(Allegato A)
                                                           Allegato A 
                                                         (articolo 3) 
 
1. Caratteristiche del dispositivo di cui all'art. 2,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025. 
 
    Il dispositivo,  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  realizzato  su
supporto di sicurezza e' un'etichetta in carta valori autoadesiva  di
dimensioni fissate in mm 40 (larghezza)  per  mm  25  (altezza),  con
angoli aventi raggio di curvatura di 2 mm. 
    Sul dispositivo e' presente una stampa di sicurezza e  un  codice
di identificazione univoco  del  dispositivo  stesso  riprodotto  con
tecnologia di stampa digitale con risoluzione di almeno 600 dpi. 
 
2. Caratteristiche tecniche del supporto di sicurezza 
 
    Il supporto di sicurezza del dispositivo e' formato da due strati
aventi le seguenti caratteristiche: 
      carta: strato di carta filigranata priva di imbiancante ottico,
con adesivo acrilico a base acqua; 
      liner: supporto siliconato con funzione di carrier dello strato
di  carta  che   viene   rimosso   all'atto   dell'applicazione   del
dispositivo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Lo strato di carta presenta: 
      una stampa di sicurezza con inchiostri  visibili  e  inchiostri
fluorescenti, visibili se esposti a una sorgente di luce UV a 360 nm; 
      una filigrana in chiaroscuro a fondo pieno; 
      fibrille cellulosiche invisibili fluorescenti di colori azzurro
e giallo se esposte a una sorgente di luce UV a 360 nm, con  densita'
≥ 40 per dm². 
    L'adesivo applicato allo strato di carta  ha  le  caratteristiche
indicate di seguito. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il  dispositivo  e'  destinato  a  rimanere   solidale   con   il
confezionamento   esterno   del   medicinale   ed   e'   dotato    di
caratteristiche tali da assicurare la permanenza sul  confezionamento
stesso per  tutto  il  periodo  di  validita'  del  medicinale  e  da
garantire la distruzione o il palese deterioramento  del  dispositivo
stesso come conseguenza di tentativi di rimozione. 
    Il dispositivo in quanto carta valori  deve  essere  assoggettato
alle relative modalita' di gestione con responsabilita' a carico  del
Titolare  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale. 
    I dati relativi ai dispositivi di cui al  presente  allegato  non
sono oggetto  di  trasmissione  alla  Banca  Dati  Centrale  prevista
dall'art. 5-bis del decreto legislativo n. 540/1992.