Art. 12.
Metodologie didattiche
1. Le metodologie didattiche devono favorire l'apprendimento
mediante approccio interattivo, privilegiando un approccio didattico
basato sulla problematizzazione di casistica specifica che favorisca
l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.
2. Fermo restando che deve essere privilegiata la formazione in
presenza, possono essere utilizzate le metodologie di Formazione a
Distanza (FAD) ed e-learning nella misura massima prevista dagli
accordi vigenti.
3. Il sistema di formazione a distanza ed e-learning deve
assicurare il monitoraggio del processo di formazione dei
partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati
delle attivita' svolte, nonche' adeguati sistemi di controllo della
partecipazione alle attivita' formative.
4. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere modalita' di studio/approfondimento guidato, finalizzate a
facilitare l'apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo del 10%
del monte ore di teoria.
5. Le esercitazioni/laboratorio sono propedeutiche al tirocinio e
finalizzate all'apprendimento di attivita' tecnico-procedurali e
abilita' relazionali comunicative in ambiente protetto.
Possono essere condotte da docenti del corso, tutor, esperti, in
possesso di competenze specifiche relative ai contenuti e alle
metodologie delle stesse.