Art. 12.
Deliberazioni del consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione spettano i poteri di
programmazione ed indirizzo politico-amministrativo del Banco, la
definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare ed il relativo
controllo strategico in merito all'attivita' del Banco ed al
raggiungimento dei suoi fini.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) predispone il piano triennale delle attivita', anche di
ammodernamento strutturale, tecnologico e funzionale del Banco, ed i
relativi aggiornamenti annuali e lo sottopone all'Assemblea;
b) verifica e cura l'attuazione dei programmi e dei piani dallo
stesso adottati;
c) adotta ogni necessario ed opportuno atto organizzativo
interno di carattere generale, anche attinente alla gestione del
personale e ne cura l'attuazione;
d) individua, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea,
le risorse umane, materiali ed economico-finanziare da destinare alle
diverse finalita', stabilendo l'assegnazione delle stesse al
direttore generale per il perseguimento degli obiettivi e dei
risultati allo stesso affidati;
e) predispone il bilancio preventivo annuale, che dovra' essere
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, e lo
sottopone all'Assemblea;
f) predispone il bilancio consuntivo, che dovra' essere
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, e la
relazione sull'andamento della gestione e lo sottopone all'Assemblea;
g) determina, sentito il parere non vincolante del direttore
generale e dell'Assemblea, le tariffe per le prove da proporre al
Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della
approvazione da parte dello stesso;
h) promuove forme collaborative tra il Banco e altri organismi
pubblici e privati;
i) approva, sentito il direttore generale, i regolamenti
interni che sia necessario adottare per il miglior funzionamento del
Banco e, in particolare, quelli in materia di:
I. criteri e modalita' per la designazione del direttore
generale in relazione a requisiti di professionalita' e onorabilita';
II. gestione del personale;
III. definizione delle aree di responsabilita' delle
strutture interne;
IV. definizione di assetti organizzativi delle strutture
amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e
tecnici;
V. disciplina dei servizi tecnici del Banco;
VI. criteri e modalita' per la stipula di accordi e
convenzioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del presente statuto;
j) adotta ogni provvedimento necessario al fine di dare
esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
k) individua, concede, modifica e revoca le eventuali deleghe
da attribuire al direttore generale per specifiche attivita',
precisando i relativi poteri e limiti di spesa dello stesso;
l) ratifica le deliberazioni adottate dal Presidente ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lett. c) del presente statuto ed adotta le
eventuali deliberazioni volte a regolare i rapporti giuridici sorti
sulla base delle deliberazioni urgenti non ratificate;
m) predispone la relazione semestrale sullo svolgimento dei
compiti d'istituto, anche con riguardo al processo di riordino e
contenimento delle spese, e la trasmette al Ministero delle imprese e
del made in Italy;
n) propone al Ministero delle imprese e del made in Italy la
nomina del direttore generale, sentita l'Assemblea;
o) stabilisce il trattamento retributivo ed i benefit spettanti
al direttore generale, nonche' i compiti, le funzioni e la
responsabilita' allo stesso assegnate per il conseguimento dei
risultati previsti;
p) delibera su tutte le materie non espressamente attribuite
dalla legge o dallo statuto ad altri organi del Banco.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
semplice dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del
Presidente.