(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
              Riunioni del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  convocato  dal  Presidente
almeno 2 volte l'anno e, comunque,  ogni  qual  volta  lo  stesso  lo
ritenga opportuno o necessario. Il consiglio di amministrazione  deve
altresi' essere convocato dal Presidente ogni qual volta ne  facciano
richiesta,  indicando  gli  argomenti  di  discussione,  almeno   tre
componenti del consiglio di amministrazione. 
    2. L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente  a
tutti i componenti del consiglio di amministrazione con un  preavviso
di almeno tre giorni, salvo  che  motivi  di  necessita'  ed  urgenza
impongano una convocazione con minor preavviso, a mezzo  raccomandata
A/R o posta elettronica certificata. 
    3. In assenza  del  Presidente,  le  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione sono  presiedute  dal  componente  piu'  anziano  del
consiglio di amministrazione. 
    4. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa senza diritto  di
voto alle riunioni del consiglio di amministrazione nelle quali siano
posti all'ordine del giorno temi a  contenuto  economico-finanziario.
Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, altresi', alle riunioni
del consiglio di amministrazione cui sia invitato a  partecipare  dal
Presidente. 
    5. Hanno  altresi'  diritto  di  partecipare  alle  riunioni  del
consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, coloro che siano
invitati dal Presidente e la cui  partecipazione  lo  stesso  ritenga
opportuna. 
    6.  Partecipa   altresi'   alle   riunioni   del   consiglio   di
amministrazione, senza diritto di voto,  il  direttore  generale,  il
quale svolge funzione di segretario verbalizzante. La verbalizzazione
delle riunioni avviene in forma sintetica, per iscritto e le riunioni
possono  essere  registrate  o  videoregistrate,  ai  soli  fini   di
facilitarne la verbalizzazione. 
    7. Le riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  si  svolgono
presso la sede del Banco o nel diverso luogo indicato nell'avviso  di
convocazione, ovvero in videoconferenza. 
    8.  Salvo  che   nell'avviso   di   convocazione   sia   indicato
espressamente che la riunione debba tenersi solo in presenza, ciascun
componente del consiglio di amministrazione e ciascuno  dei  soggetti
indicati ai commi 4, 5 e  6  del  presente  articolo,  nei  casi  ivi
previsti, ha diritto di partecipare ed intervenire nella riunione  e,
se dotato di diritto di voto, di votare, anche  da  remoto,  mediante
mezzi di telecomunicazione che garantiscano la  sua  identificazione,
la sua partecipazione ed il libero e valido esercizio del diritto  di
voto. 
    9. A prescindere dall'avviso di  convocazione,  il  consiglio  di
amministrazione si reputa  regolarmente  costituito  quando  tutti  i
componenti siano presenti e si dichiarino informati  sugli  argomenti
da trattare senza manifestare opposizione.