Art. 11.
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente
almeno 2 volte l'anno e, comunque, ogni qual volta lo stesso lo
ritenga opportuno o necessario. Il consiglio di amministrazione deve
altresi' essere convocato dal Presidente ogni qual volta ne facciano
richiesta, indicando gli argomenti di discussione, almeno tre
componenti del consiglio di amministrazione.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente a
tutti i componenti del consiglio di amministrazione con un preavviso
di almeno tre giorni, salvo che motivi di necessita' ed urgenza
impongano una convocazione con minor preavviso, a mezzo raccomandata
A/R o posta elettronica certificata.
3. In assenza del Presidente, le riunioni del consiglio di
amministrazione sono presiedute dal componente piu' anziano del
consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa senza diritto di
voto alle riunioni del consiglio di amministrazione nelle quali siano
posti all'ordine del giorno temi a contenuto economico-finanziario.
Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, altresi', alle riunioni
del consiglio di amministrazione cui sia invitato a partecipare dal
Presidente.
5. Hanno altresi' diritto di partecipare alle riunioni del
consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, coloro che siano
invitati dal Presidente e la cui partecipazione lo stesso ritenga
opportuna.
6. Partecipa altresi' alle riunioni del consiglio di
amministrazione, senza diritto di voto, il direttore generale, il
quale svolge funzione di segretario verbalizzante. La verbalizzazione
delle riunioni avviene in forma sintetica, per iscritto e le riunioni
possono essere registrate o videoregistrate, ai soli fini di
facilitarne la verbalizzazione.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgono
presso la sede del Banco o nel diverso luogo indicato nell'avviso di
convocazione, ovvero in videoconferenza.
8. Salvo che nell'avviso di convocazione sia indicato
espressamente che la riunione debba tenersi solo in presenza, ciascun
componente del consiglio di amministrazione e ciascuno dei soggetti
indicati ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, nei casi ivi
previsti, ha diritto di partecipare ed intervenire nella riunione e,
se dotato di diritto di voto, di votare, anche da remoto, mediante
mezzi di telecomunicazione che garantiscano la sua identificazione,
la sua partecipazione ed il libero e valido esercizio del diritto di
voto.
9. A prescindere dall'avviso di convocazione, il consiglio di
amministrazione si reputa regolarmente costituito quando tutti i
componenti siano presenti e si dichiarino informati sugli argomenti
da trattare senza manifestare opposizione.