Art. 19.
Titoli pregressi e riconoscimento di crediti formativi
1. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel
contesto del proprio sistema di formazione possono valutare i titoli
pregressi e esami sostenuti nell'ambito di percorsi formativi ai fini
del riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre la
durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di
qualifica di operatore socio-sanitario.
2. Ai percorsi integrativi rivolti a coloro che hanno conseguito,
ai sensi del previgente ordinamento dell'istruzione professionale, la
qualifica di «operatore dei servizi sociali», il titolo
post-qualifica di «tecnico dei servizi sociali», nonche' il diploma
di «tecnico dei servizi socio-sanitari» ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 87/2010, e agli studenti frequentanti gli
Istituti professionali di Stato indirizzo servizi per la sanita' e i
servizi sociali, di cui al decreto legislativo n. 61/2017, si
applicano le disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data di approvazione di
specifico Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.