(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
Terreni 
    I terreni, di origine vulcanica o  no,  destinati  alla  coltura,
dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente
art. 3 e possedere i seguenti requisiti: 
      tessitura media o grossolana per evitare ristagni d' acqua  (e'
ammessa la presenza di roccia affiorante). 
 
Preparazione dei terreni 
    Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere
previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio
delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni. 
 
Impianti 
    Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la
densita'  di  piantagione  massima  ammessa,  in   dipendenza   della
tipologia di impianto, e'  di  seicento  piante  per  ettaro  per  un
massimo di 35 tonnellate di prodotto ad ettaro. 
    In abbinamento alle forme  libere  di  allevamento  delle  piante
(«vaso  libero»  o  «a  cespuglio»),  e'  ammesso   altro   tipo   di
allevamento, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. 
    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli tradizionali. 
    Sono consentite negli  impianti,  a  sostegno  del  nuovo  flusso
vegeto-produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione dopo
la «scozzolatura»  (che  consiste  nell'asportare  fiori,  frutticini
appena allegati e giovani cladodi). 
 
Tecniche colturali 
    Le  tecniche  colturali  del  terreno  non   devono   danneggiare
l'apparato radicale delle piante che si espande in superficie. 
    La scozzolatura viene eseguita da maggio a giugno,  in  relazione
alle zone di produzione e alle condizioni climatiche. 
 
Raccolta 
    Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e
all'andamento climatico, si svolgono da agosto per i frutti di  prima
fioritura («Agostani»), da settembre  a  dicembre  per  i  frutti  di
seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»). 
    I frutti dopo la raccolta devono essere immagazzinati  in  locali
idonei ventilati e asciutti. Successivamente il prodotto puo'  essere
frigoconservato.   Le   operazioni   di   raccolta   vanno   iniziate
all'invaiatura eseguendo il prelievo in modo  tale  che  una  sottile
porzione di cladodio rimanga alla base  del  fratto.  Successivamente
alla raccolta i frutti  debbono  essere  sottoposti  al  processo  di
despinatura,  per  essere  commercializzati  con  la   qualifica   di
despinati. 
 
Immagazzinamento e lavorazione 
    Le  operazioni  di  immagazzinamento  e  prima  lavorazione,  per
l'acquisizione  delle  caratteristiche  organolettiche  previste  per
l'immissione al consumo di cui al successivo art.  5,  devono  essere
effettuate  esclusivamente   nel   territorio   ricadente   nell'area
delimitata con il presente disciplinare. Le  tecnologie  di  gestione
post-raccolta prevedono l'omogeneita' del prodotto e la despinatura.