Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero
territorio della Provincia di Udine nonche' nell'intero territorio
dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione
di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo
Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del
Collio, San Floriano del Collio).
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 10% vol.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma
non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata: «Friuli» Colli Orientali. Qualora la resa
uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il
prodotto.
4. La tipologia «Pinot grigio ramato» e' ottenuta attraverso una
lieve macerazione pre-fermentativa a contatto con le bucce.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e'
ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
5. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la
correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli»
Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa
denominazione di origine e con colore analogo.