(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
             Disapplicazione - disposizioni transitorie 
 
    1. L'Accordo stipulato in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano il 22 febbraio 2001 relativo all'individuazione della  figura
e del relativo profilo professionale  dell'operatore  socio-sanitario
e' disapplicato dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 23. 
    2. I  corsi  di  formazione  gia'  autorizzati  dalle  regioni  e
Province autonome di Trento e di Bolzano  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
al successivo art. 23  possono  essere  portati  a  compimento  fermo
restando che entro ventiquattro mesi  dalla  medesima  data  dovranno
trovare applicazione le nuove disposizioni. 
    3. Le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano il  proprio  ordinamento  a  quanto  previsto  dal  presente
Accordo.