Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano riguardante la modifica
dell'accordo atto rep. n. 175/CSR del 3 ottobre 2024, concernente
la revisione del profilo professionale dell'operatore
sociosanitario istituito con accordo del 22 febbraio 2001 (rep.
atti n. 1161). (Rep. atti n. 261/CSR del 18 dicembre 2024).
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 18 dicembre 2024:
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sancito, ai sensi dell'art. 4, comma
1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 ottobre
2024 (rep. atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo
professionale dell'operatore sociosanitario istituito con accordo del
22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161);
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia
e delle finanze, prot. MEF-GAB n. 43406, trasmessa il 3 ottobre 2024
all'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria di
questa Conferenza (prot. DAR n. 15630) e al Ministero della salute,
pervenuta dopo la conclusione della seduta in cui e' stato sancito il
suddetto accordo (rep. atti n. 175/CSR), con la quale sono state
inviate le osservazioni rese, nella medesima data, dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;
Considerate le suddette osservazioni, formulate dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha ritenuto
generica la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'art. 24
dell'accordo suindicato, ed ha evidenziato la necessita' che la
stessa venga integrata precisando se il percorso formativo relativo
al profilo di operatore sociosanitario e' attuato nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente oppure con oneri a carico dei soggetti fruitori dello stesso
o con entrambe le modalita';
Vista la nota pervenuta il 12 novembre 2024, acquisita al prot.
DAR n. 17936, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della
salute ha trasmesso lo schema di accordo riguardante la modifica
dell'Accordo atto rep. n. 175/CSR del 3 ottobre 2024, concernente la
revisione del profilo professionale dell'operatore sociosanitario, a
seguito della richiesta di modifica pervenuta dal Ministero
dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
Vista la nota del 18 novembre 2024, prot. DAR n. 18395, con la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
di questa Conferenza, a seguito di interlocuzioni con il Ministero
della salute, ha diramato il provvedimento in parola;
Vista la nota del 19 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n.
18493 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 18494, con la
quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della
Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato
l'assenso tecnico;
Considerato che, nel corso della seduta del 18 dicembre 2024 di
questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento
dell'accordo;
Acquisito quindi l'assenso del Governo, delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano riguardante la modifica dell'accordo atto rep. n.
175/CSR del 3 ottobre 2024, concernente la revisione del profilo
professionale dell'operatore sociosanitario istituito con accordo del
22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161) nei termini di seguito
riportati:
Art. 1.
«Modifica dell'accordo atto rep. n. 175/CSR del 3 ottobre 2024,
concernente la revisione del profilo professionale dell'operatore
sociosanitario istituito con accordo del 22 febbraio 2001 (rep.
atti n. 1161)».
1. All'art. 24, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma:
«2. I corsi di formazione vengono attuati nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
oppure con oneri a carico dei soggetti fruitori degli stessi o con
entrambe le modalita'.».
Il Presidente: Calderoli
Il Segretario: D'Avena