(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel Comune di Badolato (Catanzaro), i cui  organi  elettivi  sono
stati rinnovati nelle  consultazioni  amministrative  del  3  ottobre
2021, sono state  riscontrate  forme  di  ingerenza  da  parte  della
criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e
l'imparzialita'  dell'amministrazione   locale,   nonche'   il   buon
andamento e  il  funzionamento  dei  servizi  con  grave  pregiudizio
dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
    Occorre premettere che, a  seguito  della  riduzione  dell'organo
assembleare per dimissioni dei consiglieri a  meno  della  meta'  dei
componenti, il consiglio comunale di Badolato e'  stato  sciolto  con
decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2025 ai sensi
dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    Peraltro, il Comune di Badolato, il  cui  consiglio  comunale  e'
stato gia' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 23
maggio 2014 per infiltrazioni della criminalita' organizzata ai sensi
dell'art. 143 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'
collocato in un contesto territoriale notoriamente interessato  dalla
presenza di sodalizi criminali. 
    All'esito di una complessa e articolata  attivita'  investigativa
della direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica
di Catanzaro, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catanzaro, in data 20 gennaio 2025, ha emesso un'ordinanza di  misure
cautelari nei confronti di quarantaquattro soggetti, a  vario  titolo
accusati  di  associazione  di  tipo  mafioso,  concorso  esterno  in
associazione   mafiosa,    scambio    elettorale    politico-mafioso,
estorsione, minacce, procurata inosservanza  di  pena,  trasferimento
fraudolento di valori, reati in materia di armi, detenzione e spaccio
di stupefacenti, traffico di tabacco a lavorazione estera. 
    La gravita' dei fatti e la significativita'  del  condizionamento
dell'amministrazione comunale e' emersa anche  dall'esecuzione  delle
misure cautelari degli arresti domiciliari (tutte confermate in  sede
di riesame, eccettuata la  misura  concernente  il  vicesindaco)  nei
confronti del sindaco del Comune di Badolato,  del  vicesindaco,  del
presidente del consiglio comunale e  di  due  assessori,  alcuni  dei
quali indagati per il  reato  di  cui  al  combinato  disposto  degli
articoli 416-bis e 110 del codice penale e tutti per  il  delitto  di
scambio elettorale  politico-mafioso  di  cui  all'art.  416-ter  del
codice penale. 
    Il presidente del consiglio comunale, figlio di  un  imprenditore
affiliato alla locale cosca di  cui  si  dira'  in  seguito,  risulta
inoltre accusato del reato di  procurata  inosservanza  di  pena  per
avere, in concorso con altri soggetti, agevolato la latitanza  di  un
esponente di vertice della locale cosca di 'ndrangheta. 
    A seguito dell'applicazione delle misure cautelari nei  confronti
dei suddetti amministratori, il prefetto di Catanzaro ha disposto  la
sospensione dalla carica degli stessi ai sensi dell'art. 11, comma 2,
del  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,   n.   235   nominando
contestualmente un  commissario  prefettizio  per  l'esercizio  delle
funzioni di sindaco e giunta. 
    Le risultanze d'indagine - che si sostanziano in ipotesi di reato
gravissime dalle quali emerge in  modo  netto  ed  inequivocabile  il
condizionamento  dell'ente  locale   e   l'esistenza   di   dinamiche
gestionali tese ad asservire l'apparato elettivo-burocratico comunale
al  perseguimento   degli   interessi   della   locale   criminalita'
organizzata - hanno inoltre determinato il prefetto  di  Catanzaro  a
richiedere lo scioglimento del Comune di Badolato ai sensi  dell'art.
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  senza  esperire
preliminarmente le procedure di accesso  di  cui  al  comma  2  della
stessa norma. 
    Il prefetto di Catanzaro, dunque, sentito  nella  seduta  del  26
marzo 2025 il  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica, integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
Repubblica della direzione distrettuale antimafia  di  Catanzaro,  ha
trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della
presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di  concreti,
univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  diretti  ed  indiretti
degli amministratori locali con la criminalita' organizzata  di  tipo
mafioso e su forme di condizionamento degli stessi,  ed  ha  pertanto
riscontrato i presupposti per l'applicazione della misura di  cui  al
citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. 
    I contenuti della menzionata ordinanza cautelare, cui  rinvia  la
relazione  prefettizia,  hanno  posto  in  rilievo   un   quadro   di
sostanziale compromissione  dei  principi  di  buon  andamento  e  di
imparzialita' dell'attivita'  dell'ente  ed  hanno  evidenziato  come
l'uso distorto della cosa pubblica si  sia  concretizzato  in  favore
degli  illeciti  interessi  di  soggetti  appartenenti   o   comunque
riconducibili alla criminalita' organizzata. 
    La relazione del prefetto di Catanzaro pone in evidenza il  ruolo
assunto dal citato imprenditore, soggetto intraneo alla locale  cosca
criminale, nei cui confronti  e'  stata  applicata  la  misura  della
custodia  cautelare  in  carcere,  che  risulta  essersi  attivamente
impegnato nella campagna  elettorale  dell'ottobre  2021,  risultando
determinante   per   l'elezione    dei    suddetti    amministratori,
interessandosi alla formazione delle liste e  della  giunta  comunale
addirittura imponendo la nomina di un assessore esterno, sebbene tale
nominativo non fosse gradito al sindaco: allo scopo di controllare il
comune e condizionare l'attivita' amministrativa, anche attraverso la
partecipazione a  riunioni,  sebbene  privo  di  qualsiasi  titolo  e
assumendo, di fatto, le relative decisioni. 
    Sintomatica al riguardo la circostanza, riportata nella relazione
prefettizia, secondo la quale in tutte le occasioni in cui il sindaco
- abitualmente residente in altra regione - si recava a Badolato  per
adempiere a impegni istituzionali non  delegabili,  l'affiliato  alla
cosca locale prendeva parte a tutti gli  incontri  informali  che  il
primo cittadino organizzava con il vice sindaco ed  altri  componenti
del suo staff. 
    La stessa relazione mette  in  rilievo  la  perfetta  intraneita'
nella locale consorteria criminale del sindaco, del vicesindaco,  del
Presidente del consiglio comunale e di due assessori, tutti indagati,
come   evidenziato,   per   il   delitto   di   «scambio   elettorale
politico-mafioso» previsto dall'art. 416-ter del  codice  penale.  Il
sindaco, il vicesindaco e un assessore  risultano  altresi'  indagati
per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai sensi  degli
articoli 110 e  416-bis  del  codice  penale,  per  aver  fornito  un
contributo concreto, specifico e volontario per la conservazione o il
rafforzamento delle capacita' operative della locale consorteria, con
la consapevolezza dei metodi e dei fini da essa perseguiti, ponendosi
a  disposizione  del  citato  imprenditore  per  garantire   vantaggi
connessi allo svolgimento delle attivita'  amministrative  dell'ente,
in  tal  modo  consentendo  il  conseguimento  di  profitti  illeciti
all'associazione, ovvero rafforzando la percezione della capacita' di
intimidazione e condizionamento del sodalizio. 
    La relazione prefettizia  si  sofferma  sulla  figura  del  primo
cittadino di Badolato, evidenziandone il  ruolo  rivestito  gia'  nel
corso di passate consiliature, in quanto ha diretto l'amministrazione
locale, una prima volta, nel 1977, successivamente  nel  2008  ed  e'
stato  poi  nuovamente   confermato   nella   stessa   carica   nella
consiliatura del 2013,  amministrazione  che,  come  evidenziato,  e'
stata sciolta con decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  23
maggio 2014 per  infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata,  ai
sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    A tal riguardo si precisa che, a seguito del citato provvedimento
dissolutorio del 2014, il sindaco con sentenza della corte  d'appello
di Catanzaro n. 666 del 2 maggio 2016 venne dichiarato  incandidabile
ai sensi dell'art. 143, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000
in  quanto  responsabile  delle  condotte  che  avevano  causato   lo
scioglimento del consiglio comunale. 
    La  stessa  relazione  da'  conto  del  rapporto   di   pregressa
conoscenza e documentata frequentazione,  a  partire  dal  2005,  del
primo  cittadino  con  il  menzionato  imprenditore,  esponente   del
sodalizio criminoso, come detto attinto dalla custodia  cautelare  in
carcere, con  la  consapevolezza  da  parte  del  sindaco  della  sua
caratura criminale. 
    Sono al riguardo significativi i contenuti di fonti  tecniche  di
prova precedenti alle elezioni comunali dell'ottobre 2021, dai  quali
emerge che il candidato sindaco evidenziava  all'esponente  del  clan
locale come fosse importante farsi vedere insieme  sul  territorio  e
chiedeva l'intervento di quest'ultimo per la risoluzione di questioni
che lo riguardavano direttamente, tra cui quella  relativa  agli  usi
civici che bloccavano l'edificazione edilizia sui  terreni  intestati
ad una sua societa', in un'ampia fascia della costa di Badolato, gia'
lottizzata. 
    Il compendio  probatorio  dell'operazione  da  cui  e'  scaturita
l'ordinanza emessa  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribunale di Catanzaro ha evidenziato ulteriori ingerenze da parte di
uno stretto congiunto del citato esponente 'ndranghetista,  ingerenze
volte,  come  sara'  dettagliatamente  descritto  in  seguito,   alla
stabilizzazione di un agente  di  polizia  municipale  a  fronte  del
prospettato conseguimento di obiettivi perseguiti dalla cosca locale. 
    La  relazione  prefettizia  analizza  anche  la   posizione   del
vicesindaco, ponendo in rilievo lo stretto rapporto del medesimo  con
il suddetto componente del sodalizio mafioso, cosi'  come  comprovato
da numerose fonti di prova. 
    Come analiticamente riportato nella  relazione  del  prefetto  di
Catanzaro, e' emerso che nel corso della campagna elettorale del 2021
il futuro vicesindaco si e' prodigato,  significativamente,  fornendo
un apporto essenziale, per la formazione di una lista civetta di  cui
egli era il candidato sindaco, lista che si era resa  necessaria  per
abbassare  il  quorum  di  partecipazione  dell'elettorato  e   cosi'
scongiurare un eventuale commissariamento prefettizio. 
    L'influenza e la pervicacia mafiosa del  citato  esponente  della
locale cosca sul vicesindaco si  e'  altresi'  estrinsecata  mediante
ripetute minacce rivolte allo stesso amministratore comunale,  alcune
di esse implicanti il veto di assegnare incarichi e lavori  senza  il
suo consenso e senza un vantaggio diretto, il divieto di procedere ad
impegni di spesa senza il suo consenso, nonche' l'allontanamento  dal
comune di un avvocato, non gradito al citato affiliato, che era stato
nominato dal sindaco quale collaboratore a  supporto  dell'organo  di
governo locale. 
    Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari,  inoltre,
risulta che il  vicesindaco  abbia  deliberato  l'approvazione  della
perizia tecnica relativa ad un immobile  alienato  -  con  trattativa
agevolata,   sia   nella   procedura   amministrativa    sia    nella
determinazione del  prezzo  -  in  favore  del  fratello  del  citato
esponente  della  locale  cosca.  In  particolare,  risulta  che   il
congiunto   del   citato   imprenditore   si    sia    interfacciato,
ripetutamente,  con  il  vicesindaco  ed  il  responsabile  dell'area
tecnica  per   sollecitare   la   definizione   della   compravendita
dell'immobile suddetto in favore della propria moglie. 
    Risulta inoltre, emblematicamente, dalla stessa ordinanza, che il
vicesindaco abbia promesso  ad  un  altro  parente  dell'imprenditore
controindicato, titolare di  un'impresa  individuale  avviata  appena
cinque mesi dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale,
di intermediare per l'assegnazione in suo favore di lavori per  conto
del comune. Nello specifico, pur  non  essendosi  concretizzati  tali
affidamenti,  la  promessa  suddetta  risulta  essersi   estrinsecata
nell'adozione di due atti, uno  di  giunta  e  l'altro  di  consiglio
comunale, prodromici al  successivo  affidamento  di  lavori  per  la
realizzazione di parcheggi nel comune di Badolato. 
    La relazione del prefetto di Catanzaro esamina poi  la  posizione
del presidente del consiglio comunale  ponendo  in  rilievo  -  quale
elemento significativo della forza intimidatrice della  locale  cosca
nell'ambito della campagna elettorale -  il  conseguimento  del  piu'
alto numero di preferenze da parte di costui nonostante  inizialmente
non avesse alcuna intenzione di candidarsi alle elezioni dell'ottobre
2021. Lo  stesso  inoltre  ricevera'  anche  l'importante  delega  in
materia  di  bilancio,  tributi,  attuazione  programmatica,  sistemi
informatici. 
    Questi  dati,  come  evidenziato  dal  prefetto   di   Catanzaro,
restituiscono  un  quadro   di   significativa   pervasivita'   della
criminalita'  organizzata   fin   dalla   fase   della   competizione
elettorale. 
    Ulteriori elementi che attestano una gestione dell'ente, da parte
degli  amministratori,  avulsa  dal  rispetto  di  principi  di  buon
andamento e legalita' emergono dall'analisi della vicenda relativa ai
lavori di pavimentazione stradale di alcune vie comunali. 
    Le  indagini  giudiziarie  hanno  evidenziato  l'intenzione   del
sindaco di far effettuare i suddetti lavori  di  pavimentazione  solo
una volta che fosse stata raggiunta la certezza, della fornitura  del
relativo bitume, da parte di una  ditta  di  fatto  riconducibile  al
predetto  esponente   criminale,   peraltro   destinataria   di   due
provvedimenti interdittivi antimafia. 
    Le stesse indagini hanno inoltre evidenziato l'indebita ingerenza
del  presidente  del  consiglio  comunale  nell'individuazione  della
ditta, anch'essa  afferente  al  locale  contesto  criminale  che  in
concreto risultera' aggiudicataria della commessa. 
    La vicenda nel  suo  insieme,  oltre  ai  menzionati  profili  di
condizionamento e illegittimita', attesta l'evidente  violazione  del
principio di separazione del potere di indirizzo politico  da  quello
di gestione. 
    Ulteriore episodio dal  quale  emerge  l'indebita  ingerenza  del
presidente del consiglio comunale e' quello relativo  alla  rimozione
di un'imbarcazione, con  a  bordo  migranti  extracomunitari,  giunta
sulla costa di Badolato nel novembre del 2021, ed arenatasi  a  pochi
metri dalla riva. 
    Risulta dalle indagini giudiziarie che lo stesso  presidente  del
consiglio comunale abbia manifestato al sindaco ed al vicesindaco  la
necessita' di affidare i lavori di rimozione  dell'imbarcazione  alla
ditta del padre, come detto affiliato alla  locale  cosca,  in  luogo
della ditta inizialmente individuata dall'amministrazione comunale. A
tal riguardo la relazione prefettizia, nel precisare che il  suddetto
affidamento non ha poi avuto seguito in ragione dell'intervento della
procura   di   Catanzaro   che    ha    disposto    la    distruzione
dell'imbarcazione, sottolinea come  l'insieme  di  tali  vicende  sia
emblematico dell'ingerenza diretta della politica nella  gestione  di
procedimenti amministrativi e, nel caso concreto, di una politica che
non solo e' apparsa permeabile agli  interessi  della  cosca,  ma  da
questa si e' fatta anche indirizzare. 
    Altra persona di riferimento dell'esponente della  locale  cosca,
all'interno  del  Comune  di  Badolato,  risulta  essere  colui   che
assumera' l'incarico di assessore esterno, soggetto che  inizialmente
era stato proposto dallo stesso membro del sodalizio  al  fine  della
valida presentazione della lista collegata con il futuro sindaco. Pur
non  risultando  eletto  ed  avendo  ottenuto  un  numero  esiguo  di
preferenze, tale profilo veniva scelto dal componente  del  sodalizio
mafioso quale soggetto piu' idoneo ad assumere la predetta carica  di
assessore  esterno.  Al  riguardo,  occorre  sottolineare  che   tale
persona, nel corso di molteplici intercettazioni,  aveva  manifestato
le proprie perplessita' ad accettare l'incarico suddetto ritenendo di
non avere le competenze  necessarie.  A  fronte  di  tali  titubanze,
l'esponente  della  locale  cosca  gli  forniva  ogni  rassicurazione
facendo presente che lui stesso,  di  volta  in  volta,  gli  avrebbe
fornito  dettagliate  istruzioni   da   seguire   nello   svolgimento
dell'incarico di assessore. 
    Altro   episodio   significativo   del   rapporto    privilegiato
intercorrente  tra  il  soggetto  controindicato  e  l'assessore   in
questione e' quello relativo alle minacce  indirizzate  dal  medesimo
controindicato al vicesindaco, volte a far dimettere due  consiglieri
eletti e cosi' legittimare la presenza  dell'assessore,  esterno,  in
seno all'amministrazione comunale. 
    Emerge  inoltre  dall'ordinanza  del  giudice  per  le   indagini
preliminari che anche tale assessore, cosi' come un  altro  assessore
abbiano deliberato  l'approvazione  della  perizia  tecnica  relativa
all'immobile sopra citato, e l'alienazione dello stesso per  favorire
il fratello dell'esponente della locale cosca. 
    Come sopra evidenziato, il compendio  probatorio  dell'operazione
da cui e' scaturita  l'ordinanza  cautelare  ha  ravvisato  ulteriori
ingerenze da parte di uno  stretto  parente  del  piu'  volte  citato
esponente 'ndranghetista in  relazione  alla  stabilizzazione  di  un
agente di polizia municipale, figlia di un dipendente  di  un  comune
limitrofo collegato al locale contesto criminale che si era adoperato
per favorire la regolarizzazione, e la riapertura,  dell'impianto  di
una societa' riconducibile, di fatto,  al  predetto  esponente  della
cosca locale, impianto nel quale risulta essere  stata  agevolata  la
latitanza del vertice della cosca medesima. 
    Emerge   infatti,   dall'esame   del   richiamato   provvedimento
cautelare, che il primo cittadino si sia prodigato a stabilizzare  la
posizione del suddetto agente di polizia municipale  trasformando  il
contratto di lavoro in essere  da  rapporto  a  tempo  determinato  a
rapporto a tempo indeterminato, con aumento delle ore lavorative. 
    Le  circostanze  sopra  descritte,  analiticamente  esaminate   e
dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno  dunque
rivelato una serie di condizionamenti  nell'amministrazione  comunale
di Badolato volti a perseguire fini diversi da  quelli  istituzionali
che hanno determinato lo svilimento  e  la  perdita  di  credibilita'
dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della
collettivita',  rendendo  necessario  l'intervento  dello  Stato  per
assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. 
    Tali elementi, come gia' evidenziato, sono stati oggetto di esame
e valutazione nel corso del comitato provinciale per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica. In tale  sede  il  procuratore  della  repubblica
della direzione distrettuale antimafia di  Catanzaro  ha  evidenziato
che, nel caso di specie,  piu'  che  di  condizionamento  della  vita
dell'ente locale da parte della criminalita'  organizzata  si  e'  di
fronte ad una  infiltrazione  diretta  della  cosca  nella  compagine
politico-gestionale del Comune di Badolato. 
    Sebbene il processo di ripristino della legalita'  nell'attivita'
del comune sia gia' iniziato con la  gestione  provvisoria  dell'ente
affidata al commissario straordinario, ai  sensi  dell'art.  141  del
decreto' legislativo 18 agosto 2000 n.  267,  in  considerazione  dei
fatti suesposti e  per  garantire  il  completo  affrancamento  dalle
influenze della criminalita', si  ritiene,  comunque,  necessaria  la
nomina della commissione straordinaria  di  cui  all'art.  144  dello
stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che  la
capacita' pervasiva delle organizzazioni  criminali  possa  di  nuovo
esprimersi in occasione delle prossime consultazioni  amministrative.
L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa  per  la
gestione straordinaria consente anche  l'avvio  di  iniziative  e  di
interventi programmatori  che,  piu'  incisivamente,  favoriscono  il
risanamento dell'ente. 
    Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143
del  citato  decreto  legislativo,  per  le  caratteristiche  che  lo
configurano, puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto
provvedimento per altra causa,  differenziandosene  per  funzioni  ed
effetti, si propone, pertanto, l'adozione della misura di rigore  nei
confronti del Comune di Badolato, con conseguente  affidamento  della
gestione dell'ente locale ad una commissione  straordinaria  cui,  in
virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite  specifiche
competenze e metodologie di intervento finalizzate a  garantire,  nel
tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze  della
collettivita'. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
 
      Roma, 10 aprile 2025 
 
                                 Il Ministro dell'interno: Piantedosi