(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. La menzione «Riserva» e' ammessa qualora i  vini  siano  stati
invecchiati  almeno  due  anni  a  decorrere   dal   primo   novembre
dell'annata di produzione delle  uve  ad  esclusione  della  varieta'
Pignolo in cui l'invecchiamento dovra' essere  di  almeno  4  anni  a
decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. 
    2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve  essere  riportata
in posizione immediatamente  sottostante  alle  indicazioni  «Friuli»
Colli  Orientali  e  denominazione  di  origine  controllata  ed   in
caratteri non superiori,  in  dimensione,  a  quelli  utilizzati  per
indicare la denominazione stessa. 
    3. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire  il  nome  del
vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori. 
    4. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art.  2
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi
compresi gli aggettivi, «extra», «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e
similari,  salvo   quanto   previsto   dall'art.   7   del   presente
disciplinare. 
    5.  L'indicazione  dell'annata  di  produzione   delle   uve   e'
obbligatoria per tutti i vini della denominazione. 
    6. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di  fattorie  e
vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore. 
    7. La varieta' Pignolo dovra' essere posta in commercio non prima
del mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.