(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
           Programmazione fabbisogno e corsi di formazione 
 
    1. Le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
definiscono il fabbisogno  professionale  e  formativo  di  operatori
socio-sanitari, di concerto tra le Direzioni competenti in materia di
formazione professionale, sanitaria  e  sociale,  nonche'  provvedono
all'organizzazione  dei  corsi  di  formazione  nel  rispetto   delle
disposizioni del presente Accordo. 
    2. La formazione dell'operatore socio-sanitario e' di  competenza
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    3. I corsi di  formazione  per  la  qualificazione  di  operatore
socio-sanitario sono erogati dalle regioni e dalle Province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  direttamente  o  attraverso  le   aziende
sanitarie,  gli  altri  enti  del  Servizio  sanitario  regionale,  i
soggetti accreditati per la formazione,  in  conformita'  al  modello
definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e province autonome  del
20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR) di concerto  tra  le  aree  della
formazione professionale e quella sanitaria, e/o attraverso  soggetti
specificamente autorizzati in  base  alle  disposizioni  adottate  da
ciascuna regione e provincia autonoma. 
    4.  Gli  enti   accreditati/autorizzati   devono   garantire   un
partenariato con le strutture ospitanti i tirocini  di  cui  all'art.
14. A tal fine gli enti devono stipulare  accordi/convenzioni,  entro
la data di avvio del  corso,  con  una  o  piu'  strutture  sanitarie
pubbliche   o   convenzionate   e   con   una   o   piu'    strutture
socio-sanitarie/assistenziali       accreditate/autorizzate       e/o
scolastiche,  finalizzato   a   garantire   il   necessario   apporto
tecnico-specialistico relativamente all'effettuazione del tirocinio e
all'acquisizione delle necessarie dotazioni logistiche, strumentali e
professionali, quando non direttamente possedute,  per  le  attivita'
d'aula e di carattere pratico. 
    5. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'art.  23,  ogni
regione  e  provincia  autonoma  pubblica  con  fini  conoscitivi   e
nell'ambito del  settore  socio-sanitario  l'elenco  degli  attestati
rilasciati nel proprio territorio.