(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
              Esame di qualifica - Commissione d'esame 
 
    1. Sono ammessi all'esame di qualifica i corsisti che al  termine
del percorso formativo abbiano 
    riportato  valutazioni  positive   in   tutte   le   materie   di
insegnamento e nel tirocinio. 
    2. Ai fini della validita' del titolo l'attivita' formativa e  il
tirocinio si svolgono interamente  nel  territorio  della  regione  o
della Provincia autonoma di Trento e  di  Bolzano  in  cui  e'  stato
autorizzato il corso, cosi' come  il  relativo  esame  finale,  fatti
salvi specifiche deroghe in osservanza degli  accordi  interregionali
vigenti. 
    3. L'esame di qualifica consiste in una prova teorica  scritta  e
orale e una prova pratica finalizzate  a  verificare  rispettivamente
l'apprendimento delle conoscenze e  l'acquisizione  di  conoscenze  e
abilita' pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della
normativa vigente. 
    4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi  di
trasparenza e tracciabilita' delle procedure  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. 
    5. La commissione d'esame, nominata  in  base  alle  disposizioni
delle rispettive regioni  e  Provincie  autonome,  e'  composta  come
segue: 
      - un rappresentante  della  regione  o  Provincia  autonoma  di
Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione; 
      - un  professionista  sanitario,  di  norma  infermiere  ed  un
professionista  dell'area  socio-sanitaria,   di   norma   assistente
sociale, esterni all'organizzazione del corso, individuati secondo le
modalita' definite da ogni regione o provincia autonoma; 
      - il coordinatore del corso o il tutor e un docente del corso; 
      - un rappresentante  nominato  dall'Assessorato  competente  in
materia sanitaria della regione o Provincia autonoma di Trento  e  di
Bolzano, se  non  gia'  individuato  in  qualita'  di  presidente  di
commissione. 
    Ulteriori componenti possono essere individuati dalle  regioni  e
province autonome. 
    6. Le regioni e province  autonome  provvedono  alla  definizione
delle prove di esame e l'esame si intende superato  qualora  entrambe
le prove abbiano esito positivo. 
    7. Al corsista che supera l'esame, e' rilasciato dalle regioni  e
dalle province autonome un attestato di qualifica valido su tutto  il
territorio nazionale,  il  cui  contenuto  minimo  e'  riportato  nel
modello di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante del presente
accordo. 
    8. L'attestato reca gli estremi dell'atto regionale o provinciale
con cui e' stato autorizzato  il  corso,  i  riferimenti  degli  enti
formativi nonche' la sottoscrizione dei legali  rappresentanti  delle
istituzioni pubbliche o private accreditate che  hanno  materialmente
erogato i corsi. 
    9. Il superamento dell'esame finale comporta  il  rilascio  degli
attestati relativi all'acquisizione delle certificazioni previste  ai
sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro nel  rispetto  degli
accordi vigenti.