(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
                              Frequenza 
 
    1. La frequenza ai  corsi  e'  obbligatoria  e  non  puo'  essere
ammesso all'esame di qualifica il  corsista  che  abbia  superato  il
tetto massimo di assenze indicato dalla regione o Provincia  autonoma
di Trento e di Bolzano, che comunque non puo' essere superiore al 10%
delle ore complessive. 
    2. In caso di assenza del corsista superiore  al  10%  delle  ore
complessive,  il  percorso  formativo  si  considera   interrotto   e
l'eventuale completamento avverra' secondo modalita' stabilite  dalla
regione o provincia autonoma.