte del Collegio dei revisori,  che  e'  organo  di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente (art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011),  e'
funzionale  alle  verifiche  da  parte  delle  Sezioni  regionali  di
controllo, anche di  quelle  aventi  sede  nelle  regioni  a  statuto
speciale e  nelle  province  autonome  che  pure  si  avvalgono,  nel
rispetto dei regimi di autonomia  differenziata,  delle  informazioni
risultanti dalla relazione-questionario. 
    Le informazioni acquisite attraverso la relazione -  questionario
del Collegio dei revisori rappresentano,  altresi',  un  ausilio  per
l'esercizio delle funzioni della stessa Sezione delle autonomie,  cui
spetta riferire al Parlamento in ordine  agli  andamenti  complessivi
della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge  5  giugno  2003,  n.
131). 
    Va ulteriormente sottolineato che le linee guida convergono nella
necessita' di indirizzare non soltanto l'attivita' di  revisione,  ma
anche di sollecitare una certa uniformita'  nelle  istruttorie  delle
Sezioni   regionali,   che,    naturalmente,    rimangono    autonome
nell'intercettare  le  peculiarita'  degli  specifici  controlli  cui
intendono dedicarsi. 
    Va, altresi', evidenziata l'importanza dell'attivita'  correttiva
dei  saldi  e  delle  poste  svolta  a  seguito  dalla  delibera   di
parificazione  dell'esercizio  precedente,  stante  il  principio  di
continuita' del bilancio e la funzione di ausiliarieta' del controllo
della Corte dei  conti,  i  cui  rilievi  devono  essere  oggetto  di
necessaria ponderazione e valutazione da parte degli organi  politici
regionali. 
    Le linee guida proposte, oltre alla gia' ricordata e  finalizzata
maggiore tempestivita', sono state orientate ad  una  semplificazione
complessiva dei quesiti. 
    In  numerosi  casi,  l'articolazione   dei   quesiti   e'   stata
riformulata, in modo da ottenere  risposte  piu'  puntuali  da  parte
dell'Organo   di   revisione   e   la   contestuale   assunzione   di
responsabilita'. 
    Il questionario allegato alle presenti linee guida, improntato ai
necessari  aggiornamenti   e   alla   semplificazione   degli   oneri
informativi, tiene conto dei principali profili che,  in  termini  di
giudizio prognostico di attendibilita', possono rivelarsi critici per
la sana gestione economico-finanziaria dell'ente. 
    Permane l'attenzione sulla corretta applicazione  degli  istituti
dell'armonizzazione contabile necessari  a  garantire  la  stabilita'
finanziaria dell'ente, con riferimento alle verifiche sulle  voci  di
bilancio che possono risultare di incerta copertura, anche attraverso
l'esame  dell'adeguatezza  degli  accantonamenti   per   le   diverse
tipologie di rischio. 
    Oltre alle ricorrenti analisi sulla  regolarita'  della  gestione
amministrativa,  della  gestione  contabile,   sulla   sostenibilita'
dell'indebitamento e sul rispetto dei vincoli  di  finanza  pubblica,
specifici ambiti di indagine riguardano, per il  riflesso  che  hanno
sull'equilibrio del bilancio regionale, le  gestioni  delle  societa'
partecipate e del servizio sanitario  regionale,  con  verifiche  sul
disavanzo sanitario. 
    Rispetto alle precedenti Linee  guida,  la  Sezione  dedicata  al
Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e'   stata
opportunamente  ridotta,  con  l'eliminazione  di  quesiti  non  piu'
attuali; analogamente, per esigenze  semplificative,  alcuni  quesiti
sono stati spostati  dalla  sezione  III  alla  Sezione  IV  dedicata
all'indebitamento, riguardando l'attendibilita' delle  previsioni  di
entrata e il contributo delle regioni e delle province autonome  alla
finanza pubblica. 
    2.  Con  riferimento  al  questionario  bilancio  2025-2027,   si
illustrano di seguito, in modo sintetico, le aree di verifica per  il
Collegio dei revisori: 
      la   prima   sezione   (Domande   preliminari)   realizza   una
ricognizione dei principali  adempimenti  di  carattere  contabile  e
finanziario  correlati  alla  programmazione.  Sono  stati   inseriti
quesiti volti a verificare l'effettiva adozione di  misure  incidenti
sul bilancio di previsione atte a  correggere  i  saldi  e  le  poste
secondo le indicazioni  di  cui  alla  decisione  di  parifica  della
competente  sezione  territoriale;  inoltre,  si  indaga   circa   la
sussistenza di eventuali criticita', anomalie o necessita' di  misure
correttive nell'iter di approvazione  della  legge  di  bilancio;  e'
richiesta  la  compilazione  di  una  tabella  in  cui  inserire   le
criticita' rilevate secondo una puntuale classificazione, indicandone
l'esito.  Permangono  alcuni  quesiti  relativi   all'analisi   della
programmazione regionale in relazione ai  17  Obiettivi  (Sustainable
Development Goals, SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per  lo
sviluppo sostenibile; 
      la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e
contabile) ha ad oggetto la materia della spesa del personale.  Nuovi
quesiti si propongono di verificare, per le sole  regioni  a  statuto
ordinario, se la programmazione delle  assunzioni  sia  avvenuta  nel
rispetto  dei  presupposti  documentali  e  dei   limiti   finanziari
prescritti dall'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019 e dagli articoli
4, 5 e 6, decreto ministeriale del 3 settembre 2019,  ovvero  se,  in
assenza dei presupposti di cui al citato art. 33, sia stata osservata
la disciplina in materia di turn over. Infine, si indaga sul rispetto
dei limiti di  legge  (art.  23,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
75/2017, tenuto conto del disposto  di  cui  all'art.  33,  comma  1,
ultimo  periodo,  decreto-legge   n.   34/2019)   nella   definizione
dell'entita' del fondo delle risorse decentrate; 
      la terza sezione - Gestione  contabile  (Equilibri  e  vincoli)
Gestione del disavanzo  -  e'  stata  rinominata  ed  unificata  alla
sezione quarta, dedicata alla sostenibilita' dell'indebitamento e  ai
vincoli di finanza pubblica, al fine  di  conferire  al  questionario
maggiore omogeneita' ed evitare inutili  ripetizioni;  in  essa  sono
confluiti i quesiti relativi alla verifica  di  attendibilita'  delle
previsioni di entrata e sul contributo alla finanza pubblica, cui  se
ne sono aggiunti di nuovi, relativi alla  previsione  del  contributo
alla finanza pubblica da parte  delle  regioni  a  statuto  ordinario
(art. 1, comma 786, legge n. 207/2024), e  delle  regioni  a  statuto
speciale e province autonome (art. 1, comma 787, legge n.  207/2024).
Sono  stati  altresi'  aggiunte  alcune   domande   sulle   coperture
finanziarie finalizzate al conseguimento dell'equilibrio di bilancio,
nonche'  al  ripiano  del  disavanzo.  Le  nuove  domande  mirano   a
verificare il rispetto, da parte  dell'equilibrio  complessivo  e  di
quello di parte corrente, delle prescrizioni di saldo di cui all'art.
40, decreto  legislativo  n.  118/2011,  ovvero  la  conformita'  del
risultato di amministrazione ai limiti di cui all'art. 1, commi 897 e
898,  legge  n.  145/2018.  Ulteriori  quesiti  mirano  ad  acquisire
informazioni  in  ordine  all'eventuale  disavanzo  corrispondente  a
debito autorizzato e non  contratto,  oltre  che  al  rispetto  delle
prescrizioni di cui alla nuova legge di bilancio e,  in  particolare,
dell'art. 1, comma 785, legge n. 207/2024 e  dell'art.  9,  legge  n.
243/2012. Allo stesso modo, con riferimento alle  regioni  a  statuto
speciale e alle  province  autonome,  si  e'  inteso  indagare  sullo
stanziamento delle quote relative alle risorse  ricevute  in  eccesso
rispetto all'effettiva perdita di gettito, da versare all'entrata del
bilancio  dello  Stato  entro  il  31  marzo  2025,  in  forza  della
previsione di cui all'art. 1, commi 711, 714, 716, 720 e  723,  legge
n. 207/2024. Riguardo alle iniziative intraprese al fine di aumentare
l'efficacia delle strategie di  prevenzione  a  tutela  del  bilancio
regionale, permangono gli approfondimenti sul recupero  dell'evasione
fiscale. Chiudono  la  sezione  una  serie  di  tabelle  in  tema  di
disavanzo; 
      la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli) e' volta a valutare il rispetto delle norme in  tema  di
indebitamento, considerando gli accantonamenti anche in relazione  ad
eventuali garanzie prestate a favore di enti  o  di  altri  soggetti,
nonche' gli oneri per strumenti finanziari derivati; 
      la quinta  sezione  (Organismi  partecipati),  resta  invariata
rispetto alla  versione  dell'anno  precedente  e  continua  a  porre
l'accento: sulla previsione di misure di  razionalizzazione/revisione
delle  partecipazioni  societarie   direttamente   o   indirettamente
possedute di cui all'art. 20, decreto legislativo n. 175/2016;  sugli
effetti  delle  eventuali  operazioni  di   acquisizione   di   nuove
partecipazioni societarie, aumenti di capitale e di altre  operazioni
straordinarie previste ai sensi degli articoli 4, 5, 7, 8 del decreto
legislativo n. 175/2016. Infine, si pone l'attenzione sugli eventuali
trasferimenti  straordinari  agli  organismi  partecipati   e   sulle
societa' in perdita; 
      la sesta sezione (Servizio sanitario  regionale),  semplificata
rispetto  al  passato,  e'  volta   a   raccogliere   le   principali
informazioni sul bilancio economico  consolidato,  sul  finanziamento
del Servizio sanitario  regionale,  sul  disavanzo  sanitario  e  sui
debiti pregressi. Di interesse gli effetti delle  disposizioni  della
legge di bilancio 2024, con riferimento alla completa attuazione  dei
Piani operativi per il recupero delle liste di attesa (art. 1,  comma
188-222, legge n. 213/2023). Inoltre, sono stati inseriti quesiti  in
ordine a temi di grande attualita', quali la previsione, per il 2025,
di iniziative organizzative  volte  a  fronteggiare  la  carenza  del
personale sanitario nelle  Aziende  e  a  limitare  l'affidamento  di
prestazioni  sanitarie  a  terzi,   ai   sensi   dell'art.   10   del
decreto-legge  n.  34/2023,  oltre  che  la  programmazione,  per  il
triennio 2025-2027, degli investimenti per l'edilizia  sanitaria.  E'
stato aggiunto anche un quesito inerente all'adozione di un documento
programmatico sulle  iniziative  di  investimento  di  cui  ai  piani
triennali previsti dall'art. 1, commi  306  e  307,  della  legge  n.
213/2023. Nel quesito riferito  alla  crescita  della  spesa  per  il
personale del SSR programmata per l'anno 2025, che deve avvenire  nel
rispetto del tetto previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 35/2019
(come modificato dall'art. 1, comma 269, legge n. 234/2021), e' stato
inserito anche il riferimento all'art. 5, decreto-legge n. 73/2024. 
    Infine, ulteriore novita'  e'  costituita  dal  quesito  relativo
all'istituzione di soggetti esterni cui affidare le funzioni di GSA. 
    La settima sezione (Piano nazionale di ripresa e  resilienza)  e'
stata oggetto di semplificazione, come accennato, con  limitazione  a
quesiti essenziali, quali quelli relativi al DEFR,  all'anticipazione
di risorse e alla materia sanitaria. 
    In calce ad ognuna delle sezioni, ove necessario, possono  essere
inserite delle note per integrare  la  relazione  con  circostanziati
elementi informativi aggiuntivi. 
    3. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui
bilanci regionali di previsione 2025-2027 e'  volto  a  integrare  le
informazioni contabili  presenti  nella  Banca  dati  della  pubblica
amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti  in  ottemperanza  agli
obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di  bilancio  di  cui
all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili
analitici (allegati n. 6 e 7) e  al  piano  degli  indicatori  e  dei
risultati, ma anche  ai  numerosi  allegati  obbligatori  previsti  a
corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3,  del
decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2  del  principio  contabile
applicato 4/1). 
    Va ribadita l'importanza della correttezza e della  tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.  113/2016.  Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale,  altresi',  alla  elaborazione
dei  flussi  informativi  necessari  al  consolidamento   dei   conti
pubblici,  per  la  quale   e'   essenziale   assicurare   la   piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i  documenti  contabili
approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o  elaborati
dai software gestionali dei singoli enti. 
    E' compito specifico dei Revisori dei conti presso le  regioni  e
le province  autonome  verificare  che  i  canali  informativi  sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle
competenti strutture amministrative la  necessita'  di  integrare  le
informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. 
    A tal fine, i Revisori si devono registrare nel  sistema  BDAP  -
Bilanci armonizzati,  per  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di  competenza  in  esso  presenti.  La
registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del  Collegio
dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del  Collegio  dei  revisori
(CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova
Registrazione» presente nella sezione  «Area  operatori  BDAP»  della
homepage di BDAP: https://openbdap.rgs.mef.gov.it/ 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della Home page. 
    Per    procedere,     invece,     alla     compilazione     della
relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito
della     Corte     dei     conti,      area      Servizi,      link:
https://servizionline.corteconti.it/  e  accedere  alla   piattaforma
dedicata ai questionari di finanza territoriale «QFIT  -  Questionari
Finanza Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link
diretto e' https://questionari.corteconti.it/survey/ Nella Home  page
della  piattaforma  «QFIT  -  Questionari  Finanza  Territoriale»  si
presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione.
I  questionari  inviati  sono  consultabili  direttamente  anche   in
un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu  «Documenti
> Interrogazione questionari esterni». 
    Non sono ammesse differenti  modalita'  di  trasmissione  per  il
questionario. 
    I nuovi utenti non ancora profilati sul  sistema  FiTNet,  sempre
provvisti di utenza SPID di secondo  livello,  al  primo  accesso  al
sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione,  che  indichera'  «step  by  step»  le  fasi
tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare l'assistenza tecnica del  proprio  Provider,  mentre,  per
problematiche   inerenti   alla   compilazione   del    questionario,
nell'applicativo «QFIT  -  Questionari  Finanza  Territoriale»  sara'
possibile contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza». 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
    La Sezione delle  autonomie  comunichera',  attraverso  specifico
avviso  sul  portale  FiTNet/Con.Te.,  il  momento   in   cui   sara'
disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico