Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Friuli» Colli Orientali devono rispondere,
per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della
zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine
eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno
3.500 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di
origine controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali e' di 11
tonnellate per ettaro.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.