(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. I vigneti destinati alla produzione dei vini  a  denominazione
di origine controllata «Friuli» Colli  Orientali  devono  rispondere,
per condizioni ambientali di coltura,  a  quelle  tradizionali  della
zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in  terreni  di  favorevole  giacitura  ed  esposizione,  di  origine
eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle  di  origine  mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani. 
    Sono   esclusi   i   terreni   di   fondovalle,   umidi   e   non
sufficientemente soleggiati. 
    I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 
    I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno
3.500 viti per ettaro. 
    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  tuttavia  e'  ammessa
l'irrigazione di soccorso. 
    2. La produzione massima di uva ammessa per la  denominazione  di
origine controllata dei  vini  «Friuli»  Colli  Orientali  e'  di  11
tonnellate per ettaro. 
    Fermi restando i limiti sopra indicati, la  resa  per  ettaro  di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in  rapporto  alla
effettiva superficie coperta dalle viti. 
    A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata, attraverso  un'accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.