(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
                            Aggiornamento 
 
    1. Gli operatori  socio-sanitari  sono  obbligati  a  frequentare
eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di
competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni  mese
lavorato  nell'anno  di   riferimento,   con   la   possibilita'   di
completamento della formazione nel  triennio  successivo,  a  partire
dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica. 
    2. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale  e  gli
enti privati sono tenuti  a  prevedere  l'aggiornamento  annuale  dei
dipendenti da inserire negli appositi piani formativi secondo  quanto
previsto  dagli  obiettivi  dei   rispettivi   piani   socio-sanitari
regionali o dagli atti di indirizzo regionale del settore  sanitario,
socio-sanitario e sociale. 
    3. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle  aziende
ed enti  del  Servizio  sanitario  regionale,  dagli  enti  formativi
accreditati/autorizzati dalle regioni ad erogare la formazione  degli
operatori socio-sanitari. 
    4. L'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di adozione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 23.