Art. 10.
consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da cinque
componenti incluso il Presidente, che lo presiede, ed e' cosi'
formato:
un componente in rappresentanza dei produttori di armi;
un componente in rappresentanza dei produttori di munizioni;
un componente in rappresentanza del Ministero delle imprese e
del made in Italy;
un componente in rappresentanza del Ministero della difesa;
un componente scelto tra i rappresentanti della Camera di
commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val
Trompia.
2. Sono componenti di diritto del consiglio di amministrazione il
Presidente del Banco e i rappresentanti del Ministero delle imprese e
del made in Italy e del Ministero della difesa. Gli altri componenti
del consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea tra i
propri componenti, nel rispetto dei criteri rappresentativi di cui al
comma 1 del presente articolo. Viene eletto, per ciascuna categoria,
il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti tra due o piu' candidati appartenenti alla medesima
categoria, viene effettuato un ballottaggio tra i candidati che hanno
ricevuto piu' voti e viene eletto il candidato che riceve il maggior
numero di voti. Laddove non venga raggiunta una maggioranza di voti
anche nel turno di ballottaggio, si procede a nuove votazioni di
ballottaggio ad oltranza finche' uno dei due candidati non ottenga la
maggioranza dei voti.
3. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun
compenso. Gli stessi possono richiedere al Presidente il rimborso per
le spese di missione debitamente documentate, nei limiti della
effettiva necessita' e della congruita' del relativo importo.
4. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica
quattro anni.
5. Se durante il mandato del consiglio di amministrazione vengano
a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o impedimento permanente,
uno o piu' componenti, il Presidente convoca senza ritardo
l'Assemblea affinche' elegga un nuovo componente, nel rispetto dei
criteri rappresentativi di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il componente del consiglio di amministrazione cosi' nominato
resta in carica fino al termine del mandato degli altri componenti
del consiglio di amministrazione.
7. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza
dei componenti del consiglio di amministrazione, l'organo si riterra'
automaticamente decaduto ed il Presidente deve provvedere senza
indugio a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo consiglio
di amministrazione, provvedendo altresi', se necessario, agli
adempimenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del presente
statuto.
8. Nel caso previsto dal comma 7 del presente articolo e nel caso
di cessazione del mandato per scadenza e/o decadenza del consiglio di
amministrazione, fino alla nomina dei nuovi componenti il consiglio
di amministrazione in carica si limita a compiere i soli atti di
ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuita' della
gestione e del funzionamento del Banco.