Art. 15.
Frequenza
1. La frequenza ai corsi e' obbligatoria e non puo' essere
ammesso all'esame di qualifica il corsista che abbia superato il
tetto massimo di assenze indicato dalla regione o Provincia autonoma
di Trento e di Bolzano, che comunque non puo' essere superiore al 10%
delle ore complessive.
2. In caso di assenza del corsista superiore al 10% delle ore
complessive, il percorso formativo si considera interrotto e
l'eventuale completamento avverra' secondo modalita' stabilite dalla
regione o provincia autonoma.