Art. 5.
Metodo di ottenimento
Terreni
I terreni, di origine vulcanica o no, destinati alla coltura,
dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente
art. 3 e possedere i seguenti requisiti:
tessitura media o grossolana per evitare ristagni d' acqua (e'
ammessa la presenza di roccia affiorante).
Preparazione dei terreni
Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere
previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio
delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni.
Impianti
Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la
densita' di piantagione massima ammessa, in dipendenza della
tipologia di impianto, e' di seicento piante per ettaro per un
massimo di 35 tonnellate di prodotto ad ettaro.
In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante
(«vaso libero» o «a cespuglio»), e' ammesso altro tipo di
allevamento, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali.
Sono consentite negli impianti, a sostegno del nuovo flusso
vegeto-produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione dopo
la «scozzolatura» (che consiste nell'asportare fiori, frutticini
appena allegati e giovani cladodi).
Tecniche colturali
Le tecniche colturali del terreno non devono danneggiare
l'apparato radicale delle piante che si espande in superficie.
La scozzolatura viene eseguita da maggio a giugno, in relazione
alle zone di produzione e alle condizioni climatiche.
Raccolta
Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e
all'andamento climatico, si svolgono da agosto per i frutti di prima
fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di
seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»).
I frutti dopo la raccolta devono essere immagazzinati in locali
idonei ventilati e asciutti. Successivamente il prodotto puo' essere
frigoconservato. Le operazioni di raccolta vanno iniziate
all'invaiatura eseguendo il prelievo in modo tale che una sottile
porzione di cladodio rimanga alla base del fratto. Successivamente
alla raccolta i frutti debbono essere sottoposti al processo di
despinatura, per essere commercializzati con la qualifica di
despinati.
Immagazzinamento e lavorazione
Le operazioni di immagazzinamento e prima lavorazione, per
l'acquisizione delle caratteristiche organolettiche previste per
l'immissione al consumo di cui al successivo art. 5, devono essere
effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area
delimitata con il presente disciplinare. Le tecnologie di gestione
post-raccolta prevedono l'omogeneita' del prodotto e la despinatura.