(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la
specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno: 
      Chardonnay; 
      Malvasia (da Malvasia istriana); 
      Pinot bianco o Pinot blanc; 
      Pinot grigio; 
      Pinot grigio ramato; 
      Ribolla gialla; 
      Riesling (da Riesling renano); 
      Sauvignon o Sauvignon blanc; 
      Friulano (da Tocai friulano); 
      Traminer aromatico; 
      Verduzzo friulano; 
      Cabernet  (da  Cabernet  franc  e/o  Cabernet   sauvignon   e/o
Carmenere); 
      Cabernet franc; 
      Cabernet sauvignon; 
      Merlot; 
      Pignolo; 
      Pinot nero o Pinot noir; 
      Refosco dal peduncolo rosso; 
      Refosco (da Refosco nostrano); 
      Schioppettino; 
      Tazzelenghe, 
e' riservata ai vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti  costituiti  dai
corrispondenti  vitigni  ed  aventi  una  composizione  ampelografica
monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione
del   vino   Cabernet   possono    concorrere,    disgiuntamente    o
congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet
sauvignon e Carmenere. 
    2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini  di  cui
al comma precedente anche le  uve  dei  vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, idonei  alla  coltivazione  per  la  Provincia  di  Udine  e
presenti nei vigneti in misura  non  superiore  al  15%  del  totale,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino. 
    3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione
«Refosco» e' riservata esclusivamente per la qualificazione del  vino
della sottozona «Refosco di Faedis». 
    4.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la
specificazione «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti  e
vini provenienti da vigneti composti da una o  piu'  varieta'  tra  i
vitigni a bacca rossa di cui al primo comma. 
    5.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la
specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e
vini provenienti da vigneti composti da una o  piu'  varieta'  tra  i
vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso  il  Picolit  e
con l'esclusione del Traminer aromatico. 
    6.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la
specificazione «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti  e
vini provenienti da vigneti composti da uno o piu'  vitigni  a  bacca
bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit. 
    7.   La   denominazione   «Friuli»   Colli   Orientali   con   la
specificazione «Pinot grigio ramato» e' riservata ai vini ottenuti da
uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti  per  almeno  l'85%
dalla varieta' Pinot grigio; possono concorrere alla produzione anche
le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla  coltivazione  per  la
Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al
15% del totale, iscritti nel registro  nazionale  delle  varieta'  di
vite per uve da vino.