Art. 7.
1. La menzione «Riserva» e' ammessa qualora i vini siano stati
invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo novembre
dell'annata di produzione delle uve ad esclusione della varieta'
Pignolo in cui l'invecchiamento dovra' essere di almeno 4 anni a
decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata
in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Friuli»
Colli Orientali e denominazione di origine controllata ed in
caratteri non superiori, in dimensione, a quelli utilizzati per
indicare la denominazione stessa.
3. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del
vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
4. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi
compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente
disciplinare.
5. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
6. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e
vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
7. La varieta' Pignolo dovra' essere posta in commercio non prima
del mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.