Art. 13.
Coordinatore del corso
1. Deve essere individuato il coordinatore per la gestione dei
corsi, il quale garantisce la realizzazione delle attivita'
didattiche, la progettazione del tirocinio e delle attivita' di
studio guidato nonche' l'integrazione tra la formazione teorica e il
tirocinio.
2. Il coordinatore del corso deve essere in possesso della laurea
magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito sanitario,
socio-sanitario, sociale o educativo-formativo ed esperienza
professionale pluriennale in ambito sanitario, socio-sanitario,
sociale o nella gestione di corsi di formazione per il profilo di
operatore socio-sanitario.
3. I coordinatori dei corsi per O.S.S. titolari dell'incarico da
almeno 5 anni, anche non continuativi negli ultimi 10, alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 23, possono mantenere le loro funzioni,
anche in assenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.