(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. 
    Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito  che  tali  operazioni  vengano   effettuate   nell'intero
territorio della Provincia di Udine  nonche'  nell'intero  territorio
dei comuni che comprendono la zona di produzione della  denominazione
di  origine  controllata  «Collio»  (Gorizia,  Mossa,   San   Lorenzo
Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli,  Cormons,  Dolegna  del
Collio, San Floriano del Collio). 
    2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini
«Friuli» Colli Orientali un titolo  alcolometrico  volumico  naturale
minimo del 10% vol. 
    3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche. 
    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore  al  70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi  detto  limite,  ma
non il 75%, l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine  controllata:  «Friuli»  Colli  Orientali.  Qualora  la  resa
uva-vino superi il 75% decade il diritto alla  D.O.C.  per  tutto  il
prodotto. 
    4. La tipologia «Pinot grigio ramato» e' ottenuta attraverso  una
lieve macerazione pre-fermentativa a contatto con le bucce. 
    Per tutti  i  vini  riconosciuti  dal  presente  disciplinare  e'
ammesso l'invecchiamento in botti di legno. 
    5. E' consentita nella misura  massima  del  volume  del  15%  la
correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC  «Friuli»
Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla  stessa
denominazione di origine e con colore analogo.