(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
                            Titoli esteri 
 
    1.  L'esercizio  delle  attivita'  sanitarie,  socio-sanitarie  e
sociali ascritte alla figura dell'operatore socio-sanitario da  parte
di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri e'
condizionato al riconoscimento della qualifica da parte del Ministero
della salute oppure al riconoscimento di  crediti  formativi  secondo
quanto previsto al precedente art. 19 comma 1, da  effettuarsi  sulla
base  di  appositi  criteri  che  verranno  individuati  con  accordo
interregionale.