(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel
               settore della pubblica amministrazione 
 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI AI SERVIZI  DI
  RISTORO E ALLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI RETE A FINI POTABILI 
 
  Sommario 
  1 PREMESSA 
    1.1 Approccio dei criteri ambientali minimi per il  conseguimento
degli obiettivi ambientali 
    1.2 Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti 
    1.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova 
  2  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  I  SERVIZI  DI   RISTORO   CON
L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI  ALIMENTI,
BEVANDE ED ACQUA 
    2.1 Specifiche tecniche 
      2.1.1 Relazione di applicazione dei CAM 
      2.1.2 Distributori automatici di spremute 
      2.1.3 Distributori di acqua di rete 
      2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde 
      2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti 
      2.1.6 Imballaggi in plastica 
    2.2 Clausole contrattuali 
      2.2.1 Relazione di applicazione dei CAM 
      2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti 
        2.2.2.1 Bevande fredde 
        2.2.2.2 Bevande calde 
        2.2.2.3 Frutta e ortaggi 
        2.2.2.4 Insalate 
        2.2.2.5 Panini e prodotti da forno 
        2.2.2.6 Prodotti esotici 
        2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini 
        2.2.2.8 Merende (snack) salate 
        2.2.2.9 Merende (snack) dolci 
        2.2.2.10 Uova 
        2.2.2.11 Prodotti  privi  di  glutine  e  prodotti  privi  di
lattosio 
      2.2.3 Raccolta degli imballaggi 
      2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari 
      2.2.5  Manutenzione  delle  apparecchiature  e  riduzione   dei
consumi energetici 
      2.2.6 Comunicazione 
    2.3 Criteri premianti 
      2.3.1 Imballaggi in plastica 
      2.3.2 Riduzione degli imballaggi 
      2.3.3 Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale 
      2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici 
        2.3.4.1 Sub criterio «filiera corta» 
        2.3.4.2 Sub criterio «chilometro zero» 
      2.3.5 Misure di gestione etica ed ambientale 
        2.3.5.1 Adozione di misure di gestione ambientale 
        2.3.5.2  Adozione  di  specifiche  misure  per  la   gestione
responsabile dal punto di vista etico e ambientale del servizio 
      2.3.6 Flotta dei veicoli utilizzati 
      2.3.7 Report di sostenibilita' 
  3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL  PUNTO  DI  RISTORO
(SERVIZIO BAR) 
    3.1 Clausole contrattuali 
      3.1.1 Relazione di applicazione dei CAM 
      3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi 
      3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti 
      3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari 
      3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili 
      3.1.6 Efficienza energetica 
      3.1.7 Riduttori del flusso idrico 
      3.1.8 Arredi per punti ristoro 
      3.1.9 Comunicazione 
    3.2 Criteri premianti 
      3.2.1 Prodotti biologici a chilometro  zero  e  filiera  corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta 
      3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature 
  4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI  PER  IL  SERVIZIO  DI  PREPARAZIONE  E
SOMMINISTRAZIONE DI PANINI 
    4.1 Clausole contrattuali 
      4.1.1 Relazione di applicazione dei CAM 
      4.1.2 Requisiti dei prodotti 
      4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari 
      4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti 
      4.1.5 Pulizie dei locali, di altre superfici  dure  e  lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili. 
      4.1.6 Efficienza energetica 
      4.1.7 Arredi per punti ristoro 
      4.1.8 Comunicazione 
    4.2 Criteri premianti 
      4.2.1 Prodotti biologici a chilometro  zero  e  filiera  corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta 
      4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature 
  5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E  LA
GESTIONE DI CASE DELL'ACQUA O PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  PER  LA
REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO ALL'ACQUA DI RETE A FINI POTABILI 
    5.1 Specifiche tecniche 
      5.1.1 Distribuzione di acqua di rete  mediante  l'installazione
di macchine distributrici di acqua trattata 
    5.2 Clausole contrattuali 
      5.2.1 Relazione di applicazione dei CAM 
      5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature 
    5.3 Criteri premianti 
      5.3.1 Veicoli utilizzati per le attivita' manutentive 
1 Premessa 
 
    Questo documento e' stato predisposto in attuazione dell'art.  4,
comma  4,  del  decreto  legislativo  3  novembre  2021,  n.  196,  e
nell'ambito  di  quanto  previsto   dal   Piano   d'azione   per   la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
approvato con decreto 3 agosto  2023  del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri  dell'economia
e delle finanze e delle imprese e del made in Italy. 
    Nel primo capitolo e' fornito un quadro esplicativo generale. Nei
capitoli  successivi  stabilisce  i  Criteri  ambientali  minimi  (di
seguito CAM) per: 
      1. l'affidamento dei servizi di  ristoro  con  installazione  e
gestione di distributori automatici  di  bevande  calde,  di  bevande
fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta; 
      2. gestione punti di ristoro (servizio bar); 
      3. servizio di preparazione e somministrazione di panini; 
      4. fornitura, installazione e la gestione di «case  dell'acqua»
e di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili. 
    L'applicazione di tali criteri e' obbligatori, ai sensi dell'art.
57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di  seguito
«Codice»  e  sono  da  intendersi  integrativi,   per   gli   aspetti
ambientali, rispetto  ai  requisiti  tecnici  o  obblighi  normativi,
derivanti da regolamenti europei o norme nazionali, gia' vigenti  per
il settore. I soggetti obbligati all'applicazione  dei  CAM  sono  le
stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari. 
    1.1 Approccio dei Criteri ambientali minimi per il  conseguimento
degli obiettivi ambientali 
    I  Criteri  ambientali  minimi  mirano  a  ridurre  gli   impatti
ambientali lungo il ciclo di vita dei servizi di ristoro attraverso: 
      soluzioni e  tecnologie  che  consentono  di  contribuire  alla
prevenzione  dei  rifiuti  promuovendo  l'efficienza  nell'uso  della
materia, riducendo l'uso degli imballaggi, e gli  impatti  ambientali
legati  ai  trasporti  dei  prodotti  imballati,  con  un  potenziale
rilevante effetto moltiplicatore in quanto  in  grado  di  modificare
determinate abitudini di consumo degli utenti; 
      un miglioramento delle caratteristiche ambientali dei  prodotti
offerti, con un accento posto alla presenza  di  prodotti  freschi  e
assicurare una maggiore quota di prodotti biologici e provenienti dal
commercio equo e solidale; 
      la promozione di criteri  di  ecodesign  e  dell'attuazione  di
misure ed azioni rilevanti ai fini della  promozione  di  modelli  di
economia circolare e dell'efficientamento energetico. 
    Attraverso l'introduzione dei presenti Criteri ambientali  minimi
nella documentazione progettuale e di gara,  le  stazioni  appaltanti
hanno pertanto l'opportunita' di: 
      prevenire la produzione  dei  rifiuti,  favorendo  soluzioni  e
tecnologie funzionali alla riduzione degli imballaggi; 
      promuovere un modello alimentare piu' rispettoso dell'ambiente,
equo e sano; 
      ridurre gli impatti ambientali e climalteranti della  logistica
e favorire l'economia di prossimita'; 
      contribuire al conseguimento di  alcuni  obiettivi  dell'Agenda
2030 sullo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo  12  «consumo  e
produzione responsabili» con particolare riferimento al  target  12.3
«Riduzione degli sprechi alimentari» e 12.7 «Promuovere  pratiche  in
materia di appalti pubblici che siano sostenibili», in accordo con le
politiche e le priorita' nazionali; obiettivo  13  «Lotta  contro  il
cambiamento  climatico»;  2.4   garantire   sistemi   di   produzione
alimentare sostenibili; 11 «Citta' e comunita' sostenibili»; 
      fornire  un  impulso  allo  sviluppo  di  modelli  di  economia
circolare e attuare gli obiettivi indicati nella COM (2020) 381  «Una
strategia "Dal produttore al consumatore" per un  sistema  alimentare
equo, sano e rispettoso dell'ambiente». 
    I criteri mirati  alla  modifica  del  modello  di  produzione  e
consumo di alimenti e bevande sono in perfetta sintonia con gli  assi
portanti della citata COM (2020) 381, in quanto puntano  a  sostenere
un modello produttivo a minor uso di agrofarmaci,  a  promuovere  una
riformulazione dei prodotti alimentari conformemente alle linee guida
per  regimi  alimentari  sani  e   sostenibili,   ad   aumentare   la
disponibilita' e l'accessibilita'  economica  di  opzioni  alimentari
sane e sostenibili per ridurre l'impronta ambientale complessiva  del
sistema alimentare, a promuovere strategie di marketing tenendo conto
delle necessita'  delle  persone  piu'  vulnerabili,  a  ridurre  gli
imballaggi. Il criterio premiante che valorizza i prodotti  biologici
a chilometro zero e  filiera  corta  supporta  la  diffusione  di  un
modello agricolo e agroalimentare piu'  conservativo  e  consente  di
prevenire gli impatti legati alla logistica. 
    1.2 Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti 
    Attraverso  la  definizione  della  documentazione  di  gara  per
l'affidamento del servizio di ristoro  con  o  senza  l'installazione
automatica di distributori di alimenti, bevande e acqua, le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti, introducendo almeno  le  specifiche
tecniche e le clausole contrattuali  dei  Criteri  ambientali  minimi
nella documentazione progettuale  e  di  gara,  cosi'  come  previsto
dall'art. 57, comma 2 del codice,  possono  svolgere  una  importante
funzione sociale contribuendo alla salute, al benessere degli  utenti
e alla tutela dell'ambiente, cio': 
      sostenendo, attraverso la leva della  domanda  pubblica  ed  il
ruolo comunicativo che puo'  avere  questo  canale  distributivo,  un
modello agricolo e  zootecnico  piu'  salubre  e  sostenibile,  anche
incoraggiando  il  settore  agroindustriale  a  svolgere   un   ruolo
sinergico con le politiche agroalimentari  nazionali  e  comunitarie,
che prevedono un incremento delle superfici agrarie coltivate con  il
metodo dell'agricoltura  biologica  ai  sensi  del  regolamento  (CE)
2018/848 e della difesa integrata volontaria  di  cui  alla  legge  3
febbraio 2011, n. 4; 
      supportando le politiche mirate all'efficienza  nell'uso  delle
risorse e alla prevenzione dei rifiuti, in sintonia anche,  a  titolo
esemplificativo,  con  le   disposizioni   normative   nazionali   di
recepimento della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti,  della
direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio,
della direttiva  (UE)  2019/904  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente. A tal  proposito  ed,
in particolare, l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 8  novembre
2021, n. 196 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904  sulla
riduzione  dell'incidenza  di  determinati   prodotti   di   plastica
sull'ambiente»  stabilisce  quali  «ulteriori   misure   volte   alla
riduzione di prodotti  in  plastica  monouso...omissis...le  stazioni
appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli  in
plastica monouso anche mediante le specifiche tecniche e le  clausole
contrattuali dei Criteri ambientali minimi definiti  nell'ambito  del
Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel
settore   della    pubblica    amministrazione...omissis...per    gli
affidamenti pertinenti». A tali fini, la medesima norma  dispone  che
entro il 14 gennaio 2023, il  Ministro  della  transizione  ecologica
adotti con proprio decreto, dei  «Criteri  ambientali  minimi  per  i
servizi di ristorazione  con  e  senza  l'installazione  di  macchine
distributrici  di  alimenti,  bevande  e  acqua,  nonche'  i  Criteri
ambientali  minimi  per  l'organizzazione  di  eventi  e   produzioni
cinematografiche e televisive». 
    Attraverso le specifiche categorie di appalti previste in  questo
documento e  attraverso  alcuni  requisiti  per  le  concessioni  dei
servizi di ristoro, le  stazioni  appaltanti  possono  contribuire  a
modificare determinate abitudini di consumo di prodotti alimentari ed
acqua e, parallelamente,  assecondare  diverse  esigenze  o  desideri
nutrizionali, riducendo  gli  impatti  ambientali  associati  a  tale
fattispecie di servizio, contribuendo anche a diffondere una  cultura
sul  valore  del  cibo,  sulla  sana  alimentazione,   sui   prodotti
certificati nell'ambito della sostenibilita'  ambientale  e  sociale,
nonche' a favorire il consumo di acqua di rete, cio' anche  in  linea
con le indicazioni della COM (2020) 98 «Un nuovo piano  d'azione  per
l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita e piu'  competitiva»,
che  intende  sostenere  «in   modo   rigoroso   l'attuazione   delle
prescrizioni della direttiva sull'acqua potabile per fare in modo che
l'acqua potabile sia accessibile nei luoghi  pubblici,  riducendo  in
questo modo sia la dipendenza dall'acqua in bottiglia sia  i  rifiuti
di imballaggio». 
    Tra gli obiettivi dei presenti CAM vi e' quello di  facilitare  e
indirizzare in tale direzione  il  ruolo  degli  enti  concedenti  e,
affinche' tali indicazioni vadano a buon fine,  e'  necessario  porre
attenzione   alle   prescrizioni   che    incidono    sull'equilibrio
economico-finanziario, ivi inclusa  la  quantificazione  dell'importo
dei canoni. Si precisa a tal riguardo come, nel nuovo  sistema  delle
concessioni: i) sia divenuto obbligatorio effettuare una  preliminare
verifica di convenienza e fattibilita' della concessione  (art.  175,
comma secondo, del codice) e ii)  prima  di  assegnare  il  punteggio
dell'offerta economica sia necessario verificare l'adeguatezza  e  la
sostenibilita' del piano economico e  finanziario  (art.  185,  comma
quinto del codice). 
    La documentazione di  gara  per  i  servizi  di  ristoro  tramite
l'installazione di distributori automatici  di  alimenti,  bevande  e
acqua, dovrebbe inoltre evitare di orientare  la  competizione  sulla
valorizzazione dei minori prezzi dei  prodotti  destinati  ad  essere
messi in vendita, ma ad altri elementi qualitativi,  con  particolare
riguardo a quelli rilevanti dal punto di vista ambientale e  sociale,
specialmente laddove il concessionario si trovi nelle  condizioni  di
dover essere competitivo, anche sotto il profilo economico, con altri
esercenti locali e con altri canali distributivi. A tale riguardo  si
evidenzia invece l'utilita' di favorire la diffusione di una politica
dei prezzi di vendita all'utenza volta alla promozione  di  abitudini
di consumo piu' responsabili dal punto  di  vista  ambientale,  anche
legate all'utilizzo di contenitori di proprieta' per  il  consumo  di
acqua e bevande, nonche' al cibo deperibile, prossimo alla scadenza e
ai prodotti certificati nell'ambito  della  sostenibilita'.  Cio'  e'
perseguibile attraverso un'allocazione dei margini  di  profitto  dei
prodotti posti in vendita appositamente ponderata. 
    La stazione appaltante e'  inoltre  tenuta  a  prevedere  che  le
offerte possano essere formulate soltanto a seguito di una visita dei
luoghi ove il servizio deve essere reso o ove i lavori debbono essere
effettuati, o a seguito di consultazione sul posto dei  documenti  di
gara e relativi allegati ed e' tenuta a fornire, nella documentazione
di gara, le informazioni di dettaglio, tra cui eventualmente anche la
planimetria degli edifici e dei  locali,  compresa  l'ubicazione  dei
punti per allacciare i distributori ad  acqua,  ed  elettricita',  la
redditivita' stimata in base  al  flusso  stimato  dei  corrispettivi
pagati  dagli  utenti,  ed  altri  elementi  utili  a  consentire  la
formulazione  di  un'adeguata  offerta   tecnica   ed   economica   e
comprendere un equilibrio economico-finanziario. 
    1.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova 
    Per agevolare l'attivita' di verifica di conformita'  ai  criteri
ambientali, sono previsti degli adempimenti,  i  cui  contenuti  sono
parte di una specifica «Relazione  CAM»  in  cui  sono  riportate  le
informazioni, i metodi e la documentazione necessaria  per  accertare
la conformita' ai criteri, siano essi  quelli  obbligatori  o  quelli
premianti eventualmente previsti dalla stazione appaltante. 
    La stazione appaltante verifica il rispetto dei  criteri  durante
l'esecuzione  contrattuale  e  gli  impegni  assunti   dall'operatore
economico in sede di presentazione dell'offerta, collegando eventuali
inadempimenti a sanzioni ovvero, se del caso,  alla  risoluzione  del
contratto. 
    Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche  presente  in
questo documento presuppone che nei documenti di gara  sia  fatto  il
giusto riferimento all'ultima versione  disponibile  delle  stesse  o
alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono  sostituite
ovvero che hanno integrato o modificato per  i  medesimi  fini,  alla
data di pubblicazione del bando di gara. 
    Ai sensi dell'art. 87, comma 3 del  codice  e  relativo  allegato
II.8 , riguardo a «Rapporti di prova, certificazioni delle  qualita',
mezzi di prova, registro on-line dei certificati e  costi  del  ciclo
vita, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo
di valutazione della conformita'"», con questa dicitura si intende un
organismo che effettua attivita' di  valutazione  della  conformita',
comprese taratura, prove, ispezione e certificazione,  accreditato  a
norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  e  firmatario  degli  accordi  internazionali   di   mutuo
riconoscimento  EA/IAF  MLA.  Si  precisa  che   gli   Organismi   di
valutazione della conformita' che  rilasciano  delle  certificazioni,
sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN  ISO/IEC  17065,  17021,
17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformita'  che
effettuano attivita' di ispezione  relativa  ai  requisiti  richiesti
sono quelli accreditati a fronte  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC
17020. Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti rapporti  di
prova ci si riferisce a  rapporti  rilasciati  da  laboratori,  anche
universitari, accreditati da un Organismo unico di accreditamento  in
base alla norma UNI CEI EN  ISO/IEC  17025,  per  eseguire  le  prove
richiamate  nei  singoli  criteri  oppure  notificati  dal  Ministero
competente per l'attivita' di prova  in  riferimento  al  regolamento
(UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi  e
modalita', riportate nella circolare prot. CSLLPP n. 983 in  data  28
gennaio 2021. L'Ente unico nazionale di accreditamento designato  dal
Governo italiano e' Accredia. 
 
2 Criteri  ambientali  minimi  per   i   servizi   di   ristoro   con
  l'installazione  e  la  gestione  di  macchine   distributrici   di
  alimenti, bevande ed acqua 
 
    2.1 Specifiche tecniche 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice. 
    2.1.1 Relazione di applicazione dei CAM 
    L'offerente deve elaborare una relazione CAM  in  cui,  per  ogni
specifica tecnica, di cui al presente documento  descrive  le  scelte
adottate  e  le  verifiche  di  conformita',  allegando  la  relativa
documentazione. 
    2.1.2 Distributori automatici di spremute 
    Nei locali indicati nella documentazione di gara di  edifici  con
un numero di  utenti  maggiore  di  mille,  e  ove  non  diversamente
disposto  dall'ente  concedente  nella  documentazione  di  gara  per
motivazioni  oggettive,   devono   essere   installati   distributori
automatici di  spremute.  L'erogazione  del  bicchiere  monouso  deve
prevedere il pagamento di  un  prezzo  o  extracosto  pari  a  cinque
centesimi  di  euro  oltre  al  prezzo  della  bevanda   qualora   il
distributore sia dotato di sensore per  il  rilevamento  della  tazza
riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non
verra' erogato il bicchiere ne' addebitato  l'importo.  Tali  sensori
devono essere sempre installati nei distributori nuovi di fabbrica. 
    Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio. 
    2.1.3 Distributori di acqua di rete 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    La stazione appaltante e' tenuta a distribuire acqua  di  rete  a
fini potabili attraverso  gare  per  la  realizzazione  di  punti  di
accesso alla rete idrica per l'erogazione diretta di acqua di rete  a
fini potabili o  attraverso  gare  per  l'installazione  di  macchine
distributrici di acqua trattata, tranne  nel  caso  in  cui  non  sia
possibile, per motivazioni tecniche, garantire l'erogazione di  acqua
di rete, in quanto l'acqua di rete non e' potabile o  e'  oggetto  di
ordinanze restrittive per motivi di sicurezza. 
    La scelta del sistema  di  pagamento  e'  rimessa  alla  stazione
appaltante stessa. 
    Laddove  gli  edifici  non  siano  gia'  dotati  di   punti   per
l'erogazione  diretta  di  acqua  di  rete  potabile,  devono  essere
installati   distributori   di   acqua   di   rete   trattata.   Tali
apparecchiature, dotate  di  sistemi  di  trattamento  dell'acqua  in
accordo con quanto previsto dal decreto del Ministero della salute  7
febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche  con
il regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione
tramite il pagamento di un canone a carico della stazione  appaltante
oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell'utente. 
    Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la
documentazione utile alla verifica di conformita' al criterio. 
    2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde 
    I distributori che erogano caffe' e bevande calde  solubili,  ove
tecnicamente possibile, devono essere  direttamente  allacciati  alla
rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in  accordo
con quanto previsto dal citato decreto del Ministero della  salute  7
febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento  dell'acqua  devono
essere in acciaio inox o  in  altri  materiali  che  garantiscano  la
conformita' al regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004. 
    I distributori devono  avere  il  macinacaffe'  incorporato,  per
erogare caffe' espresso senza necessita' di cialde  o  capsule.  Solo
qualora gli spazi non consentano di installare distributori con  tale
specifica tecnica o i ridotti  consumi  previsti  non  consentano  di
garantire la qualita' del caffe' in chicchi, e' consentito l'uso  dei
monoporzionati. 
    Il  distributore  deve  essere  dotato  di  doppia  campana   per
consentire di offrire due miscele diverse, a meno che,  per  esigenze
di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare
modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana. 
    Il distributore non  deve  erogare  automaticamente  zucchero  ma
consentire all'utente di  aggiungerlo  solo  impostando  un  apposito
selettore tramite il quale la quantita' massima di zucchero erogabile
per ciascuna bevanda deve essere di quattro grammi. 
    L'erogazione del bicchiere monouso deve prevedere il pagamento di
un prezzo o extracosto pari a  cinque  centesimi  di  euro  oltre  al
prezzo della bevanda qualora il distributore sia  dotato  di  sensore
per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento
della tazza  riutilizzabile  non  verra'  erogato  il  bicchiere  ne'
addebitato l'importo. Tali sensori devono  essere  sempre  installati
nei distributori nuovi di fabbrica. 
    Verifica: l'offerente, nella  relazione  CAM,  deve  riportare  e
descrivere la documentazione utile alla verifica  di  conformita'  al
criterio, per esempio indica la denominazione o  la  ragione  sociale
del  produttore  dell'apparecchio,  il  codice  identificativo  e  le
relative schede  tecniche.  Il  rispetto  di  tutti  i  requisiti  e'
verificato in sede di esecuzione contrattuale. In caso di assenza dei
mezzi di verifica sopra riportati, il direttore  dell'esecuzione  del
contratto si riserva di far sottoporre a test  uno  o  piu'  articoli
della fornitura, con costi a carico dell'esecutore  del  servizio.  A
carico del medesimo permane l'obbligo di sostituire le forniture  che
dovessero risultare difformi. 
    2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti 
    Ove vengano forniti distributori nuovi di fabbrica, questi devono
appartenere alla classe di efficienza energetica migliore disponibile
sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il
regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione  dell'11  marzo
2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica  degli
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. 
    Per i  distributori  di  bevande  calde  e  fredde,  l'efficienza
energetica deve essere valutata  secondo  il  Protocollo  industriale
EVA-EMP  3.1b,  fino  all'entrata  in  vigore  regolamenti   delegati
comunitari o altri analoghi standard tecnici disciplinanti  metodiche
per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine. 
    Qualora  i  distributori  nuovi  di  fabbrica  forniti,   abbiano
funzione refrigerante, essi devono  contenere  gas  refrigeranti  con
potenziale di GWP inferiore o uguale  a  9  (4  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2026) e, ove reperibili nel mercato di riferimento, tali  gas
refrigeranti sono  gas  naturali,  quali  anidride  carbonica  (CO2),
ammoniaca (NH3) e idrocarburi (HC, quali propano, propilene). 
    Ove vengano forniti forni a microonde nuovi di fabbrica  o  altre
apparecchiature  nuove  ricadenti  nell'ambito  di  applicazione  del
regolamento (UE)  n.  1369/2017,  dotate  pertanto  di  etichettatura
energetica, devono appartenere alla piu' elevata classe di efficienza
energetica  disponibile  sul  mercato  o  a   quella   immediatamente
inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio. 
    Verifica: l'offerente, nella  relazione  CAM,  deve  riportare  e
descrivere la documentazione utile alla verifica  di  conformita'  al
criterio. La relazione include copia dell'etichettatura energetica  e
scheda tecnica o altra documentazione tecnica da cui da cui si  possa
evincere la conformita' alle caratteristiche ambientali previste  nel
criterio. In fase di consegna un'ulteriore  verifica  sara'  eseguita
attraverso la consultazione del database EPREL - Banca  dati  europea
dei       prodotti       per        l'etichettatura        energetica
(https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdir
ectsalesfunction) per le apparecchiature distributrici di alimenti  e
bevande. 
    In  relazione  ai  distributori  con  funzione  refrigerante,  la
conformita' riguardo al potenziale di GWP dei  gas  utilizzati,  deve
essere dimostrata tramite una nota  tecnica  o  altra  documentazione
tecnica del fabbricante che riporti  il  nome  del  gas  refrigerante
utilizzato con relativo GWP (allegati I e II del regolamento (UE)  n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del  16  aprile  2014
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il  regolamento  (CE)
n. 842/2006). In caso di utilizzo di una miscela di gas  refrigeranti
e' necessario indicare il  nome  dei  singoli  gas  refrigeranti,  la
composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole
sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata  secondo  quanto
indicato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014. 
    2.1.6 Imballaggi in plastica 
    Le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti
offerti, devono contenere almeno il 25% di materiale riciclato. 
    Verifica: l'offerente  fornisce  la  certificazione  di  prodotto
idonea ad attestare l'utilizzo di  materiale  riciclato  (ad  esempio
plastica seconda vita, ReMade in Italy). 
    2.2 Clausole contrattuali 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice. 
    2.2.1 Relazione di applicazione dei CAM 
    L'aggiudicatario deve elaborare una relazione  CAM  in  cui,  per
ogni clausola contrattuale di cui al presente  capitolo  descrive  le
scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la  relativa
documentazione. Nella relazione CAM, sono riportate  le  informazioni
utili alla  verifica  di  conformita'  ai  criteri  seguenti  con  la
relativa documentazione a comprova. 
    2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti 
    2.2.2.1 Bevande fredde 
    L'acqua minerale in vendita deve essere imballata in  formati  di
capacita' non inferiore ai 50 cl.. 
    Per le altre bevande,  ad  esempio,  i  nettari  di  frutta,  te'
freddo, bibite, almeno un prodotto deve essere privo  di  edulcoranti
aggiunti, almeno un prodotto deve avere contenuto massimo di zuccheri
aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml  e  almeno  un  prodotto  deve  essere
biologico, quindi per un totale di almeno tre prodotti offerti. 
    Due o piu' di tali specifiche  (privo  di  edulcoranti  aggiunti,
contenuto massimo di zuccheri  aggiunti  pari  a  2,5  gr./100  ml  e
biologico), possono essere considerate cumulativamente  in  un  unico
prodotto tra quelli offerti. 
    Per quanto riguarda i prodotti biologici, se questi sono  a  base
di frutta tropicale, in alternativa all'essere biologico, il prodotto
puo' provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica
certificazione o logo che attesti l'adesione del  produttore  ad  una
multistakeholder   iniziative   quali    il    Fairtrade    labelling
organizations (FLO-cert), il World fair trade organization  (WFTO)  o
equivalenti). 
    2.2.2.2 Bevande calde 
    Nei distributori di  caffe'  a  doppia  campana,  una  delle  due
miscele di caffe' deve essere biologica o  proveniente  da  commercio
equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o  logo  che
attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa  multistakeholder
iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert),  il
World fair trade organization (WFTO) o equivalenti o certificata  DTP
114. 
    Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse  le
preparazioni per le bevande a base di the' e a base di cacao,  devono
avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi  per  100  ml.  di
prodotto erogato. 
    Se sono presenti piu' prodotti a base di  cacao,  almeno  uno  di
questi, in alternativa ad avere un contenuto massimo di zuccheri di 6
grammi per 100 ml. di  prodotto  erogato,  puo'  essere  biologico  o
proveniente da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di
certificazione riconosciuto  o  di  una  multistakeholder  iniziative
quale il Fairtrade  Labelling  Organizations,  il  World  fair  trade
organization  o  equivalenti  oppure  sono   in   possesso   di   una
certificazione  riconosciuta  dalla  Commissione   europea   che   ne
garantisca la sostenibilita' ambientale,  inclusa  l'origine  non  da
terreni ad alta biodiversita' e ad elevate scorte di carbonio,  cosi'
come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n.  2018/2001  (1)  ,
riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di  una
certificazione che garantisca la tracciabilita' dei prodotti  secondo
lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile. 
    2.2.2.3 Frutta e ortaggi 
    Se presenti frutta o ortaggi, questi  devono  essere  freschi  di
stagione di IV  gamma,  provengono  da  coltivazioni  italiane  o  di
nazioni europee, e biologici  per  almeno  il  30%,  durante  ciascun
quadrimestre.  Tale  percentuale  puo'  essere  soddisfatta   facendo
riferimento al periodo di  somministrazione  (pertanto,  ad  esempio,
somministrando frutta ed eventuali ortaggi biologici ciclicamente per
un mese su quattro, o per 4,5 settimane su 18 etc.). 
    La frutta tropicale deve essere biologica oppure  proveniente  da
commercio equo e solidale in possesso di specifica  certificazione  o
logo che attesti l'adesione del produttore  ad  una  multistakeholder
iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert),  il
World fair trade organization (WFTO) o equivalenti. 
    Nelle macchine distributrici automatiche refrigerate deve  essere
messa  a  disposizione  anche  frutta  imballata  priva  di  zuccheri
aggiunti (es. frutta essiccata e denocciolata,  macedonie  di  frutta
etc.) e frutta  secca  proveniente  da  coltivazioni  italiane  o  da
coltivazioni di nazioni europee. 
    2.2.2.4 Insalate 
    Se presenti insalate, tra  queste,  almeno  un  tipo  tra  quelle
disponibili, deve essere biologica. 
    Se presenti, in particolare, insalate contenenti cereali,  almeno
un tipo tra quelle disponibili deve essere biologica oppure i cereali
in essa contenuti devono essere integrali. 
    2.2.2.5 Panini e prodotti da forno 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    Questo  tipo  di  servizio  richiede   la   presenza   quotidiana
dell'operatore sulla macchina. Pertanto, si puo' richiedere solo  per
una utenza minima di cinquecento persone. 
    Se presenti panini e  altri  prodotti  da  forno  (p.es  focacce,
tramezzini, ecc), questi devono essere freschi, senza  conservanti  e
realizzati con pane privo di grassi. 
    Il pane e, se presenti, altri prodotti da forno quali tramezzini,
focacce,  pizzette  e  similari,  devono  essere  realizzati  con  le
seguenti farine o una combinazione di esse: farine di grano  di  tipo
0, 1, 2 e integrali, o farine di grano duro,  cereali  misti,  farro,
segale. 
    Almeno  un  prodotto  su  tre  deve  essere  biologico  o  con  i
principali ingredienti biologici (ad esempio la farina). 
    2.2.2.6 Prodotti esotici 
    Se presenti (ananas, banane, zucchero di  canna),  questi  devono
essere biologici oppure provenienti  da  commercio  equo  e  solidale
nell'ambito di uno schema di certificazione  riconosciuto  o  di  una
multistakeholder   iniziative   quale    il    Fairtrade    Labelling
Organizations, il World fair trade organization o equivalenti  oppure
sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione
europea che  ne  garantisca  la  sostenibilita'  ambientale,  inclusa
l'origine non da terreni ad alta biodiversita' e ad elevate scorte di
carbonio, cosi' come definiti dall'art. 29 della  direttiva  (UE)  n.
2018/2001 (2) , riferita ai prodotti alimentari  o,  nel  caso  della
cioccolata, di una certificazione che  garantisca  la  tracciabilita'
dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101  sul  cacao
sostenibile. 
    2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini 
    Se presenti formaggi o latticini, almeno un prodotto deve  essere
biologico oppure a  marchio  di  qualita'  DOP  o  «di  montagna»  in
conformita' al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n.
665/2014. 
    2.2.2.8 Merende (snack) salate 
    Le merende o snack salati, se presenti, possono contenere, tra  i
grassi utilizzati,olio extravergine di oliva, olio di girasole,  olio
di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi  vegetali,  inclusi  i
loro derivati, se in possesso  di  certificazioni  di  sostenibilita'
quali:   ISCC   plus   (International   Sustainability   and   Carbon
Certification), DTP 112 di CSQA, tavola rotonda  sull'olio  di  palma
sostenibile (RSPO), gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di
palma  (POIG),  tavola  rotonda  per  la  soia  responsabile  (RTRS),
protocollo di garanzia di sostenibilita' della soia (SSAP), pro-terra
nonche'  condimenti  spalmabili  a  base  di  tali   oli   e   grassi
certificati. 
    Almeno un prodotto su tre deve essere biologico. 
    Almeno un prodotto su tre deve essere a basso (0,12  g  di  sodio
per 100 g) o bassissimo (0,04 g di sodio  per  100  g)  contenuto  di
sodio con riferimento ai limiti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.
1924/2006 relativo  alle  indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute
fornite sui prodotti alimentari. 
    Almeno un prodotto su tre deve essere a basso contenuto di grassi
o senza grassi, con riferimento ai limiti  previsti  dal  regolamento
(CE) n. 1924/2006 relativo  alle  indicazioni  nutrizionali  e  sulla
salute fornite sui prodotti alimentari. 
    Due o piu' di tali specifiche (biologico, a  basso  o  bassissimo
contenuto di sodio e a basso contenuto  di  grassi  o  senza  grassi)
possono essere considerate cumulativamente in un unico  prodotto  tra
quelli offerti. 
    2.2.2.9 Merende (snack) dolci 
    a) Prodotti da forno: almeno  un  prodotto  su  tre  deve  essere
biologico; almeno un prodotto deve  essere  a  ridotto  contenuto  di
zuccheri, ossia meno di  5  grammi  di  zucchero  su  100  grammi  di
prodotto, ai sensi del regolamento n. 1924/2006; almeno  un  prodotto
deve essere a ridotto contenuto di grassi, vale  a  dire  meno  di  3
grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto.  Due  o  piu'  di  tali
specifiche (biologico, a basso o bassissimo contenuto di  sodio  e  a
basso contenuto di grassi o senza grassi) possono essere  considerate
cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti. 
    I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine
di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo.  Sono  ammessi  altri
oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati,  se  in  possesso  di
certificazioni di  sostenibilita'  quali:  ISCC  plus  (International
Sustainability and Carbon Certification), DTP  112  di  CSQA,  tavola
rotonda  sull'olio  di   palma   sostenibile   (RSPO),   gruppo   per
l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG),  tavola  rotonda
per  la  soia  responsabile  (RTRS),  protocollo   di   garanzia   di
sostenibilita'  della  soia  (SSAP),  pro-terra  nonche'   condimenti
spalmabili a base di tali oli e grassi certificati. 
    b) Tavolette  di  cioccolato:  Le  tavolette  di  cioccolato,  se
presenti, devono avere una concentrazione di  cacao  almeno  pari  al
50%. Il cacao deve essere biologico oppure proveniente  da  commercio
equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o  logo  che
attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa  multistakeholder
iniziative quali il Fairtrade labelling organizations (FLO-cert),  il
World fair trade organization (WFTO).» 
    2.2.2.10 Uova 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    Per  ridurre  gli  impatti  ambientali  dovuti  al   sistema   di
allevamento delle galline, sarebbe auspicabile approvvigionarsi  solo
di  prodotti  con  uova  biologiche  o  da   allevamento   all'aperto
(categoria 1) e  solo  secondariamente  da  allevamento  a  terra  in
capannoni (categoria 2). 
    Le uova, sia quelle pastorizzate liquide che quelle  con  guscio,
utilizzate all'interno delle pietanze, nei panini e altri prodotti da
forno,  escluse  le  merende/snack,  devono  avere   un   codice   di
allevamento tra i seguenti: «0 - Allevamento biologico»  oppure  «1 -
Allevamento di galline all'aperto», oppure «2 - Allevamento a terra». 
    Sono escluse le uova con codice di allevamento  «3 -  Allevamento
nelle gabbie». 
    2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio 
    Devono essere messi a disposizione prodotti privi  di  glutine  e
prodotti privi di lattosio. 
    Le   informazioni   devono   essere   segnalate   con    apposita
etichetta/marchio distintivo oppure consultabili  sul  sito  internet
dell'impresa di gestione del distributore automatico con  indicazione
sulla macchina di QR-code o indirizzo  internet,  per  facilitare  la
corretta selezione degli alimenti piu' appropriati per l'utenza. 
    2.2.3 Raccolta degli imballaggi 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    Si richiama qui il  rispetto  di  quanto  previsto  dai  CAM  per
l'affidamento dei  servizi  di  pulizia  di  edifici  (approvato  con
decreto ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021, in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio  2021),  in  cui  la
clausola contrattuale sub C, c), n. 6  sulla  gestione  dei  rifiuti,
prevede che i rifiuti urbani prodotti  nell'edificio,  devono  essere
conferiti secondo le modalita' di conferimento stabilite  dal  comune
della struttura servita o, nel caso di trasporto su  ferrovia  o  via
mare e assimilati, secondo le modalita'  di  raccolta  stabilite  dal
comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti». 
    Per  consentire,  quindi,  un  corretto  recupero   dei   diversi
materiali, e' opportuno  che  gli  enti  prevedano  la  collocazione,
presso  le  macchine  distributrici  di  alimenti   e   bevande,   di
contenitori  per  la  raccolta  differenziata   con   caratteristiche
conformi alla norma tecnica UNI 11686 «Waste  visual  elements»,  con
istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo  conto
delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e
delle istruzioni sulla suddivisione ed il  conferimento  dei  rifiuti
impartite a livello territoriale. 
    La stazione appaltante dovrebbe anche fare le opportune scelte in
relazione  ai  diversi  materiali  usati  durante  l'esecuzione   del
servizio per aumentare e migliorare  la  raccolta  differenziata.  Ad
esempio, se per i distributori vengono usati i  bicchieri  di  carta,
deve essere collocato un contenitore per la carta e cosi' via  per  i
diversi materiali usati per gli imballaggi dei prodotti presenti  nel
distributore. Il mescolatore potra' essere in plastica biodegradabile
e compostabile o in legno e  quindi  va  previsto  il  corrispondente
contenitore. Per altri imballaggi in plastica tradizionale, prevedere
appositi contenitori. Deve  quindi  essere  fatta  opportuna  analisi
della situazione per razionalizzare la presenza  dei  contenitori  in
relazione ai  prodotti  e  imballaggi  presenti  nei  distributori  e
rendere la raccolta piu' semplice e coerente con i rifiuti  realmente
producibili nell'ambito del servizio di ristoro. 
    A  tutto  questo  si  puo'  aggiungere  un  sistema  di  raccolta
monomateriale  organizzato  dal  fornitore  del  servizio  che   puo'
riguardare alcune precise tipologie di imballaggio. 
    Al momento e' noto il sistema RiVending per gli imballaggi in  PS
(bicchierini in plastica)  e  PET  (bottiglie  in  plastica),  ma  si
richiede alla stazione appaltante  di  indagare  la  possibilita'  di
adottare sistemi simili anche per altre tipologie  di  materiale,  al
fine di destinare in modo certo la raccolta al recupero monomateriale
di qualita'. 
    La fattibilita' di tali sistemi di raccolta deve essere  promossa
e valutata insieme agli enti preposti per la raccolta dei  rifiuti  e
ai  consorzi  competenti.  Nel  caso  che  la   stazione   appaltante
verificasse l'impossibilita' di attivare  tali  sistemi  di  raccolta
monomateriale, tale criterio non va utilizzato o va  utilizzato  solo
per i materiali per i quali tali sistemi sono attivabili. 
    E', quindi, particolarmente importante applicare opportunamente e
coerentemente i criteri di cui ai CAM per l'affidamento  dei  servizi
di pulizia di edifici e i presenti CAM per l'affidamento dei  servizi
di ristoro, affinche' la raccolta  e  la  corretta  destinazione  dei
rifiuti prodotti sia  la  massina  possibile,  distinguendo  tra  gli
adempimenti a carico dei differenti gestori dei due servizi. 
    Deve essere applicato un  sistema  di  raccolta,  preferibilmente
monomateriale,  per  il  miglior  recupero  e  riciclo  dei  seguenti
imballaggi, qualora presenti: 
      1.  bicchieri  in  PS  (polistirene)   e   bottiglie   in   PET
(polietilene tereftalato), da conferire negli appositi contenitori o,
se attivata una modalita' di raccolta monomateriale, nei  contenitori
messi a disposizione dal gestore del servizio; 
      2.  imballaggi  compostabili  da  conferire   nei   contenitori
monomateriale della raccolta dei rifiuti organici; 
      3. imballaggi in carta; 
      4.  imballaggi  in  alluminio,  da  conferire  nei  contenitori
dedicati in funzione del modello  di  raccolta  esistente  a  livello
locale. 
    Verifica: la relazione CAM deve riportare la documentazione utile
alla verifica di conformita' al criterio e  descrivere  le  modalita'
del servizio. 
    2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari 
    Devono essere adottate apposite misure per prevenire gli  sprechi
alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto  del  trend
di consumo che  emerge  dal  monitoraggio  dei  dati  di  vendita,  i
prodotti, sulla base di un progetto da condividere con  il  direttore
dell'esecuzione del contratto, sono donati entro  la  scadenza  della
«Shelf-life» ossia il «termine minimo di conservazione del  prodotto»
ad organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,  ovvero  ai
soggetti indicati nell'art. 13 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti
alimentari ed e' gestito in modo tale da evitare  lo  sviluppo  e  la
contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la
logistica con le soluzioni piu' appropriate al contesto locale, quali
ad esempio, il recupero delle eccedenze  da  parte  di  associazioni,
organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze,
i trasporti a pieno carico, etc. 
    Verifica: il  concessionario  deve  dimostrare,  al  responsabile
dell'esecuzione   del   contratto,   le   modalita'    di    gestione
dell'invenduto attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale,  presentando,  a  cadenza  annuale,  un   rapporto
elaborato   anche   sulla   base    delle    informazioni    ricevute
dall'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale scelta  per  la
donazione. 
    2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei  consumi
energetici 
    Entro   trenta   giorni   dalla   decorrenza   contrattuale    e,
successivamente,  a  cadenza  annuale,  deve  essere  trasmesso,   al
responsabile  dell'esecuzione  del  contratto,  il  calendario  delle
specifiche attivita' di  manutenzione  e  pulizia  programmate  sulle
apparecchiature installate e gestite  nell'ambito  del  servizio  (ad
esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei  condensatori;
il settaggio delle temperature;  la  sostituzione  dei  filtri  delle
apparecchiature microfiltranti etc.),  coerente  con  le  indicazioni
fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione
del fabbricante. 
    Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente  concordate
tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti. 
    I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la  manutenzione  del
fabbricante devono essere  trasmessi  unitamente  alla  comunicazione
della prima programmazione delle attivita'  di  manutenzione.  In  un
registro  devono  essere  annotate  e  descritte  le  operazioni   di
manutenzione e pulizia eseguite che deve essere esibito su  richiesta
del  responsabile  dell'esecuzione   del   contratto   o   di   altro
responsabile  indicato  dalla  stazione  appaltante,   al   fine   di
monitorare l'effettiva esecuzione delle attivita'  manutentive  e  di
pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria. 
    Le  attivita'  manutentive  delle  «case  dell'acqua»   e   delle
apparecchiature distributrici di acqua  di  rete  trattata  (esempio,
microfiltrata), devono essere eseguite anche tenendo conto del  Piano
di sicurezza per gli impianti  di  trattamento  dell'acqua  al  punto
d'uso specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della  linea
guida  di  pari  oggetto,  redatta   per   conto   delle   principali
associazioni di categoria settoriali (3) e del  manuale  di  corretta
prassi igienica per la distribuzione di acqua  affinata,  refrigerata
e/o gasata da unita'  distributive  automatiche  aperte  al  pubblico
(MCDA), redatto da Aqua Italia e Utilitalia, validato dall'ISS e  dal
Ministero della salute. 
    Per la manutenzione dei distributori automatici  si  deve  essere
fatto riferimento al manuale  di  corretta  prassi  igienica  per  la
distribuzione automatica di alimenti e bevande di  Confida,  edizione
2018 validato dal Ministero della salute sulla base  del  regolamento
(CE)  n.  852/2004  del  29  aprile  2004  sull'igiene  dei  prodotti
alimentari. A maggiore tutela del servizio verso  i  consumatori,  il
gestore si dota di certificazione «TQS Vending». 
    Le  bevande  fredde  erogate  tramite   distributori   automatici
allacciati alla rete  idrica  devono  essere  sottoposte  ad  analisi
batteriologiche  almeno   a   cadenza   semestrale   a   carico   del
concessionario. L'acqua trattata deve essere sottoposta alle  analisi
previste nel citato manuale di corretta prassi  igienica,  a  cadenza
almeno annuale. I risultati di tali analisi sono inviati al direttore
dell'esecuzione del contratto e resi disponibili all'utenza.  In  una
apposita  segnaletica  e'  riportata  la  data   delle   manutenzioni
effettuate. 
    Entro trenta giorni dalla  decorrenza  contrattuale  deve  essere
altresi' inviato, al  direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  un
«Piano per la riduzione dei consumi energetici», che  indichi,  sulla
base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle
tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le  modalita'
operative da impostare (ad  esempio  la  modalita'  stand-by  tenendo
conto delle fasce reali di utilizzo delle  macchine,  le  temperature
specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al  fine
di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le
adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il
gestore deve applicare le misure previste dal piano. 
    Verifica:  presentazione  del  calendario  delle   attivita'   di
manutenzione e pulizia programmate, del piano per  la  riduzione  dei
consumi  energetici  e  dei  monitoraggi   eseguiti.   Il   direttore
dell'esecuzione del contratto controlla l'esecuzione delle  attivita'
manutentive e di pulizia programmate e dei  monitoraggi  sui  consumi
energetici con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e  si
riserva di prendere visione del registro delle attivita' di pulizia e
manutenzione. Certificazione TQS Vending rilasciata da  un  organismo
di valutazione della conformita'. 
    2.2.6 Comunicazione 
    L'esecutore del servizio: 
      deve fornire indicazioni per l'utenza  sui  materiali  con  cui
sono realizzati gli imballaggi, nonche' i mescolatori e le posate per
il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire  un
corretto conferimento nel contenitore di destinazione; 
      in ciascuna apparecchiatura collegata  alla  rete  idrica,  ivi
incluso nei distributori automatici di spremute, deve fornire  idoneo
avviso all'utenza del fatto che la medesima non eroga automaticamente
il  bicchiere  monouso  se  si  inserisce  un   bicchiere   o   tazza
riutilizzabile e comunica che questa misura ed il prezzo applicato al
bicchiere monouso,  sono  previsti  ai  fini  della  prevenzione  dei
rifiuti nonche' degli impatti ambientali connessi alla  produzione  e
al trasporto dei prodotti monouso; 
      deve elencare  i  principali  criteri  ambientali  (o  sociali)
applicati che derivano  dall'attuazione  delle  specifiche  tecniche,
delle clausole contrattuali ed eventualmente  dei  criteri  premianti
dei CAM; 
      deve rendere evidente ai  consumatori  le  caratteristiche  dei
prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni
dietetiche; 
      deve rendere riconoscibili da parte del consumatore i  prodotti
biologici,  cosi'  come  quelli  provenienti  dal  commercio  equo  e
solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati
nel distributore; 
      in caso di servizio  reso  con  macchine  collegate  alla  rete
idrica per l'erogazione di  bevande,  nettari  di  frutta  e/o  acqua
trattata, deve rendere disponibile direttamente sugli erogatori  (per
esempio con l'apposizione di infografiche con QR code o cartellino di
manutenzione) le informazioni relative  alla  qualita'  dell'acqua  e
alla frequenza e risultati delle analisi effettuate come descritto al
criterio «2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature  e  riduzione  dei
consumi energetici»; 
      deve esporre le informazioni relative  ai  prodotti  con  minor
contenuto   di   zucchero,   sodio,    grassi    anche    all'esterno
dell'apparecchiatura, per  facilitare  la  corretta  selezione  degli
alimenti piu' appropriati per l'utenza. 
    I contenuti,  modalita'  e  tipologie  della  comunicazione  sono
condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto. 
    Verifica:  la  relazione  CAM  deve  riportare  e  descrivere  la
documentazione utile alla verifica  di  conformita'  ai  punti  sopra
descritti. 
    2.3 Criteri premianti 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    Qualora la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior  rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  57,   comma   2   del   codice,
assegnandovi  una   significativa   quota   del   punteggio   tecnico
attribuibile.  La  scelta  di  quali  e  quanti   criteri   premianti
utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla
stazione appaltante stessa, il  valore  dell'appalto  e  i  risultati
attesi. 
    2.3.1 Imballaggi in plastica 
    E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore
economico che  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  bottiglie  e
vaschette  in  plastica,  utilizzate  per  i  prodotti  offerti,  che
contengano almeno il 40% di materiale riciclato. 
    Verifica: l'offerente, fornisce  la  certificazione  di  prodotto
idonea ad attestare l'utilizzo di  materiale  riciclato  (ad  esempio
plastica seconda vita, ReMade in Italy). 
    2.3.2 Riduzione degli imballaggi 
    E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore
economico che si impegna  a  mettere  a  disposizione  esclusivamente
acqua e bevande prive di imballaggi,  attraverso  l'installazione  di
distributori automatici allacciati alla rete  idrica.  Tali  macchine
dispongono di soluzioni tecnologiche per garantire  la  sicurezza  in
merito  alla  contaminazione  da  microrganismi  anche  al  punto  di
erogazione. Le  operazioni  di  pulizia  dovranno  avvenire  con  una
frequenza idonea rispetto all'obiettivo di  favorirne  l'utilizzo  da
parte dell'utenza. 
    Verifica:  l'offerente  presenta  la  documentazione  tecnica   a
comprova  del  rispetto  del  criterio,   per   esempio   indica   la
denominazione o la ragione sociale del  produttore  dell'apparecchio,
il codice identificativo e le relative schede tecniche.  Il  rispetto
di  tutti  i  requisiti  e'  verificato   in   sede   di   esecuzione
contrattuale.  In  caso  di  assenza  dei  mezzi  di  verifica  sopra
riportati, il direttore dell'esecuzione del contratto si  riserva  di
far sottoporre a test uno o piu' articoli della fornitura, con  costi
a carico dell'esecutore del servizio. A carico del  medesimo  permane
l'obbligo  di  sostituire  le  forniture  che   dovessero   risultare
difformi. 
    2.3.3 Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale 
    E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore
economico che si impegna a mettere a disposizione acqua  minerale  la
cui sorgente e luogo di imbottigliamento siano situati nella  regione
ove si trova il luogo di vendita o comunque non piu' lontano  di  300
km. 
    Verifica:  l'offerente  presenta  la  documentazione  tecnica   a
comprova del rispetto del criterio. 
    2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    I prodotti agricoli e alimentari biologici a «chilometro zero»  e
«filiera corta» sono i prodotti agricoli e  alimentari  biologici  in
possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma  1,  lettera  a)  e
lettera  b)  della  legge  17  maggio  2022,  n.  61  «Norme  per  la
valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e  alimentari  a
chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»: 
      a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti
dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di  cui
all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i
prodotti alimentari  di  cui  all'art.  2  del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia
prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a  una
distanza non superiore  a  70  chilometri  di  raggio  dal  luogo  di
vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del  luogo  di
vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione  di  cui
al comma 1 dell'art. 130 del codice e i prodotti freschi della  pesca
in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti  da
punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di
raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo  del  servizio  di
ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'art.  130
del codice, catturati da imbarcazioni  iscritte  nei  registri  degli
uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di
sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle  licenze
di pesca tenuti presso le province competenti; 
      b) prodotti agricoli  e  alimentari  nazionali  provenienti  da
filiera  corta:  i  prodotti  la  cui  filiera   produttiva   risulti
caratterizzata  dall'assenza  di  intermediari  commerciali,   ovvero
composta da un  solo  intermediario  tra  il  produttore,  singolo  o
associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore  finale.
Le cooperative e i loro consorzi di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  non  sono  considerati
intermediari. 
    2.3.4.1 Sub criterio «filiera corta» 
    E' attribuito un punteggio tecnico  premiante  all'offerente  che
dimostri  il  proprio  impegno  a  fornire  esclusivamente   prodotti
biologici da «filiera  corta»  per  almeno  una  delle  categorie  di
prodotti elencate nel criterio «2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei
prodotti». 
    Il punteggio e' attribuito in proporzione al  maggior  numero  di
categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti. 
    Per quanto riguarda i prodotti realizzati con  piu'  ingredienti,
si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire  la  materia  agricola
primaria, piu' rappresentativo in termini di peso. 
    2.3.4.2 Sub criterio «chilometro zero» 
    E' attribuito un punteggio tecnico premiante ulteriore o comunque
maggiore rispetto al subcriterio «filiera  corta»  all'offerente  che
dimostri  il  proprio  impegno  a  fornire  esclusivamente   prodotti
biologici da chilometro  zero  per  almeno  una  delle  categorie  di
prodotti elencate nel criterio «2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei
prodotti». 
    Il punteggio e' attribuito in proporzione al  maggior  numero  di
categorie di prodotti biologici da km 0 offerti. 
    Per quanto riguarda i prodotti realizzati con  piu'  ingredienti,
si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire  la  materia  agricola
primaria, piu' rappresentativo in termini di peso. 
    Verifica: l'offerente presenta una dichiarazione  di  impegno  al
rispetto  del  criterio  che  riporti  le  informazioni  idonee  alla
verifica del rispetto del criterio, insieme all'elenco  dei  prodotti
certificati biologici forniti. 
    La  conformita'  a  tali  requisiti  e'  verificata  in  sede  di
esecuzione contrattuale sia sulla base delle fatture o dei  documenti
di trasporto, sia con eventuali sopralluoghi  in  situ.  In  sede  di
esecuzione del contratto sono richieste le fatture o i  documenti  di
trasporto. 
    2.3.5 Misure di gestione etica ed ambientale 
    2.3.5.1 Adozione di misure di gestione ambientale 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    Questo criterio e' pensato per premiare le imprese che si  dotano
di un sistema di gestione ambientale per l'attivita'  operativa  (non
quindi, la  sola  sede  legalo  amministrativa)  perche'  durante  le
attivita' si realizzano i maggiori impatti ambientali. 
    Criterio:  e' attribuito  un  punteggio  premiante  all'operatore
economico che dimostra la propria capacita' di  gestire  gli  aspetti
ambientali dell'intero servizio. 
    Il valore del punteggio e' pari a «x» se la dimostrazione avviene
attraverso il possesso della certificazione secondo la norma  tecnica
UNI EN ISO 14001. 
    Il valore del punteggio e' maggiore di «x»  se  la  dimostrazione
avviene attraverso  il  possesso  della  registrazione  sull'adesione
volontaria  delle  organizzazioni  a  un   sistema   comunitario   di
ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009. 
    Verifica: certificazione secondo la  norma  tecnica  UNI  EN  ISO
14001  in  corso  di  validita'  o  registrazione  EMAS  secondo   il
regolamento  (CE)  n.  1221/2009   sull'adesione   volontaria   delle
organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit
(EMAS). 
    2.3.5.2  Adozione  di   specifiche   misure   per   la   gestione
responsabile dal punto di vista etico e ambientale del servizio 
    E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore
economico che: 
      a. almeno su una quota parte delle proprie referenze,  dimostra
di attuare una «dovuta  diligenza»  per  la  verifica  dei  contratti
collettivi nazionali (e, ove previsti, provinciali di settore), cosi'
come riportato nel criterio  premiante  dei  CAM  per  i  servizi  di
ristorazione   collettiva   adottati   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 10  marzo  2020,
sub D, lettera c) punto 6 «Verifica delle condizioni di lavoro  lungo
le catene di fornitura» (punti X); 
      b. si impegna, nell'ambito di un progetto di durata  triennale,
ad  attivare  iniziative,  attraverso  il  coinvolgimento  di   enti,
societa' o personale specializzato e i propri subfornitori,  volte  a
far  si'  che  nei  prodotti  di   origine   animale   sia   promosso
l'ottenimento della certificazione relativa al  sistema  di  qualita'
nazionale  del  benessere  animale.   La   sottoscrizione   di   tale
sub-criterio include anche l'impegno a bandire l'utilizzo di prodotti
di origine animale provenienti o realizzati con alimenti  provenienti
da allevamenti in cui sono emerse  e  documentate  scarse  condizioni
igieniche, maltrattamenti o altre pratiche dannose  per  gli  animali
(punti Y). 
    A cadenza semestrale e' presentato un  report  che  dettaglia  le
attivita' svolte, descrive e documenta, con i mezzi  appropriati,  le
caratteristiche degli  allevamenti  in  riferimento  alle  condizioni
degli animali rilevanti rispetto  ai  requisiti  dello  standard  del
CReNBA del Centro di referenza nazionale  per  il  benessere  animale
degli allevamenti e descrive e comprova, con immagini ex ante  ed  ex
post, i miglioramenti conseguiti in base alle attivita' effettuate. 
    Verifica: 
      lettera  a)  analoga  alla  verifica  riportata   nei   Criteri
ambientali minimi  per  l'affidamento  dei  servizi  di  ristorazione
collettiva; 
      lettera b) presentare un progetto ove sono indicati l'ente,  la
societa' o  il  professionista  esperto  delle  misure  di  benessere
animale coinvolto, i prodotti che saranno offerti  e  su  cui  verra'
condotta l'attivita' (denominazione commerciale del produttore e tipo
di prodotto),  le  relative  modalita'  attuative.  Il  punteggio  e'
attribuito in base al  grado  di  affidabilita'  dello  stesso,  alle
competenze dei soggetti deputati  alla  promozione  delle  misure  di
benessere animale coinvolti, e al fatto che sono allegati i contratti
preliminari  con  i  subfornitori  in  cui  risulti  sottoscritta  la
relativa  disponibilita'  a  prendere  parte   a   tale   iniziativa,
attestando il relativo impegno a  consentire  la  tracciabilita'  dei
relativi sub-fornitori. 
    2.3.6 Flotta dei veicoli utilizzati 
    E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore
economico che, per la consegna dei prodotti e per gli  interventi  di
manutenzione, si impegna a utilizzare veicoli elettrici. 
    Verifica: l'offerente, nella  relazione  CAM,  deve  riportare  e
descrivere la documentazione utile alla verifica  di  conformita'  al
criterio. 
    2.3.7 Report di sostenibilita' 
    E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore
economico che abbia redatto un report di sostenibilita' coerente  con
i GRI standards negli ultimi due anni. 
    Verifica: la stazione appaltante richiede  al  concessionario  il
report di sostenibilita' aziendale che deve essere coerente con i GRI
standards. 
 
3 Criteri ambientali minimi per la  gestione  del  punto  di  ristoro
  (servizio bar) 
 
    3.1 Clausole contrattuali 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice. 
    3.1.1 Relazione di applicazione dei CAM 
    L'aggiudicatario deve elaborare una Relazione  CAM  in  cui,  per
ogni clausola contrattuale di cui al presente  capitolo  descrive  le
scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la  relativa
documentazione. 
    3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi 
    I prodotti in vendita sugli scaffali sono conformi ai criteri del
capitolo «2.2 Clausole contrattuali». 
    Il concessionario deve seguire le seguenti ulteriori indicazioni: 
      sacchi (buste) possono essere: 
        di carta; 
        di  plastica  riutilizzabile  con  contenuto   di   materiale
riciclato pari almeno al 50% in peso; 
        di  plastica  biodegradabile  e  compostabile  conformi  alle
caratteristiche definite rispettivamente dall'art. 226-bis,  comma  1
del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 226-ter, comma 2  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
    Nel caso in cui nel  punto  ristoro  siano  somministrati  primi,
secondi piatti, insalate miste, contorni, i requisiti  da  rispettare
sono i seguenti: 
      preparazioni  presenti  nel  menu':  ogni  giorno  deve  essere
presente almeno l'offerta di una  categoria  di  prodotti  alimentari
biologica o una preparazione costituita  dal  principale  ingrediente
biologico fra le seguenti categorie di  prodotti  alimentari:  pasta;
riso; altri cereali; carne; formaggi o  latticini;  legumi;  ortaggi,
frutta. Ogni giorno  deve  essere  presente  un  piatto  con  cereali
integrali, il pane integrale ed almeno un  piatto  unico  vegetariano
che includa proteine vegetali; 
      acqua per il consumo  dei  pasti  nel  punto  ristoro:  per  il
consumo dei pasti nel punto ristoro, deve essere offerta anche  acqua
di rete, fatto salvo il caso in cui  le  caratteristiche  chimiche  e
fisico-chimiche dell'acqua non siano conformi al decreto  legislativo
2 febbraio 2001, n. 31. 
      Se  l'acqua  fosse  microfiltrata,  le  apparecchiature  devono
essere gestite in conformita' del decreto del Ministero della  salute
7 febbraio 2012, n. 25 e del regolamento (CE) n. 852/2004. 
    Verifica: il rispetto del requisito  deve  essere  verificato  in
situ e su base documentale, attraverso la documentazione  pertinente,
che deve essere prontamente trasmessa su apposita richiesta. 
    3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti 
    Per  il  consumo  dei  pasti,  acqua  e  bevande  devono   essere
utilizzate   stoviglie,   bicchieri,   tazzine,   tazze   e    posate
riutilizzabili, fatta salva diversa indicazione normativa. 
    Non devono essere presenti confezioni monodose per i condimenti e
per lo zucchero, fatta salva diversa indicazione normativa. 
    Per la vendita di prodotti freschi, delle  bevande,  e  dei  cibi
cotti, deve essere possibile l'uso di contenitori  riutilizzabili  di
proprieta'   dell'utente,   che   potranno   essere   rifiutati   dal
commerciante se sporchi o non idonei. 
    Devono essere rese disponibili una o piu'  tipologie  di  bevande
alla spina. 
    Nel locale del punto ristoro devono essere  presenti  contenitori
per la raccolta dei rifiuti prodotti per consentire  il  conferimento
delle diverse frazioni  coerentemente  con  il  sistema  di  raccolta
stabilito a livello  territoriale.  Su  tali  contenitori  vi  devono
essere chiare indicazioni per  consentire  il  conferimento  corretto
delle diverse frazioni di rifiuti. 
    3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari 
    Devono essere adottate apposite misure per prevenire gli  sprechi
alimentari. Ai prodotti prossimi alla scadenza e  al  cibo  invenduto
deve essere  applicato  uno  sconto  oppure  devono  essere  attivate
collaborazioni  con  realta'   dedicate   (ad   esempio   nell'ambito
dell'iniziativa «to good to go») oppure, sulla base di un progetto da
condividere con il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  tali
prodotti e le eccedenze alimentari  devono  essere  donate  entro  la
scadenza  della  «Shelf-life»  ossia  entro  il  «termine  minimo  di
conservazione  del  prodotto»  ad  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale, ovvero ai  soggetti  indicati  nell'art.  13  della
legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini  di  beneficenza,
distribuzione gratuita di prodotti alimentari. Gli avanzi  deperibili
devono essere gestiti in modo  tale  da  evitare  lo  sviluppo  e  la
contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la
logistica, se prevista, con le soluzioni piu' appropriate al contesto
locale, quali ad esempio, il recupero delle  eccedenze  da  parte  di
associazioni,  organizzazioni,  banchi  alimentari   presenti   nelle
immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile etc. 
    Per prevenire gli sprechi alimentari, laddove negli esercizi sono
preparati anche dei pasti, devono essere consentite le mezze porzioni
e messi a disposizione dell'utenza le family o doggy  bag  oppure,  a
pagamento,  anche  riutilizzabili,  per  il  recupero  degli   avanzi
alimentari. Devono essere  accettati  altresi',  allo  stesso  scopo,
contenitori per l'asporto riutilizzabili di  proprieta'  dell'utenza,
fatto  salvo  inidonee  condizioni  di  igiene  o   inidoneita'   dei
contenitori stessi. 
    Verifica: il rispetto del requisito  deve  essere  verificato  in
situ e su base documentale. Il concessionario descrive in un rapporto
semestrale  come  ha  attuato  tale  criterio  e,   almeno   in   via
approssimativa, riporta le tipologie di alimenti donati e le relative
quantita'. 
    3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici  dure,  lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili 
    Per la pulizia dei locali e delle  altre  superfici  dure  e  nei
lavaggi  in  lavastoviglie  devono  essere   usati   detergenti   con
l'etichetta di qualita' ecologica Ecolabel  (UE)  o  altre  etichette
ambientali equivalenti o, nel caso  di  pulizia  straordinaria  delle
superfici  dure,  conformi  alle  specifiche  tecniche  dei   Criteri
ambientali minimi per  i  detergenti  per  le  pulizie  periodiche  e
straordinarie, muniti dei mezzi di prova ivi previsti. 
    Verifica: il rispetto del requisito  deve  essere  verificato  in
situ e su base documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare
o a mostrare la documentazione probatoria su richiesta del  direttore
dell'esecuzione del contratto, tra cui i rapporti di  prova  previsti
nel CAM dei detergenti per le  pulizie  periodiche  e  straordinarie,
oltre che le fatture e/o i documenti di trasporto. 
    3.1.6 Efficienza energetica 
    Gli apparecchi e i prodotti connessi all'uso di energia che siano
nuovi di fabbrica, inclusi, ad  esempio,  i  corpi  illuminanti,  che
ricadono  nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento   (UE)   n.
1369/2017,  dotati  pertanto  di  etichettatura  energetica,   devono
appartenere  alla  piu'  elevata  classe  di  efficienza   energetica
disponibile sul mercato o a quella immediatamente  inferiore  per  la
rispettiva categoria di apparecchio. 
    I frigoriferi e i congelatori  professionali,  che  ricadono  nel
campo di applicazione dei  regolamenti  delegati  (UE)  n.  1094/2015
sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non
devono, inoltre, contenere gas refrigeranti  con  potenziale  di  GWP
maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere  dal  1°  gennaio  2025)  e,  se
reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas  naturali
non brevettati. 
    Le  lavastoviglie  professionali   devono   avere   le   seguenti
caratteristiche tecniche: 
      sistemi di recupero di calore o, in alternativa,  capacita'  di
uso diretto di acqua calda di rete; 
      «doppia parete»; 
      possibilita' di effettuare prelavaggi integrati. 
    Verifica:    il    concessionario    comunica,    al    direttore
dell'esecuzione del contratto, l'acquisto effettuato e  ad  invia  le
schede  tecniche  o  altra  documentazione  tecnica  dalle  quali  si
evincano  l'identificazione  dell'attrezzatura  (numero  di   serie),
l'appartenenza  alla  classe  di  efficienza  energetica   richiesta,
nonche' le ulteriori caratteristiche tecniche ed ambientali  previste
dal criterio. 
    3.1.7 Riduttori del flusso idrico 
    Il concessionario deve installare, ove  non  gia'  presenti,  dei
riduttori  del  flusso  idrico,  anche  nei   servizi   igienici   di
pertinenza. 
    3.1.8 Arredi per punti ristoro 
    Nel caso in cui fosse previsto l'uso di arredi per l'allestimento
di locali interni destinati al consumo  dei  pasti,  o  nel  caso  di
sostituzione di arredi in corso di esecuzione  del  contatto,  questi
devono essere arredi progettati per il riutilizzo o prodotti usati  o
ricondizionati. In tal caso  e'  necessario  fornire  evidenza  della
conformita'  alle  norme  tecniche  concernenti  le   caratteristiche
prestazionali e la sicurezza. Nel caso di acquisto di arredi nuovi di
fabbrica, i prodotti devono essere conformi alle specifiche  tecniche
dei Criteri ambientali minimi per le forniture di arredi per  interni
vigenti, adottati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica del 23 giugno 2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2022,  n.  184  -  Serie
generale - rispettando le verifiche di conformita' ivi previsti. 
    Verifica: l'offerente, nella  relazione  CAM,  deve  riportare  e
descrivere la documentazione utile alla verifica  di  conformita'  al
criterio. 
    Nel caso di utilizzo di arredi ricondizionati da preparazione per
il riutilizzo o riuso, e' descritto il tipo  di  recupero  effettuato
sugli arredi, il tipo di operazioni e  di  trattamenti  eseguiti  per
ricondizionarli, la loro provenienza, cio' sia  nel  caso  di  arredi
usati, sia nel caso  di  arredi  dismessi  collocati  nei  centri  di
preparazione per il riutilizzo. Nel caso  in  cui  siano  disponibili
prodotti ricondizionati, le certificazioni sul rispetto  delle  norme
tecniche concernenti le caratteristiche prestazionali e la  sicurezza
sono fornite su specifica previsione del  capitolato  di  gara  o  su
richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto. 
    3.1.9 Comunicazione 
    Devono essere attuate iniziative di comunicazione per  diffondere
le  informazioni  sulle  misure  di  sostenibilita'  ambientale   del
servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari e  la  scelta
di prodotti biologici e provenienti dal commercio  equo  e  solidale,
nonche' per assicurare  una  corretta  gestione  dei  rifiuti  e  per
prevenire gli sprechi alimentari. In particolare: 
      le informazioni sulla presenza dei  prodotti  biologici,  anche
all'interno delle pietanze offerte, sono  indicate  nel  menu'  o  in
altro genere di segnaletica (cartellini, cartellonistica o lavagna); 
      il  consumo  di  prodotti  biologici  e  da  commercio  equo  e
solidale,  della  frutta,  degli  ortaggi  e,  se  del  caso,   delle
centrifughe   e   delle   spremute,   e'   promosso   con    apposita
cartellonistica o con altri idonei mezzi; 
      nei contenitori  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
prodotti presso i locali  del  punto  ristoro,  sono  apposte  chiare
istruzioni per  garantire  il  corretto  conferimento  delle  diverse
frazioni nei contenitori di destinazione; 
      la conformita' ai CAM del servizio di ristoro e le  misure  per
la prevenzione degli sprechi alimentari poste in essere, e' divulgata
in apposita cartellonistica o con altre idonee forme e  strumenti  di
comunicazione. 
    I contenuti, le modalita' e la tipologia  di  comunicazione  sono
condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto. 
    3.2 Criteri premianti 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    Qualora la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior  rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  57,   comma   2   del   codice,
assegnandovi  una   significativa   quota   del   punteggio   tecnico
attribuibile.  La  scelta  di  quali  e  quanti   criteri   premianti
utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla
stazione appaltante stessa, il  valore  dell'appalto  e  i  risultati
attesi. 
    3.2.1 Prodotti biologici  a  chilometro  zero  e  filiera  corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta 
    Si veda il criterio «2.3.4  Distanza  di  approvvigionamento  dei
prodotti biologici» e relativa verifica. 
    3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature 
    Sono attribuiti punti tecnici premianti  agli  offerenti  che  si
impegnano ad  installare  apparecchiature  per  la  preparazione  del
caffe', per l'erogazione di spremute o  di  altre  bevande  o  simili
alimenti liquidi o semiliquidi alla spina,  o  altre  fattispecie  di
macchine, progettate e realizzate sulla base di criteri di ecodesign,
vale a dire in possesso delle seguenti caratteristiche o almeno delle
caratteristiche  di  tre  dei  quattro  punti  elenco   nel   seguito
riportati: 
      a) le  parti  soggette  ad  usura  o  a  malfunzionamenti  sono
riparabili e/o sostituibili; le parti  di  ricambio  sono  facilmente
accessibili o riproducibili (ad esempio possono essere realizzate con
i sistemi di stampa tridimensionale); 
      b) i componenti realizzati in materiali diversi sono facilmente
separabili per essere avviati a riciclo; 
      c) i componenti in plastica presentano un contenuto di plastica
riciclata complessivamente almeno pari al 30%; 
      d) hanno funzionalita' o soluzioni tecnologiche utili a ridurre
i consumi energetici, il consumo di materia (esempio gli  imballaggi)
e/o altri impatti ambientali lungo il ciclo di vita. 
    Il  punteggio  va  assegnato   in   funzione   della   quota   di
apparecchiature  con  tali  caratteristiche  installate  rispetto  al
totale. 
    Verifica: indicare la denominazione commerciale  del  produttore,
il codice identificativo della o  delle  apparecchiature  offerte  ed
allegare la documentazione tecnica contenente  anche  uno  schema  di
disassemblaggio, con le informazioni utili a dimostrare  i  requisiti
di ecodesign propri dell'apparecchiatura,  necessari  all'ottenimento
dei punteggi. 
 
4 Criteri  ambientali  minimi  per  il  servizio  di  preparazione  e
  somministrazione di panini 
 
    4.1 Clausole contrattuali 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice. 
    4.1.1 Relazione di applicazione dei CAM 
    L'aggiudicatario deve elaborare una relazione  CAM  in  cui,  per
ogni clausola contrattuale di cui al presente  capitolo  descrive  le
scelte adottate e le verifiche di conformita', allegando la  relativa
documentazione. 
    4.1.2 Requisiti dei prodotti 
    I  prodotti  devono  essere  conformi  ai  criteri  del  capitolo
«2.2.2.5 Panini e prodotti da forno». 
    4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari 
    I  panini  devono  essere  preparati  al  momento,   secondo   le
indicazioni dell'utenza, che puo' scegliere gli ingredienti  con  cui
imbottire il panino. 
    A ridosso  del  termine  della  shelf-life,  i  panini  imbottiti
invenduti, qualora non ceduti a titolo gratuito, devono essere  messi
a disposizione a prezzi scontati oppure  sono  messi  a  disposizione
nell'ambito di iniziative per ridurre gli sprechi alimentari. 
    Tali pratiche sono oggetto di idonea comunicazione come  indicato
al criterio «4.1.8 Comunicazione». 
    4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti 
    Gli  ingredienti  destinati  alla  preparazione  dei  panini  che
necessitano di essere  conservati  in  ambienti  refrigerati,  devono
essere riposti in contenitori riutilizzabili in plastica o vetro. 
    Non devono essere presenti  condimenti  in  confezione  monodose,
fatta salva diversa indicazione normativa. 
    4.1.5 Pulizie dei locali, di  altre  superfici  dure  e  lavaggio
delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili. 
    Per  la  pulizia  delle  superfici  dure   e   nei   lavaggi   in
lavastoviglie devono  essere  usati  detergenti  con  l'etichetta  di
qualita'  ecologica  Ecolabel  (UE)  o  altre  etichette   ambientali
equivalenti, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi  alle
specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi
previsti. 
    Verifica: il rispetto del requisito  deve  essere  verificato  in
situ e su base documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare
o a mostrare la documentazione, anche tecnica, richiesta, tra  cui  i
rapporti di prova previsti  nel  CAM,  per  i  prodotti  privi  delle
etichette ambientali richieste. 
    4.1.6 Efficienza energetica 
    Gli apparecchi e i prodotti connessi all'uso di energia che siano
nuovi di fabbrica, inclusi, ad  esempio,  i  corpi  illuminanti,  che
ricadono  nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento   (UE)   n.
1369/2017,  dotati  pertanto  di  etichettatura  energetica,   devono
appartenere  alla  piu'  elevata  classe  di  efficienza   energetica
disponibile sul mercato o a quella immediatamente  inferiore  per  la
rispettiva categoria di apparecchio. 
    I frigoriferi e i congelatori  professionali,  che  ricadono  nel
campo di applicazione dei  regolamenti  delegati  (UE)  n.  1094/2015
sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'ecodesign, non
devono, inoltre, contenere gas refrigeranti  con  potenziale  di  GWP
maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere  dal  1°  gennaio  2025)  e,  se
reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare gas  naturali
non brevettati. 
    Le  lavastoviglie  professionali   devono   avere   le   seguenti
caratteristiche tecniche: 
      sistemi di recupero di calore o, in alternativa,  capacita'  di
uso diretto di acqua calda di rete; 
      «doppia parete»; 
      possibilita' di effettuare prelavaggi integrati. 
    Verifica: Il concessionario si impegna a comunicare al  direttore
dell'esecuzione del contratto l'acquisto effettuato e ad  inviare  le
schede   tecniche   dalle   quali   si   evincano   l'identificazione
dell'attrezzatura (numero di serie), l'appartenenza  alla  classe  di
efficienza energetica richiesta, nonche' le ulteriori caratteristiche
tecniche ed ambientali previste dal criterio. 
    4.1.7 Arredi per punti ristoro 
    Nel caso in cui sia necessario acquisire nuovi elementi di arredo
per i locali interni o esterni destinati al consumo dei  panini,  gli
stessi devono essere conformi al criterio  «3.1.8  Arredi  per  punti
ristoro». 
    4.1.8 Comunicazione 
    Devono essere attuate iniziative di comunicazione per incentivare
corrette abitudini alimentari e la scelta  di  prodotti  biologici  e
provenienti dal commercio equo e solidale, nonche' per assicurare una
corretta gestione dei rifiuti e per prevenire gli sprechi alimentari.
In particolare: 
      le informazioni sulla presenza dei  prodotti  biologici,  anche
all'interno dei panini offerti, sono indicate nel menu'  o  in  altro
genere di segnaletica (cartellini, cartellonistica o lavagna); 
      la prassi di vendere a prezzi scontati o  di  donare  i  panini
imbottiti  a  ridosso  della  relativa  shelf-life  e'  divulgata  in
apposita cartellonistica o con altre  idonee  forme  e  strumenti  di
comunicazione; 
      nei contenitori  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
prodotti presso i locali del punto di distribuzione dei panini,  sono
apposte chiare istruzioni  per  garantire  il  corretto  conferimento
delle diverse frazioni nei contenitori di  destinazione,  se  gestiti
dal concessionario. 
    4.2 Criteri premianti 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    Qualora la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior  rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  57,   comma   2   del   codice,
assegnandovi  una   significativa   quota   del   punteggio   tecnico
attribuibile.  La  scelta  di  quali  e  quanti   criteri   premianti
utilizzare dipende da vari fattori quali le priorita' stabilite dalla
stazione appaltante stessa, il  valore  dell'appalto  e  i  risultati
attesi. 
    4.2.1 Prodotti biologici  a  chilometro  zero  e  filiera  corta,
prodotti biologici da breve distanza e filiera corta 
    Si veda il criterio «2.3.4  Distanza  di  approvvigionamento  dei
prodotti biologici» e relativa verifica. 
    4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature 
    Si  veda  il  criterio  «3.2.2   Criteri   di   ecodesign   delle
apparecchiature» e relativa verifica. 
 
5 Criteri ambientali minimi per la fornitura,  l'installazione  e  la
  gestione di case dell'acqua o per l'affidamento di  lavori  per  la
  realizzazione di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili 
 
    Indicazioni per la stazione appaltante. 
    La stazione appaltante stabilisce se bandire una  gara  d'appalto
di lavori per l'erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili o
se affidare in concessione l'installazione e la gestione di  macchine
distributrici di acqua di rete trattata. 
    5.1 Specifiche tecniche 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice. 
    5.1.1 Distribuzione di acqua di rete mediante l'installazione  di
macchine distributrici di acqua trattata 
    Le apparecchiature nuove di fabbrica per l'erogazione di acqua di
rete  trattata  devono  essere  dotate  di  sistemi  di   trattamento
dell'acqua in accordo con quanto previsto dal decreto  del  Ministero
della salute 7 febbraio 2012,  n.  25,  utilizzano  gas  refrigeranti
naturali e con potenziale  di  GWP  inferiore  o  uguale  a  9  (4  a
decorrere dal 1° gennaio 2026), e  hanno  casse  in  acciaio  inox  e
alluminio anodizzato. 
    Verifica: indicare la denominazione  o  la  ragione  sociale  del
produttore di acqua trattata, il codice identificativo della o  delle
apparecchiature  offerte,  allegare  le  schede  tecniche   o   altra
documentazione tecnico-informativa. 
    5.2 Clausole contrattuali 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi
dell'art. 57, comma 2 del codice. 
    5.2.1 Relazione di applicazione dei CAM 
    L'aggiudicatario elabora una  relazione  CAM  in  cui,  per  ogni
clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le  scelte
adottate  e  le  verifiche  di  conformita',  allegando  la  relativa
documentazione. 
    5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature 
    Entro   trenta   giorni   dalla   decorrenza   contrattuale    e,
successivamente,  a  cadenza  annuale,  deve  essere  trasmesso,   al
responsabile  dell'esecuzione  del  contratto,  il  calendario  delle
specifiche attivita' di  manutenzione  e  pulizia  programmate  sulle
apparecchiature installate e gestite nell'ambito  del  contratto  (ad
esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei  condensatori;
il settaggio delle temperature;  la  sostituzione  dei  filtri  delle
apparecchiature microfiltranti etc.),  coerente  con  le  indicazioni
fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione
del fabbricante. I manuali tecnici  di  istruzioni  per  l'uso  e  la
manutenzione del fabbricante devono essere trasmessi unitamente  alla
comunicazione  della  prima   programmazione   delle   attivita'   di
manutenzione. In un registro devono essere annotate  e  descritte  le
operazioni di manutenzione e  pulizia  eseguite  che  e'  esibito  su
richiesta al responsabile dell'esecuzione del contratto  o  ad  altro
responsabile  indicato  dalla  stazione  appaltante,   al   fine   di
monitorare l'effettiva esecuzione delle attivita'  manutentive  e  di
pulizia nelle giornate indicate nel programma. 
    Le  attivita'  manutentive  delle  «case  dell'acqua»   e   delle
apparecchiature distributrici di acqua  di  rete  trattata  (esempio,
microfiltrata), vengono eseguite anche tenendo  conto  del  Piano  di
sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al  punto  d'uso
specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea  guida
di pari oggetto, redatta per conto delle principali  associazioni  di
categoria settoriali (4) e dal manuale di  corretta  prassi  igienica
per la distribuzione di acqua affinata,  refrigerata  e/o  gasata  da
unita' distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da
Aqua Italia e Utilitalia e dal manuale di  corretta  prassi  igienica
per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  potabile  nei  pubblici
esercizi validati dall'ISS e dal Ministero della salute. 
    In particolare, per gli erogatori di acqua trattata e per le case
dell'acqua,  devono  essere  eseguite   analisi   batteriologiche   e
chimico-fisiche previste dal citato manuale per  la  corretta  prassi
igienica almeno a cadenza annuale. I risultati di  tali  analisi,  la
data e l'ente che li ha eseguiti sono resi  visibili  all'utenza.  In
una apposita segnaletica e'  riportata  la  data  delle  manutenzioni
effettuate. 
    Verifica:  presentazione  della  documentazione   richiesta   nel
criterio.  Il  direttore  dell'esecuzione  del  contratto   controlla
l'esecuzione delle attivita' manutentive e di pulizia programmate con
sopralluoghi durante lo svolgimento delle medesime. 
    5.3 Criteri premianti 
    Indicazioni alla stazione appaltante 
    Qualora la  stazione  appaltante  utilizzi  il  miglior  rapporto
qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione  dell'appalto,  tiene  in
considerazione uno o piu' dei criteri premianti di  questo  capitolo,
secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del decreto legislativo
31 marzo 2023,  n.  36,  assegnandovi  una  significativa  quota  del
punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e  quanti  criteri
premianti utilizzare dipende  da  vari  fattori  quali  le  priorita'
stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto  e
i risultati attesi. 
    5.3.1 Veicoli utilizzati per le attivita' manutentive 
    E'  attribuito  un  punteggio  tecnico  premiante   all'operatore
economico che, per gli  interventi  di  manutenzione,  si  impegna  a
utilizzare veicoli elettrici. 
    Verifica:  l'offerente  fornisce  la  documentazione  utile  alla
verifica di conformita' al criterio, quale, ad esempio,  il  libretto
di circolazione dei veicoli utilizzati. 

(1) https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/volu
    ntary-schemes_en?redir=1 

(2) https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/volu
    ntary-schemes_en?redir=1 

(3) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_item
    Name_28_file.pdf  e  R.  Colagrossi,  G.  Temporelli,  "Piano  di
    sicurezza per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  al  punto
    d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi. 

(4) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_item
    Name_28_file.pdf -
    https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_ite
    mName_5_file.pdf  e  R.  Colagrossi,  G.  Temporelli,  "Piano  di
    sicurezza per gli impianti di  trattamento  dell'acqua  al  punto
    d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, WI.