(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
           Deliberazioni del consiglio di amministrazione 
 
    1.  Al  consiglio  di  amministrazione  spettano  i   poteri   di
programmazione ed indirizzo  politico-amministrativo  del  Banco,  la
definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare ed il relativo
controllo  strategico  in  merito  all'attivita'  del  Banco  ed   al
raggiungimento dei suoi fini. 
    2. Il consiglio di amministrazione: 
      a) predispone il piano  triennale  delle  attivita',  anche  di
ammodernamento strutturale, tecnologico e funzionale del Banco, ed  i
relativi aggiornamenti annuali e lo sottopone all'Assemblea; 
      b) verifica e cura l'attuazione dei programmi e dei piani dallo
stesso adottati; 
      c) adotta  ogni  necessario  ed  opportuno  atto  organizzativo
interno di carattere generale,  anche  attinente  alla  gestione  del
personale e ne cura l'attuazione; 
      d) individua, sentito il parere non vincolante  dell'Assemblea,
le risorse umane, materiali ed economico-finanziare da destinare alle
diverse  finalita',  stabilendo  l'assegnazione   delle   stesse   al
direttore  generale  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  e  dei
risultati allo stesso affidati; 
      e) predispone il bilancio preventivo annuale, che dovra' essere
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti,  e  lo
sottopone all'Assemblea; 
      f)  predispone  il  bilancio  consuntivo,  che  dovra'   essere
corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti,  e  la
relazione sull'andamento della gestione e lo sottopone all'Assemblea; 
      g) determina, sentito il parere non  vincolante  del  direttore
generale e dell'Assemblea, le tariffe per le  prove  da  proporre  al
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  ai   fini   della
approvazione da parte dello stesso; 
      h) promuove forme collaborative tra il Banco e altri  organismi
pubblici e privati; 
      i)  approva,  sentito  il  direttore  generale,  i  regolamenti
interni che sia necessario adottare per il miglior funzionamento  del
Banco e, in particolare, quelli in materia di: 
        I. criteri e modalita'  per  la  designazione  del  direttore
generale in relazione a requisiti di professionalita' e onorabilita'; 
        II. gestione del personale; 
        III.  definizione  delle  aree   di   responsabilita'   delle
strutture interne; 
        IV. definizione  di  assetti  organizzativi  delle  strutture
amministrative  e  tecniche  e  dei  relativi  compiti  gestionali  e
tecnici; 
        V. disciplina dei servizi tecnici del Banco; 
        VI.  criteri  e  modalita'  per  la  stipula  di  accordi   e
convenzioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del presente statuto; 
      j)  adotta  ogni  provvedimento  necessario  al  fine  di  dare
esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; 
      k) individua, concede, modifica e revoca le  eventuali  deleghe
da  attribuire  al  direttore  generale  per  specifiche   attivita',
precisando i relativi poteri e limiti di spesa dello stesso; 
      l) ratifica le deliberazioni adottate dal Presidente  ai  sensi
dell'art. 5, comma 1, lett. c) del  presente  statuto  ed  adotta  le
eventuali deliberazioni volte a regolare i rapporti  giuridici  sorti
sulla base delle deliberazioni urgenti non ratificate; 
      m) predispone la relazione  semestrale  sullo  svolgimento  dei
compiti d'istituto, anche con riguardo  al  processo  di  riordino  e
contenimento delle spese, e la trasmette al Ministero delle imprese e
del made in Italy; 
      n) propone al Ministero delle imprese e del made  in  Italy  la
nomina del direttore generale, sentita l'Assemblea; 
      o) stabilisce il trattamento retributivo ed i benefit spettanti
al  direttore  generale,  nonche'  i  compiti,  le  funzioni   e   la
responsabilita'  allo  stesso  assegnate  per  il  conseguimento  dei
risultati previsti; 
      p) delibera su tutte le materie  non  espressamente  attribuite
dalla legge o dallo statuto ad altri organi del Banco. 
    3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono  validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 
    4.  Il  consiglio  di  amministrazione  delibera  a   maggioranza
semplice dei presenti. In  caso  di  parita',  prevale  il  voto  del
Presidente.