(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
       Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi 
 
    1. Le regioni e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel
contesto del proprio sistema di formazione possono valutare i  titoli
pregressi e esami sostenuti nell'ambito di percorsi formativi ai fini
del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre  la
durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di
qualifica di operatore socio-sanitario. 
    2. Ai percorsi integrativi rivolti a coloro che hanno conseguito,
ai sensi del previgente ordinamento dell'istruzione professionale, la
qualifica   di   «operatore   dei   servizi   sociali»,   il   titolo
post-qualifica di «tecnico dei servizi sociali», nonche'  il  diploma
di «tecnico dei servizi socio-sanitari»  ex  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  87/2010,  e  agli  studenti  frequentanti  gli
Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanita' e  i
servizi sociali,  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  61/2017,  si
applicano le disposizioni adottate dalle  regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data  di  approvazione  di
specifico Accordo in Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome.