Art. 21.
Equipollenza qualifica professionale
1. La qualifica professionale di operatore socio-sanitario
acquisita ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano il 22 febbraio 2001 e' equipollente
alla qualifica professionale acquisita ai sensi del presente Accordo.