Art. 2.
1. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Pinot bianco o Pinot blanc;
Pinot grigio;
Pinot grigio ramato;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon o Sauvignon blanc;
Friulano (da Tocai friulano);
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o
Carmenere);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero o Pinot noir;
Refosco dal peduncolo rosso;
Refosco (da Refosco nostrano);
Schioppettino;
Tazzelenghe,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografica
monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione
del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o
congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet
sauvignon e Carmenere.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui
al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, idonei alla coltivazione per la Provincia di Udine e
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino.
3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione
«Refosco» e' riservata esclusivamente per la qualificazione del vino
della sottozona «Refosco di Faedis».
4. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i
vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.
5. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i
vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e
con l'esclusione del Traminer aromatico.
6. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca
bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.
7. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la
specificazione «Pinot grigio ramato» e' riservata ai vini ottenuti da
uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti per almeno l'85%
dalla varieta' Pinot grigio; possono concorrere alla produzione anche
le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la
Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al
15% del totale, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di
vite per uve da vino.