Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
(menzione tradizionale italiana denominanzione di origine controllata
- D.O.C.) «Friuli» Colli orientali
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita
obbligatoriamente dalla specificazione «Colli Orientali» («Friuli»
Colli Orientali) accompagnata da una delle menzioni «Bianco»,
«Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art.
2, e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Cialla», «Ribolla Gialla di Rosazzo», «Pignolo
di Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto» «Savorgnano» e «Refosco di
Faedis», sono disciplinate tramite allegati in calce al presente
disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in
tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal
presente disciplinare.