(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                    consiglio di amministrazione 
 
    1. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  costituito  da  cinque
componenti incluso il  Presidente,  che  lo  presiede,  ed  e'  cosi'
formato: 
      un componente in rappresentanza dei produttori di armi; 
      un componente in rappresentanza dei produttori di munizioni; 
      un componente in rappresentanza del Ministero delle  imprese  e
del made in Italy; 
      un componente in rappresentanza del Ministero della difesa; 
      un componente scelto  tra  i  rappresentanti  della  Camera  di
commercio di Brescia e  dei  Comuni  di  Brescia  e  di  Gardone  Val
Trompia. 
    2. Sono componenti di diritto del consiglio di amministrazione il
Presidente del Banco e i rappresentanti del Ministero delle imprese e
del made in Italy e del Ministero della difesa. Gli altri  componenti
del consiglio di amministrazione sono  eletti  dall'Assemblea  tra  i
propri componenti, nel rispetto dei criteri rappresentativi di cui al
comma 1 del presente articolo. Viene eletto, per ciascuna  categoria,
il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.  In  caso  di
parita' di voti tra due o piu' candidati appartenenti  alla  medesima
categoria, viene effettuato un ballottaggio tra i candidati che hanno
ricevuto piu' voti e viene eletto il candidato che riceve il  maggior
numero di voti. Laddove non venga raggiunta una maggioranza  di  voti
anche nel turno di ballottaggio, si  procede  a  nuove  votazioni  di
ballottaggio ad oltranza finche' uno dei due candidati non ottenga la
maggioranza dei voti. 
    3. Ai membri del consiglio di amministrazione  non  spetta  alcun
compenso. Gli stessi possono richiedere al Presidente il rimborso per
le spese  di  missione  debitamente  documentate,  nei  limiti  della
effettiva necessita' e della congruita' del relativo importo. 
    4. I membri del consiglio di amministrazione  restano  in  carica
quattro anni. 
    5. Se durante il mandato del consiglio di amministrazione vengano
a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o impedimento permanente,
uno  o  piu'  componenti,  il  Presidente   convoca   senza   ritardo
l'Assemblea affinche' elegga un nuovo componente,  nel  rispetto  dei
criteri rappresentativi di cui al comma 1 del presente articolo. 
    6. Il componente del consiglio di amministrazione cosi'  nominato
resta in carica fino al termine del mandato  degli  altri  componenti
del consiglio di amministrazione. 
    7. Qualora per qualsiasi motivo venga a  mancare  la  maggioranza
dei componenti del consiglio di amministrazione, l'organo si riterra'
automaticamente decaduto  ed  il  Presidente  deve  provvedere  senza
indugio a convocare l'Assemblea per la nomina di un  nuovo  consiglio
di  amministrazione,  provvedendo  altresi',  se   necessario,   agli
adempimenti di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  e)  del  presente
statuto. 
    8. Nel caso previsto dal comma 7 del presente articolo e nel caso
di cessazione del mandato per scadenza e/o decadenza del consiglio di
amministrazione, fino alla nomina dei nuovi componenti  il  consiglio
di amministrazione in carica si limita a  compiere  i  soli  atti  di
ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuita'  della
gestione e del funzionamento del Banco.