(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                       Metodologie didattiche 
 
    1. Le  metodologie  didattiche  devono  favorire  l'apprendimento
mediante approccio interattivo, privilegiando un approccio  didattico
basato sulla problematizzazione di casistica specifica che  favorisca
l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche. 
    2. Fermo restando che deve essere privilegiata la  formazione  in
presenza, possono essere utilizzate le metodologie  di  Formazione  a
Distanza (FAD) ed e-learning  nella  misura  massima  prevista  dagli
accordi vigenti. 
    3. Il  sistema  di  formazione  a  distanza  ed  e-learning  deve
assicurare  il  monitoraggio   del   processo   di   formazione   dei
partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati
delle attivita' svolte, nonche' adeguati sistemi di  controllo  della
partecipazione alle attivita' formative. 
    4. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano  possono
prevedere modalita' di studio/approfondimento guidato, finalizzate  a
facilitare l'apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo  del  10%
del monte ore di teoria. 
    5. Le esercitazioni/laboratorio sono propedeutiche al tirocinio e
finalizzate  all'apprendimento  di  attivita'  tecnico-procedurali  e
abilita' relazionali comunicative in ambiente protetto. 
    Possono essere condotte da docenti del corso, tutor, esperti,  in
possesso di  competenze  specifiche  relative  ai  contenuti  e  alle
metodologie delle stesse.