Art. 17.
Esame di qualifica - Commissione d'esame
1. Sono ammessi all'esame di qualifica i corsisti che al termine
del percorso formativo abbiano
riportato valutazioni positive in tutte le materie di
insegnamento e nel tirocinio.
2. Ai fini della validita' del titolo l'attivita' formativa e il
tirocinio si svolgono interamente nel territorio della regione o
della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano in cui e' stato
autorizzato il corso, cosi' come il relativo esame finale, fatti
salvi specifiche deroghe in osservanza degli accordi interregionali
vigenti.
3. L'esame di qualifica consiste in una prova teorica scritta e
orale e una prova pratica finalizzate a verificare rispettivamente
l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione di conoscenze e
abilita' pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della
normativa vigente.
4. L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di
trasparenza e tracciabilita' delle procedure ai sensi del decreto
legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.
5. La commissione d'esame, nominata in base alle disposizioni
delle rispettive regioni e Provincie autonome, e' composta come
segue:
- un rappresentante della regione o Provincia autonoma di
Trento e di Bolzano con funzione di presidente della commissione;
- un professionista sanitario, di norma infermiere ed un
professionista dell'area socio-sanitaria, di norma assistente
sociale, esterni all'organizzazione del corso, individuati secondo le
modalita' definite da ogni regione o provincia autonoma;
- il coordinatore del corso o il tutor e un docente del corso;
- un rappresentante nominato dall'Assessorato competente in
materia sanitaria della regione o Provincia autonoma di Trento e di
Bolzano, se non gia' individuato in qualita' di presidente di
commissione.
Ulteriori componenti possono essere individuati dalle regioni e
province autonome.
6. Le regioni e province autonome provvedono alla definizione
delle prove di esame e l'esame si intende superato qualora entrambe
le prove abbiano esito positivo.
7. Al corsista che supera l'esame, e' rilasciato dalle regioni e
dalle province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il
territorio nazionale, il cui contenuto minimo e' riportato nel
modello di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante del presente
accordo.
8. L'attestato reca gli estremi dell'atto regionale o provinciale
con cui e' stato autorizzato il corso, i riferimenti degli enti
formativi nonche' la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle
istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno materialmente
erogato i corsi.
9. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio degli
attestati relativi all'acquisizione delle certificazioni previste ai
sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro nel rispetto degli
accordi vigenti.