(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
 Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 
(menzione tradizionale italiana denominanzione di origine controllata 
                 - D.O.C.) «Friuli» Colli orientali 
 
                               Art. 1. 
 
    1. La  denominazione  di  origine  controllata  «Friuli»  seguita
obbligatoriamente dalla specificazione  «Colli  Orientali»  («Friuli»
Colli  Orientali)  accompagnata  da  una  delle  menzioni   «Bianco»,
«Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui  all'art.
2, e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 
    2. Le sottozone «Cialla», «Ribolla Gialla di  Rosazzo»,  «Pignolo
di Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto» «Savorgnano» e  «Refosco  di
Faedis», sono disciplinate tramite  allegati  in  calce  al  presente
disciplinare. 
    Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati  suddetti,  in
tutte le sottozone devono essere  applicate  le  norme  previste  dal
presente disciplinare.