Art. 18.
Aggiornamento
1. Gli operatori socio-sanitari sono obbligati a frequentare
eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di
competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni mese
lavorato nell'anno di riferimento, con la possibilita' di
completamento della formazione nel triennio successivo, a partire
dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.
2. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale e gli
enti privati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei
dipendenti da inserire negli appositi piani formativi secondo quanto
previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani socio-sanitari
regionali o dagli atti di indirizzo regionale del settore sanitario,
socio-sanitario e sociale.
3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle aziende
ed enti del Servizio sanitario regionale, dagli enti formativi
accreditati/autorizzati dalle regioni ad erogare la formazione degli
operatori socio-sanitari.
4. L'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 23.