(Allegato)
                                                             Allegato 
Linee guida per la relazione dell'organo  di  revisione  dei  comuni,
  delle citta' metropolitane e delle province sul rendiconto 2024 per
  l'attuazione dell'art. 1, comma  166  e  seguenti  della  legge  23
  dicembre 2005, n. 266 
1. Premessa 
    Le presenti «Linee guida», adottate in  attuazione  dell'art.  1,
comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005, definiscono  i  criteri
cui debbono attenersi gli organi di  revisione  economico-finanziaria
degli  enti  locali  nella  predisposizione   della   relazione   sul
rendiconto 2024. 
    Intercettano i fenomeni di maggior  rilevanza  nell'ottica  della
verifica e conservazione, anche in prospettiva,  degli  equilibri  di
bilancio, e rappresentano, unitamente al  questionario  allegato,  un
importante supporto per lo svolgimento dei controlli finanziari sugli
enti locali in un quadro di finanza pubblica in costante mutamento. 
    Resta impregiudicata la  facolta',  delle  Sezioni  regionali  di
controllo, di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. 
    Sono, altresi', d'ausilio per le attivita'  delle  Sezioni  delle
regioni a  statuto  speciale  e  delle  due  province  autonome,  nel
rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad  esse  applicabili:
in tale  ottica,  i  revisori  dei  predetti  enti  avranno  cura  di
richiamare,  negli  appositi  quadri  riservati  ai  chiarimenti,  la
normativa di settore  eventualmente  applicata  in  luogo  di  quella
nazionale. 
    La Sezione  delle  autonomie,  inoltre,  potra'  avvalersi  delle
informazioni acquisite, in sede di referto al  Parlamento  in  ordine
agli andamenti complessivi della finanza territoriale (art. 7,  comma
7, legge 5 giugno 2003, n. 131). 
    Il questionario al «Rendiconto 2024» e'  stato  elaborato  da  un
gruppo di lavoro con il contributo attivo  dei  rappresentanti  delle
Sezioni territoriali.  Il  documento  e'  stato  affinato  grazie  al
confronto con esperti in contabilita' pubblica  e  revisione  legale,
quindi trasmesso alle Sezioni regionali, alle principali associazioni
degli enti locali (ANCI e UPI) e al Consiglio nazionale  dei  dottori
commercialisti ed esperti contabili. 
    Attraverso questo processo di consultazione, e'  stato  possibile
bilanciare le esigenze istruttorie  con  quelle  di  semplificazione,
valutando attentamente i suggerimenti ricevuti al fine  di  mantenere
una visione unitaria e coordinata. In quest'ottica, la struttura  del
questionario e' stata riorganizzata e semplificata per  ridurre,  ove
possibile, gli oneri a carico dei compilatori, senza compromettere la
qualita' delle informazioni raccolte. 
    I criteri che hanno guidato  la  Sezione  nell'aggiornamento  del
questionario rendiconto 2024 permangono quelli della  semplificazione
e dell'alleggerimento complessivo dei quesiti, pur nel  rispetto  dei
limiti previsti dalla stringente normativa vincolistica in  vigore  e
dell'omogeneita' nell'attivita' di  controllo  in  coerenza  con  gli
indirizzi  forniti  nella  delibera  n.  61/SSRRCO/INPR/2024  del  19
dicembre 2024 e  con  il  programma  delle  attivita'  della  Sezione
approvato con delibera n. 2 /SEZAUT/2025/INPR. 
2. Le novita' di rilievo 
    Tra le novita' del  questionario  si  segnala,  innanzitutto,  la
mancata   riproposizione,   nella   Sezione    «Notizie    generali»,
dell'indagine relativa agli enti interessati ad eventi  emergenziali,
quali eventi alluvionali e sismici. Le potenziali criticita' ad  essi
sottese sono state intercettate con  domande  sul  corretto  rispetto
delle prescrizioni previste dall'art.  191,  comma  3  del  Tuel  sui
lavori pubblici  di  somma  urgenza  e  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio che ne possono essere derivati. 
    Nella  medesima  sezione  sono  stati  inseriti   quesiti   sulla
corrispondenza  contabile  delle  partite  creditorie   e   debitorie
dell'ente  con  l'Unione,  le  Comunita'  montane  o  i  Consorzi  di
appartenenza, nella consapevolezza che la corretta gestione  di  tali
partite riduce il rischio di disallineamenti contabili che potrebbero
compromettere  la  veridicita'  del  risultato  economico-finanziario
degli enti coinvolti e assicura una piu' trasparente rappresentazione
delle  passivita'  e  delle  attivita',  prevenendo  criticita'   che
potrebbero incidere sugli equilibri. 
    Nella  sezione  «domande  preliminari»,  come  per  il   bilancio
2025-2027, anche al fine di aumentare il  raccordo  con  i  controlli
interni affidati all'organo di  revisione,  e'  stata  introdotta  la
richiesta al revisore di indicare  eventuali  criticita'  o  anomalie
rilevate, specificandone l'esito nel documento  definitivo  approvato
dall'assemblea elettiva di riferimento. Sono state quindi predisposte
una serie di risposte multiple che intercettano  le  criticita'  piu'
comunemente riscontrate, selezionabili in apposito menu a tendina  al
duplice fine di facilitare l'attivita' di redazione del  questionario
e favorire la comparazione delle informazioni. 
    E' stato, altresi', necessario  integrare  le  informazioni  gia'
richieste nei precedenti questionari sulle operazioni di partenariato
poste in essere dagli enti locali, in ordine  al  nuovo  allegato  al
rendiconto previsto dai principi  contabili  novellati.  Infatti,  il
paragrafo 13.1 del principio 4/1 prevede che, in sede di  rendiconto,
gli enti che  hanno  stipulato  contratti  di  partenariato  pubblico
privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti  con
l'indicazione del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  del  codice
identificativo di gara (CIG), del valore complessivo  del  contratto,
della durata, dell'importo del  contributo  pubblico  e  dell'importo
dell'investimento a carico del privato (art.  175,  comma  7,  ultimo
capoverso del decreto legislativo n. 36/2023). 
    Rispetto all'esercizio  precedente,  sono  stati  semplificati  e
ridotti i  quesiti  concernenti  la  regolarizzazione  delle  risorse
relative all'emergenza sanitaria COVID-19. Infatti,  con  il  decreto
del Ministro dell'interno 19 giugno 2024, che ha  aggiornato  in  via
definitiva le risultanze di cui al precedente decreto dell'8 febbraio
2024, si e' conclusa la fase di determinazione dei conguagli relativi
ai  contributi  statali  erogati  per  fronteggiare  le   conseguenze
negative della pandemia. Nell'Allegato C, per i comuni, e  D  per  le
province e citta' metropolitane, del decreto citato sono  riepilogate
le posizioni finali di ciascun ente, sia con riferimento al deficit o
surplus finale rispetto  al  Fondo  per  l'esercizio  delle  funzioni
fondamentali degli enti locali, sia in relazione ai ristori specifici
non utilizzati a fine 2022. Cio' posto, le domande  del  questionario
relative a tale tematica mirano innanzitutto  a  verificare  che  gli
enti per  i  quali  risulta  accertata  una  posizione  di  eccedenza
complessiva  di  risorse,  abbiano   vincolato   nel   risultato   di
amministrazione 2024 l'importo corrispondente alla quota  complessiva
da acquisire  al  bilancio  dello  Stato  al  netto  di  quanto  gia'
restituito nel 2024. E' previsto,  infatti,  il  finanziamento  delle
eccedenze con applicazione di una quota pari a un quarto  dell'avanzo
vincolato a tal fine a rendiconto 2023. Va considerato, inoltre,  che
le  operazioni  di   conguaglio   sono   disposte   sulle   spettanze
riconosciute  agli  enti  a   titolo   di   fondo   di   solidarieta'
comunale/fondo  unico  distinto  per  le   province   e   le   citta'
metropolitane e di fondo  ex  art.  1,  comma  508,  della  legge  di
bilancio per il 2024 e  richiedono,  a  fronte  dell'accertamento  al
lordo  delle  somme  attribuite  a  ciascun   ente,   la   successiva
regolarizzazione degli incassi attraverso  mandati  di  pagamento  in
quietanza di entrata, per  compensare  le  minori  riscossioni  dallo
Stato. La complessita' di tale  procedura  contabile  prevista  dagli
articoli 2  e  3  del  decreto  ministeriale  19  giugno  2024  rende
opportuno richiamare l'attenzione degli organi di revisione affinche'
verifichino  la  conformita'   degli   adempimenti   contabili   alle
disposizioni ministeriali. 
    Da ultimo, nell'ottica della semplificazione  e  della  riduzione
degli oneri informativi a carico degli enti, si e'  ritenuto  di  non
procedere con il reinserimento della griglia di rilevazione  per  CUP
sull'avanzamento  finanziario,  procedurale  e  fisico  dei  progetti
finanziati con risorse PNRR e/o PNC intestati agli enti  territoriali
in  qualita'  di  soggetti  attuatori  (Tabella  PNRR)  affidando   a
specifiche domande, inserite nelle diverse sezioni, la  verifica  del
rispetto  delle  norme  derogatorie  dettate  per  favorire  la  piu'
sollecita realizzazione degli interventi finanziati con  le  predette
risorse europee. 
    Le  Sezioni  territoriali,  per  le  specifiche  istruttorie   in
materia,  potranno  avvalersi,  aggiornandole,   delle   informazioni
sull'avanzamento finanziario al 31 dicembre 2023 e procedurale al  30
giugno 2024 fornite e suddivise per regioni  di  competenza,  a  cura
della Sezione delle autonomie. 
3. Equilibri e gestione finanziaria 
    La sezione dedicata all'analisi  della  gestione  finanziaria  si
apre con una parte dedicata alla cassa e alla  sua  composizione  tra
cassa libera e vincolata.  Come  di  consueto  si  chiede  conto  del
ricorso all'utilizzo in termini di cassa di fondi vincolati  previsto
dall'art. 195 del Tuel, unitamente al ricorso alle  anticipazioni  di
tesoreria disciplinate dall'art. 222 del medesimo decreto. La sezione
e'  stata  quindi  riorganizzata  accorpando  le  domande  sul  fondo
pluriennale vincolato con la pertinente tabella dati e rimodulando le
richieste di informazioni sulle entrate. 
    Resta ferma l'attenzione per la gestione dei  residui  che  viene
collegata,  con  una  specifica  domanda,   alle   risultanze   della
piattaforma sui crediti commerciali al 31 dicembre 2024, al  fine  di
verificare  la  sostanziale  coerenza  tra  le  poste,  pur  con   le
differenze tra esse intercorrenti. 
    Sono stati confermati  i  quesiti  finalizzati  ad  accertare  la
congruita'  degli  accantonamenti  in  sede   di   rendiconto   2024,
essenziali  per  una  corretta  determinazione   del   risultato   di
amministrazione. 
    Il FCDE viene nuovamente analizzato in stretta connessione con la
gestione  dei  residui  e  le  operazioni   legate   all'accertamento
ordinario degli stessi con particolare riguardo a quelli di dubbia  e
difficile esazione scaduti da oltre tre anni, ma non prescritti, ed a
quelli assolutamente inesigibili o  insussistenti.  Sul  punto  viene
richiamata l'attenzione degli  organi  di  revisione  sul  necessario
coinvolgimento  dei  responsabili  dei   servizi   in   ordine   alle
motivazioni che giustifichino il mantenimento o la cancellazione  dei
residui stessi. 
    Particolare  attenzione  e'  richiesta  anche  in   merito   alla
necessita' di accertare il rispetto degli obblighi normativi in  tema
di fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) e  di  tempestivita'  dei
pagamenti, introdotti dall'art. 1, comma 859 e  ss.  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 (legge di  bilancio  2019),  anche  in  ragione
della   sua   corretta   contabilizzazione,   tenuto   conto    degli
accantonamenti degli esercizi precedenti. 
    Con riferimento all'efficienza della riscossione, come noto  alla
base delle diffuse crisi di liquidita' degli  enti  territoriali,  e'
stata  mantenuta  una  sola  tabella  finalizzata   ad   intercettare
l'evoluzione delle entrate derivanti complessivamente  dall'attivita'
ordinaria e da quella da recupero dell'evasione; fa eccezione  l'IMU,
in relazione a cui si e' inteso indagare esclusivamente la componente
relativa alla lotta all'evasione in attuazione di quanto previsto dal
paragrafo  3.7.6  del  principio  contabile  4/2,  allegato   decreto
legislativo n. 118/2011. 
    Infine, come per il passato, anche  la  presente  edizione  delle
linee guida  riserva  particolare  attenzione  alla  composizione  ed
all'evoluzione del risultato e del disavanzo di  amministrazione,  al
rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed alla  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio. 
4. Spesa per il personale 
    E' stata data separata evidenza, attraverso l'istituzione di  una
sezione dedicata senza tuttavia aggravare il numero complessivo delle
domande, alla «Spesa per il  personale»  che  mira  a  verificare  il
rispetto delle facolta' assunzionali nei limiti delle percentuali  di
incremento sulla spesa di riferimento (2018 per i comuni; 2019 per le
province), determinate in base al rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti al netto del fondo crediti di  dubbia  esigibilita',
secondo le disposizioni previste dal decreto del 17 marzo 2020, per i
comuni e dal decreto dell'11 gennaio 2022 per  le  province,  nonche'
l'eventuale superamento  delle  soglie  di  spesa,  l'adozione  delle
conseguenti azioni di riduzione, e la congruita'  degli  stanziamenti
rispetto ai piani programmati di rientro. 
5. Indebitamento 
    Una sezione ad hoc del questionario  ripropone  la  verifica  dei
parametri di capacita' e  sostenibilita'  dell'indebitamento  con  il
riscontro del rispetto del limite ex art. 204 Tuel e dello stato  dei
contratti relativi a strumenti finanziari derivati in essere. 
6. Organismi partecipati e societa' a controllo pubblico 
    Non si segnalano significative modifiche della  sezione  dedicata
alla ricognizione delle partecipazioni  e  dei  relativi  adempimenti
prescritti  dal   decreto   legislativo   n.   175/2016.   Le   poche
rimodulazioni  apportate  scaturiscono  dalla  cessata  efficacia  di
talune  prescrizioni  e  dall'esigenza  di  non  duplicare  richieste
informative concernenti  elementi  gia'  in  possesso  delle  Sezioni
regionali di controllo. 
7. Contabilita' economico patrimoniale 
    Si e' ritenuto opportuno non modificare il set di  domande  sulla
contabilita'  economico-patrimoniale  (COEP)  del  questionario   sul
rendiconto dell'anno 2024 degli enti territoriali rispetto  a  quello
del 2023. 
    Sulla base della normativa vigente, infatti, l'entrata in  vigore
del  nuovo  impianto  «accrual»  e'  previsto   per   il   2026   con
l'approvazione del rendiconto 2025. 
    Stante la  rilevanza  della  riforma  che  rendera'  obbligatoria
l'informazione economico-patrimoniale, e' tuttavia  utile  rammentare
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  approvato  il
23 dicembre 2024  (emanato  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  11  del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113  convertito,  con  modificazioni,
con la legge 7 ottobre 2024, n. 143). 
    In  particolare,  il  decreto  fornisce  istruzioni   di   natura
procedurale e tecnico contabile per l'elaborazione  degli  schemi  di
conto  economico  e  di  stato  patrimoniale  per  l'esercizio   2025
attraverso la riclassificazione  dei  dati  contabili,  a  sua  volta
operata per il tramite dei modelli di raccordo fra il piano dei conti
multidimensionale e le voci dei principali piani dei conti e  modelli
contabili vigenti. 
    Indica, inoltre, le modalita' di erogazione del  primo  ciclo  di
formazione di base e le modalita' di  trasmissione  telematica  degli
schemi di bilancio alla RGS. 
8. Istruzioni per l'invio del questionario 
    Lo schema di relazione dell'Organo di  revisione  sui  rendiconti
2024 e' volto a integrare le informazioni  contabili  presenti  nella
Banca dati della pubblica amministrazione  (BDAP),  comunicate  dagli
enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  con  riguardo  non  solo  agli
schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto  legislativo  n.
118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al  piano
degli indicatori e dei  risultati,  ma  anche  ai  numerosi  allegati
obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr.
art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2  del
principio contabile applicato 4/1). 
    Va ribadita l'importanza della correttezza e della  tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.  113/2016.  Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale,  altresi',  alla  elaborazione
dei  flussi  informativi  necessari  al  consolidamento   dei   conti
pubblici,  per  la  quale   e'   essenziale   assicurare   la   piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i  documenti  contabili
approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o  elaborati
dai software gestionali dei singoli enti. 
    E'  compito  specifico  dei  revisori  verificare  che  i  canali
informativi sopra richiamati  siano  adeguatamente  alimentati  dagli
enti,  segnalando  alle  competenti   strutture   amministrative   la
necessita' di integrare le informazioni  mancanti  o  di  rettificare
quelle erronee. 
    A tal fine, i revisori si devono registrare nel  sistema  BDAP  -
Bilanci Armonizzati,  per  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di  competenza  in  esso  presenti.  La
registrazione potra' essere eseguita sia dal  Presidente  (PCR),  sia
dai collaboratori dell'Organo di  revisione  (CCR)  e  dovra'  essere
effettuata  selezionando  il  seguente  link  «Nuova   Registrazione»
presente nella sezione «Area  operatori  BDAP»  della  Home  page  di
BDAP:(https://openbdap.rgs.mef.gov.it/). 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della Home page. 
    Per    procedere,     invece,     alla     compilazione     della
relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte
dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e
accedere  alla  piattaforma  dedicata  ai  questionari   di   finanza
territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID.
Alternativamente,         il         link         diretto          e'
https://questionari.corteconti.it/survey/  Nella  Home   page   della
piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» si  presentera'
l'elenco  dei  questionari  disponibili  per   la   compilazione.   I
questionari  inviati  sono   consultabili   direttamente   anche   in
un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu  «Documenti
> Interrogazione questionari esterni». 
    Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione. 
    I nuovi utenti non ancora profilati sul  sistema  FiTNet,  sempre
provvisti di utenza SPID di secondo  livello,  al  primo  accesso  al
sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione,  che  indichera'  «step  by  step»  le  fasi
tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare l'assistenza tecnica del  proprio  Provider,  mentre,  per
problematiche   inerenti   alla   compilazione   del    questionario,
nell'applicativo «QFIT  -  Questionari  Finanza  Territoriale»  sara'
possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza». 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
    La Sezione delle  autonomie  comunichera',  attraverso  specifico
avviso  sul  portale  FiTNet/  Con.Te.,  il  momento  in  cui   sara'
disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico