(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
                Equipollenza qualifica professionale 
 
    1.  La  qualifica  professionale  di  operatore   socio-sanitario
acquisita ai sensi del previgente  Accordo  stipulato  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano il 22 febbraio 2001  e'  equipollente
alla qualifica professionale acquisita ai sensi del presente Accordo.