Art. 22.
Disapplicazione - disposizioni transitorie
1. L'Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano il 22 febbraio 2001 relativo all'individuazione della figura
e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario
e' disapplicato dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 23.
2. I corsi di formazione gia' autorizzati dalle regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al successivo art. 23 possono essere portati a compimento fermo
restando che entro ventiquattro mesi dalla medesima data dovranno
trovare applicazione le nuove disposizioni.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente
Accordo.