Art. 20.
Titoli esteri
1. L'esercizio delle attivita' sanitarie, socio-sanitarie e
sociali ascritte alla figura dell'operatore socio-sanitario da parte
di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri e'
condizionato al riconoscimento della qualifica da parte del Ministero
della salute oppure al riconoscimento di crediti formativi secondo
quanto previsto al precedente art. 19 comma 1, da effettuarsi sulla
base di appositi criteri che verranno individuati con accordo
interregionale.