(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del  decreto  legislativo  28
  agosto 1997, n. 281, tra il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
  autonome di Trento  e  di  Bolzano  concernente  la  revisione  del
  profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito
  il 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161). (Rep. atti n. 175 /CSR del
  3 ottobre 2024). 
 
                      LA CONFERENZA PERMANENTE 
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
            E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 
    Nella seduta del 3 ottobre 2024: 
      Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, con il quale  e'  stata
individuata  la  figura   e   il   relativo   profilo   professionale
dell'operatore socio-sanitario ed  e'  stato  definito  l'ordinamento
didattico dei corsi di formazione (Rep. Atti n. 1161); 
      Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43,  recante  «Disposizioni
in materia  di  professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei  relativi  ordini  professionali»  che,
all'art.  1,  comma  2,  conferma   la   competenza   delle   regioni
nell'individuazione  e  formazione  dei  profili  di   operatori   di
interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come
definite  dal  comma  1   del   medesimo   articolo,   ossia   quelle
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  e
del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001; 
      Vista la legge 11  gennaio  2018,  n.  3,  recante  «Delega  al
Governo in materia di sperimentazione clinica di  medicinali  nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», ove l'art. 5,  comma
5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario e' compreso
nell'area  professionale  delle  professioni  sociosanitarie  di  cui
all'art. 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
      Vista la nota del 7 agosto 2024, acquisita al protocollo DAR n.
13383 in data 8 agosto 2024, con la quale il Ministero  della  salute
ha trasmesso lo schema di Accordo in esame (con i  relativi  allegati
1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante) nel quale sono  stati
sottolineati, tra l'altro: 
        - «la rilevanza della figura  dell'operatore  socio-sanitario
presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e  sociali  del  Paese
per l'assistenza alla persona; 
        - le  profonde  modificazioni  nelle  realta'  organizzative,
clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate  negli  ultimi
vent'anni, nonche' l'emergenza pandemica da Covid-19, tali per cui il
profilo dell'operatore socio-sanitario delineato dall'Accordo tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome nel 2001 rivela  limitazioni
non piu' funzionali al soddisfacimento dei bisogni attuali; 
        -  le  variazioni   nella   domanda   di   salute   collegate
all'invecchiamento    della    popolazione,     all'aumento     della
multimorbilita' e cronicita' che richiedono un continuo  sviluppo  di
competenze di tutti gli operatori che a vario titolo intervengono nel
processo di presa in carico, cura e assistenza della persona; 
        - l'aumento della presenza  di  alunni  con  disabilita'  che
richiedono assistenza durante la frequenza degli istituti scolastici; 
        - la realizzazione di un'indagine nazionale presso le regioni
e  le  province  autonome  curata  dal  Coordinamento  tecnico  della
Commissione salute finalizzata a rilevare i cambiamenti organizzativi
e  di  contenuto  dei  percorsi   di   formazione   degli   operatori
socio-sanitari nonche' i relativi ambiti di impiego; 
        - i risultati di tale indagine che indicano la necessita'  di
procedere con un  aggiornamento  del  profilo  nonche'  del  percorso
formativo, il  quale  deve  garantire  una  maggiore  uniformita'  di
contenuti; 
        - la peculiarita' della figura quale "operatore di  interesse
sanitario" tale da richiedere una specifica disciplina  del  processo
formativo e  dell'organizzazione  dei  relativi  corsi  funzionali  e
rispondenti ai risultati attesi»; 
      Visto il suddetto schema  di  accordo,  il  quale  richiama  il
parere  favorevole  della  Sezione  II  del  Consiglio  superiore  di
sanita', reso in data 11 giugno 2024 con la seguente raccomandazione:
«nell'attivazione dei corsi di formazione, una particolare attenzione
diretta a garantire lo svolgimento delle attivita' formative al  fine
di assicurare l'acquisizione delle competenze, delle abilita'  minime
e  delle  conoscenze  essenziali.  Rientra  nelle  prerogative  delle
regioni e delle province  autonome  garantire  lo  svolgimento  delle
suddette attivita'  formative  presso  soggetti  accreditati  per  la
formazione»; 
      Vista la nota dell'8 agosto 2024, prot. DAR n.  13420,  con  la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
di questa Conferenza ha  diramato  la  documentazione  trasmessa  dal
Ministero della salute in data 7 agosto  2024  alle  regioni  e  alle
Province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano,   con   contestuale
convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 settembre 2024,
nel corso della quale  il  Coordinamento  tecnico  della  Commissione
salute della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  ha
concordato con il Ministero della salute alcune modifiche allo schema
di accordo in oggetto; 
      Vista la comunicazione del predetto Coordinamento tecnico della
Commissione salute del 24 settembre 2024,  diramata,  in  pari  data,
alle amministrazioni interessate con prot. DAR n. 15191, con la quale
sono state trasmesse le proposte emendative sullo schema di  accordo,
gia' presentate nel corso della riunione tecnica sopra richiamata; 
      Vista la nota del 1° ottobre 2024, acquisita al  prot.  DAR  n.
15456, in pari data, con  la  quale  il  Ministero  della  salute  ha
trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto,  che
tiene conto delle proposte emendative  formulate  dalle  regioni  nel
corso della riunione tecnica del 19 settembre 2024; 
      Vista la nota del 1° ottobre 2024, prot. DAR n. 15462,  con  la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
      Vista la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 15521  il  1°
ottobre 2024, con la quale  il  citato  Coordinamento  tecnico  della
Commissione salute ha espresso l'assenso tecnico sull'ultima versione
dell'accordo in oggetto; 
      Considerato che, nel corso della seduta del 3 ottobre  2024  di
questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano  hanno  espresso   avviso   favorevole   al   perfezionamento
dell'accordo e dei relativi allegati 1, 2, 3,  che  ne  costituiscono
parte integrante, con la raccomandazione, in riferimento al  disposto
dell'art. 17, comma 2, di voler agevolare e favorire, in  particolare
per  le  piccole  regioni  che  si  trovano  in  casi  di  assenza  o
indisponibilita'  di  strutture  ove  realizzare  il  tirocinio,  gli
accordi interregionali; 
      Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
    ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di  Bolzano  per  la  revisione  del  profilo  professionale
dell'operatore socio-sanitario quale operatore di interesse sanitario
di cui alla legge 1° febbraio  2006,  n.  43,  che  svolge  attivita'
finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere  e
l'autonomia   delle   persone   assistite,   in   ambito   sanitario,
socio-sanitario e sociale,  e  per  la  definizione  dell'ordinamento
didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini: 
 
                               Art. 1. 
                      Descrizione della figura 
 
    1.  L'operatore  socio-sanitario  e'  l'operatore  di   interesse
sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1°  febbraio  2006,
n. 43. 
    2.  L'operatore  socio-sanitario  e'   l'operatore   che   svolge
attivita' finalizzate a soddisfare i bisogni primari  e  favorire  il
benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito  sanitario,
socio- sanitario e sociale. 
    3. L'operatore socio-sanitario svolge  la  propria  attivita'  in
collaborazione  con  il  professionista  sanitario   o   sociale   di
riferimento, e in integrazione con gli  altri  operatori  sanitari  e
sociali. 
    La collaborazione  si  realizza  attraverso  piani  e  programmi,
nonche'  strumenti  di  integrazione   professionale   definiti   dal
professionista responsabile  in  base  al  grado  di  complessita'  e
stabilita' sanitaria e socio-assistenziale della persona assistita.