(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                       Coordinatore del corso 
 
    1. Deve essere individuato il coordinatore per  la  gestione  dei
corsi,  il  quale  garantisce  la   realizzazione   delle   attivita'
didattiche, la progettazione  del  tirocinio  e  delle  attivita'  di
studio guidato nonche' l'integrazione tra la formazione teorica e  il
tirocinio. 
    2. Il coordinatore del corso deve essere in possesso della laurea
magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente,  secondo
quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  in  ambito   sanitario,
socio-sanitario,  sociale   o   educativo-formativo   ed   esperienza
professionale  pluriennale  in  ambito  sanitario,   socio-sanitario,
sociale o nella gestione di corsi di formazione  per  il  profilo  di
operatore socio-sanitario. 
    3. I coordinatori dei corsi per O.S.S. titolari dell'incarico  da
almeno 5 anni, anche non continuativi negli ultimi 10, alla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'art. 23,  possono  mantenere  le  loro  funzioni,
anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.