Allegato
Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concernente la revisione del
profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito
il 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161). (Rep. atti n. 175 /CSR del
3 ottobre 2024).
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 3 ottobre 2024:
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, con il quale e' stata
individuata la figura e il relativo profilo professionale
dell'operatore socio-sanitario ed e' stato definito l'ordinamento
didattico dei corsi di formazione (Rep. Atti n. 1161);
Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni
in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» che,
all'art. 1, comma 2, conferma la competenza delle regioni
nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di
interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come
definite dal comma 1 del medesimo articolo, ossia quelle
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e
del decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», ove l'art. 5, comma
5, stabilisce che il profilo di operatore socio-sanitario e' compreso
nell'area professionale delle professioni sociosanitarie di cui
all'art. 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la nota del 7 agosto 2024, acquisita al protocollo DAR n.
13383 in data 8 agosto 2024, con la quale il Ministero della salute
ha trasmesso lo schema di Accordo in esame (con i relativi allegati
1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante) nel quale sono stati
sottolineati, tra l'altro:
- «la rilevanza della figura dell'operatore socio-sanitario
presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Paese
per l'assistenza alla persona;
- le profonde modificazioni nelle realta' organizzative,
clinico-assistenziali e sociali che si sono verificate negli ultimi
vent'anni, nonche' l'emergenza pandemica da Covid-19, tali per cui il
profilo dell'operatore socio-sanitario delineato dall'Accordo tra lo
Stato, le regioni e le province autonome nel 2001 rivela limitazioni
non piu' funzionali al soddisfacimento dei bisogni attuali;
- le variazioni nella domanda di salute collegate
all'invecchiamento della popolazione, all'aumento della
multimorbilita' e cronicita' che richiedono un continuo sviluppo di
competenze di tutti gli operatori che a vario titolo intervengono nel
processo di presa in carico, cura e assistenza della persona;
- l'aumento della presenza di alunni con disabilita' che
richiedono assistenza durante la frequenza degli istituti scolastici;
- la realizzazione di un'indagine nazionale presso le regioni
e le province autonome curata dal Coordinamento tecnico della
Commissione salute finalizzata a rilevare i cambiamenti organizzativi
e di contenuto dei percorsi di formazione degli operatori
socio-sanitari nonche' i relativi ambiti di impiego;
- i risultati di tale indagine che indicano la necessita' di
procedere con un aggiornamento del profilo nonche' del percorso
formativo, il quale deve garantire una maggiore uniformita' di
contenuti;
- la peculiarita' della figura quale "operatore di interesse
sanitario" tale da richiedere una specifica disciplina del processo
formativo e dell'organizzazione dei relativi corsi funzionali e
rispondenti ai risultati attesi»;
Visto il suddetto schema di accordo, il quale richiama il
parere favorevole della Sezione II del Consiglio superiore di
sanita', reso in data 11 giugno 2024 con la seguente raccomandazione:
«nell'attivazione dei corsi di formazione, una particolare attenzione
diretta a garantire lo svolgimento delle attivita' formative al fine
di assicurare l'acquisizione delle competenze, delle abilita' minime
e delle conoscenze essenziali. Rientra nelle prerogative delle
regioni e delle province autonome garantire lo svolgimento delle
suddette attivita' formative presso soggetti accreditati per la
formazione»;
Vista la nota dell'8 agosto 2024, prot. DAR n. 13420, con la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
di questa Conferenza ha diramato la documentazione trasmessa dal
Ministero della salute in data 7 agosto 2024 alle regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale
convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 settembre 2024,
nel corso della quale il Coordinamento tecnico della Commissione
salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha
concordato con il Ministero della salute alcune modifiche allo schema
di accordo in oggetto;
Vista la comunicazione del predetto Coordinamento tecnico della
Commissione salute del 24 settembre 2024, diramata, in pari data,
alle amministrazioni interessate con prot. DAR n. 15191, con la quale
sono state trasmesse le proposte emendative sullo schema di accordo,
gia' presentate nel corso della riunione tecnica sopra richiamata;
Vista la nota del 1° ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n.
15456, in pari data, con la quale il Ministero della salute ha
trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto, che
tiene conto delle proposte emendative formulate dalle regioni nel
corso della riunione tecnica del 19 settembre 2024;
Vista la nota del 1° ottobre 2024, prot. DAR n. 15462, con la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 15521 il 1°
ottobre 2024, con la quale il citato Coordinamento tecnico della
Commissione salute ha espresso l'assenso tecnico sull'ultima versione
dell'accordo in oggetto;
Considerato che, nel corso della seduta del 3 ottobre 2024 di
questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento
dell'accordo e dei relativi allegati 1, 2, 3, che ne costituiscono
parte integrante, con la raccomandazione, in riferimento al disposto
dell'art. 17, comma 2, di voler agevolare e favorire, in particolare
per le piccole regioni che si trovano in casi di assenza o
indisponibilita' di strutture ove realizzare il tirocinio, gli
accordi interregionali;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per la revisione del profilo professionale
dell'operatore socio-sanitario quale operatore di interesse sanitario
di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attivita'
finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e
l'autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario,
socio-sanitario e sociale, e per la definizione dell'ordinamento
didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:
Art. 1.
Descrizione della figura
1. L'operatore socio-sanitario e' l'operatore di interesse
sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006,
n. 43.
2. L'operatore socio-sanitario e' l'operatore che svolge
attivita' finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il
benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario,
socio- sanitario e sociale.
3. L'operatore socio-sanitario svolge la propria attivita' in
collaborazione con il professionista sanitario o sociale di
riferimento, e in integrazione con gli altri operatori sanitari e
sociali.
La collaborazione si realizza attraverso piani e programmi,
nonche' strumenti di integrazione professionale definiti dal
professionista responsabile in base al grado di complessita' e
stabilita' sanitaria e socio-assistenziale della persona assistita.